TAR Firenze, sez. I, sentenza 2023-06-12, n. 202300590

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2023-06-12, n. 202300590
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202300590
Data del deposito : 12 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/06/2023

N. 00590/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00315/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 315 del 2023, proposto da
Nuova Rocchi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Longobardi, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

al decreto ingiuntivo n. 426/2016 del 30/11/2016, depositato il 1/12/2016, emesso nei confronti del Comune di Longobardi (CS) dal Giudice di Pace di Montepulciano (SI) nel ricorso r.g. n. 766/2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 il dott. L V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con decreto per ingiunzione di pagamento 1° dicembre 2016 n. 426, il Giudice di pace di Montepulciano ingiungeva al Comune di Longobardi il pagamento in favore della ricorrente, per alcune prestazioni di noleggio, della somma di € 4.235,00, oltre agli interessi di cui al d.lgs. 231 del 2002 dal dì del dovuto al saldo effetto ed alle spese del procedimento di ingiunzione, liquidate in complessivi € 576,00, di cui € 500,00 per compenso professionale ed € 76,00 per spese, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, IVA e CAP.

Il decreto ingiuntivo era notificato al Comune di Longobardi e non era opposto;
di conseguenza, era dichiarata l’esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto (decreto 13 marzo 2017) ed apposta la formula esecutiva.

Il Comune di Longobardi non corrispondeva alcunché, rendendo pertanto necessaria la proposizione del presente ricorso per ottemperanza.

Con il presente ricorso, la società ricorrente chiede pertanto l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta e la concessione delle cd. penalità di mora ex art. 114, 4° comma lett. e) del c.p.a.

Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

In via preliminare, la Sezione ritiene necessario rilevare come non sussistano più dubbi in ordine alla possibilità di esperire il ricorso per ottemperanza anche nei confronti dei decreti ingiuntivi divenuti definitivi per mancata opposizione nel termine: la soluzione, ormai pacificamente affermata dalla giurisprudenza amministrativa (tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 1998 n. 372;
sez. IV, 3 febbraio 1996 n. 105;
CGA sez. giurisdiz., 28 marzo 1994 n. 92;
TAR Lazio, sez. III, 6 ottobre 1997 n. 2274;
sez. I, 24 aprile 1995 n. 720), ha successivamente ricevuto il definitivo avallo dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato, ad. plen. 24 giugno 1998 n. 4).

Del resto, il decreto ingiuntivo non opposto definisce la controversia, al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo per revocazione o per opposizione di terzo nei limiti stabiliti dall'art. 656, c.p.c. pertanto, esso ha valore di cosa giudicata agli effetti della proposizione del ricorso per ottemperanza contemplato dagli art. 37, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, e 27 t.u. 26 giugno 1924 n. 1054 (TAR Lazio sez. III, 6 ottobre 1997 n. 2274).

La soluzione giurisprudenziale sopra richiamata è poi stata sostanzialmente recepita dal nuovo codice del processo amministrativo che, con la previsione dell’art. 112, 2° comma lett. c), ha confermato la giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine ai ricorsi in materia di ottemperanza alle “sentenze passate in giudicato ed ..(agli) altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario” (ricomprendendo sistematicamente, in questa categoria residuale, anche i ricorsi per decreto ingiuntivo divenuti definitivi, a seguito di mancata opposizione).

Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo di cui la società ricorrente chiede l'adempimento non è stato opposto ed è pertanto divenuto esecutivo (come da decreto 13 marzo 2017).

Sussiste poi la competenza del T.A.R. adito, ai sensi della previsione dell’art. 113, 2° comma c.p.a. che, nel caso di ricorsi per ottemperanza a provvedimenti dell’A.G.O., attribuisce la competenza territoriale “al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza”.

Il decreto ingiuntivo è poi stato notificato in forma esecutiva al Comune di Longobardi in data 26 luglio 2022 ed è pertanto ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, 1° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 e modificata dall’art. 44, 3° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326).

Il ricorso per ottemperanza deve pertanto essere accolto e deve essere dichiarato l’obbligo del Comune di Longobardi di corrispondere alla società ricorrente quanto stabilito dal Giudice di pace di Montepulciano con il decreto per ingiunzione di pagamento 1° dicembre 2016 n. 426.

Al Comune di Longobardi va assegnato il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente decisione per provvedere alla corresponsione alla ricorrente delle somme sopra indicate.

Al tempo stesso, il Collegio nomina il Prefetto di Cosenza (o un suo sostituto) affinché ove l'indicato termine di 30 (trenta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in qualità di Commissario ad acta , a tutti gli adempimenti occorrenti per l'ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 60 (sessanta) giorni.

Per quello che riguarda la corresponsione delle cd. penalità di mora di cui all’art. 114, 4° comma lett. e) del c.p.a., la Sezione ritiene di poter condividere e fare proprio l’orientamento giurisprudenziale dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha affermato la possibilità di applicare il particolare istituto previsto dal codice del processo amministrativo “anche alle sentenze di condanna pecuniarie della p.a., trattandosi di un modello normativo caratterizzato da importanti differenze rispetto alla previsione di cui all’art. 614- bis c.p.c.” (Cons. Stato, ad plen. 25 giugno 2014 n. 15;
sez. IV, 2 marzo 2012, n. 1214;
T.A.R. Puglia, Bari, sez. I 24 gennaio 2013 n. 79;
27 giugno 2012 n. 1299).

In considerazione dell’ammontare della somma dovuta dall’Amministrazione intimata, la Sezione ritiene poi equo determinare la somma dovuta a titolo di penalità di mora nella misura di € 10,00 (dieci/00), per giorno di ritardo;
il giorno iniziale di decorrenza dell’obbligazione deve essere individuato nella notificazione o comunicazione della presente sentenza, mentre il giorno finale nell’integrale pagamento della somma dovuta dalla p.a. o nel momento dell’insediamento del Commissario ad acta “che determina un definitivo trasferimento del munus , rimanendo precluso all’amministrazione ogni margine di ulteriore intervento” (in questo senso, si veda Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2012, n. 2547).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate, in mancanza di nota spese, in € 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA e CAP.

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