TAR Bari, sez. I, sentenza 2012-08-20, n. 201201583
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Testo completo
N. 01583/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01032/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2007, proposto da Gema s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Giulio Gentile, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Mazzacane in Bari, via Andrea da Bari, 55/a;
contro
Comune di Manfredonia, rappresentato e difeso dagli avv.ti A A e T T, con domicilio eletto presso l’avv. Vittorio Brattelli in Bari, via Cairoli, 126;
nei confronti di
Aipa s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti F M, M Z e M N, con domicilio eletto presso l’avv. F M in Bari, via Giulio Petroni, 132/Bis;
per l’annullamento
- della determinazione del dirigente del 3° Settore Ragioneria e Finanze del Comune di Manfredonia n. 215 del 25 maggio 2007, comunicata alla ricorrente con nota datata 28 giugno 2007 e trasmessa a mezzo fax il 29 giugno 2007, con la quale è stata aggiudicata alla società Aipa s.p.a. la gara per l’individuazione del socio privato per la costituzione di una società mista a maggioranza pubblica ex art. 52 dlgs n. 446/1997 denominata “Manfredonia Gestione Entrate s.p.a.;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi i verbali di gara e relativi allegati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Manfredonia e di Aipa s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2012 per le parti i difensori avv.ti Andrea Sylos Labini, su delega dell’avv. Giulio Gentile, Nino Matassa, su delega dell’avv. A A e F M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
In data 19 luglio 2006 il Consiglio Comunale di Manfredonia decideva con deliberazione n. 59 di promuovere la costituzione di una società mista denominata “Manfredonia Gestione Entrate s.p.a.” per la gestione delle entrate comunali.
Con determinazione n. 9/2007 il dirigente del 3° Settore provvedeva ad indire la gara per l’individuazione del socio privato con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Nel predetto atto si stabiliva di valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa in base a vari criteri e sub-criteri cui venivano attribuiti differenti punteggi.
La Commissione ha successivamente specificato i criteri di valutazione per i sub-criteri a1) e a2).
Inoltre, la stazione appaltante decideva di avvalersi del supporto di un consulente tecnico esterno al fine del compiuto esame della documentazione prodotta dall’offerente.
All’esito delle operazioni di gara risultava aggiudicataria la società controinteressata Aipa s.p.a.
L’odierna ricorrente Gema s.p.a. impugna in questa sede la determinazione dirigenziale n. 215/2007 del Comune di Manfredonia di aggiudicazione della gara per cui è causa in favore della società controinteressata.
Deduce motivi così sinteticamente riassumibili:
1) eccesso di potere per erronea, insufficiente e incoerente valutazione dei progetti tecnici presentati dai concorrenti: la Commissione ha attribuito alla controinteressata Aipa ben cinque punti, sul presupposto dello svolgimento del servizio per centinaia di Comuni di varie dimensioni; secondo la linea difensiva di parte ricorrente i Comuni interessati sarebbero unicamente Enti per i