TAR Salerno, sez. II, sentenza 2019-01-07, n. 201900016

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2019-01-07, n. 201900016
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201900016
Data del deposito : 7 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/01/2019

N. 00016/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00613/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 613 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A&A Service Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A M, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Dogana Vecchia, n. 40;



contro

Comune di Battipaglia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G L, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Campania – Salerno, Largo S. Tommaso d’Aquino, n. 3, ai sensi dell’art. 25 c.p.a.;
Consorzio A.S.I. di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Brancaccio, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, largo Dogana Regia, n. 15;



e con l'intervento di

ad opponendum :
G M, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Belmonte, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Campania – Salerno, Largo S. Tommaso d’Aquino, n. 3, ai sensi dell’art. 25 c.p.a.;



per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) dell'ordinanza n. 57 del 1.3.2018, prot. n. 18017, con la quale il dirigente del Settore tributi ed attività produttive, il dirigente del settore urbanistica ed edilizia ed il responsabile del SUAP della Città di Battipaglia hanno ordinato la cessazione immediata delle attività esercitate nello stabilimento industriale di proprietà della società SO.GE. s.r.l., ivi compresa l'attività svolta dalla soc. A.

b) della nota prot. 1529 del 5 aprile 2018, a firma del Dirigente A.T. del Consorzio Area Sviluppo Industriale di Salerno, con cui è stata dichiarata “irricevibile” la s.c.ia. REP_PROV_SA/SA-SUPRO/0010524 del 22/03/2018, presentata al SUAP del Comune di Battipaglia;

c) della nota prot. 1530 del 5 aprile 2018, a firma del Dirigente A.T. del Consorzio Area Sviluppo Industriale di Salerno, con cui è stata dichiarata “irricevibile” la c.i.l.a. REP_PROV_SA/SA-SUPRO/0010508 del 22/03/2018, presentata al SUAP del Comune di Battipaglia.

d) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

a) del provvedimento dirigenziale n°51 del 18.04.2018 del Settore tributi ed attività produttive, Servizio tributi, del Comune di Battipaglia, notificato via p.e.c., recante il divieto di prosecuzione alla ditta A & A Service società Cooperativa dell’attività di insediamento con frazionamento segnalata con la s.c.i.a. del 22.03.2018;

b) del provvedimento dirigenziale n°61 del 18.04.2018 del Settore tributi ed attività produttive, Servizio tributi, del Comune di Battipaglia notificato via p.e.c., recante il divieto di prosecuzione dell’attività intraprese con la C.I.L.A. prot. REP_PROV_SA/SA-SUPRO 105808/22-03-2018 del 22.03.2018 – identificativo pratica 05013360655- 18032018-1202;

c) della nota dirigenziale del Settore urbanistica, Servizio Edilizia Privata, prot. n. 31751 del 16.4.2018, indirizzata al Dirigente Settore Tributi e Attività Produttive/SUAP, nella quale si afferma che la Ditta A& A Service Cooperativa è stata diffidata “alla prosecuzione delle attività edilizie intraprese con la C.I.L.A. REP_PROV_SA/SASUPRO/0010512 del 22/03/2018, in quanto mancante della preventiva autorizzazione del Consorzio ASI di Salerno per l’insediamento di attività produttive negli agglomerati di P.R.T.C.”;

d) della nota dirigenziale del Settore urbanistica, Servizio Edilizia Privata, prot. n. 31755 del 16.4.2018, indirizzata al Dirigente Settore Tributi e Attività Produttive/SUAP, nella quale si afferma che alla Ditta A& A Service Cooperativa è stato comunicato che “la SCIA 05473280658-05032018-1859, prot. 0010544 del 22/03/2018, risulta priva di efficacia in quanto mancante della preventiva autorizzazione del Consorzio ASI di Salerno per l’insediamento di attività produttive negli agglomerati di P.R.T.C.”;

e) ove e per quanto occorra, delle note SUAP del 19 aprile 2018 di comunicazione dei provvedimenti sub c) e d);

f) ove e per quanto occorra, della note prot. REP_PROV-SA/SASUPRO 0012282/06.04.2018 e 0012281/06.04.2018, richiamate nei provvedimenti sub a) e b), con cui il Consorzio A.S.I. di Salerno ha comunicato che la società Cooperativa A & A “non risulta insediata e, pertanto, l’istanza risulta irricevibile”;

g) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Battipaglia e del Consorzio A.S.I. di Salerno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2018 il dott. M C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con il ricorso ritualmente notificato, la società in epigrafe è insorta avverso l’ordinanza di cessazione delle attività notificatale ad opera del S.U.A.P. di Battipaglia, nonché avverso gli atti con cui, in data 5.04.2017, il Consorzio ASI ha dichiarato irricevibile la SCIA e la CILA presentate al SUAP del Comune di Battipaglia e finalizzate, la prima, ad ottenere il nulla osta all’insediamento nell’area consortile, la seconda, a comunicare alcune “modeste modifiche edilizie interne alla struttura”.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la società ha poi impugnato il provvedimento dirigenziale n°51 del 18.04.2018 del Settore tributi ed attività produttive, Servizio tributi, del Comune di Battipaglia, notificato via p.e.c., recante il divieto di prosecuzione alla ditta ricorrente dell’attività di insediamento con frazionamento segnalata con la S.C.I.A., nonché la nota con cui si intima la cessazione delle attività di frazionamento intraprese con C.I.L.A.

Giova soggiungere che la società in questione ha premesso di essersi insediata in zona A.S.I. di Salerno, previa stipulazione di un regolare contratto di locazione con la società SO.GE. s.r.l., la quale aveva ricevuto, a suo tempo, dal Consorzio A.S.I., il nulla osta all’insediamento nell’area industriale, per la realizzazione di uno specifico progetto imprenditoriale, poi non realizzato per questioni ininfluenti con il presente processo.

Tale ultima società, nondimeno, ha provveduto a locare parte del capannone, in cui avrebbe dovuto svolgere le attività produttive per cui vi era stata l’assegnazione dell’area, a diverse società (tra le quali figura anche la ricorrente), le quali, tuttavia, non hanno mai ricevuto nessun atto di assenso all’insediamento in zona A.S.I.

Si costituivano in giudizio il Comune di Battipaglia, il Consorzio A.S.I. e, ad opponendum , il sig. G M, i quali resistevano all’interposto gravame, con articolate memorie in diritto.

All’udienza del 24.10.2018, la causa veniva trattenuta in decisione.



DIRITTO

1. In limine litis , va delibata l’ammissibilità dell’intervento ad opponendum , proposto dal sig. G M.

1.1 E’ opportuno premettere, sul piano della teoria generale, che l’intervento adesivo dipendente - secondo la locuzione accolta da alcuni che suddistinguono gli interventi in principale, adesivo autonomo e adesivo dipendente - o intervento adesivo, tout court , - secondo la locuzione di coloro che invece distinguono tra intervento principale, litisconsortile e adesivo -, si caratterizza per l’essere ammissibile allorché, chi interviene quale parte non necessaria del processo, è titolare di un proprio “interesse”, non meglio definito dalle norme in argomento (si cfr. l’art. 28, co. 2, c.p.a. e l’art. 105, co. 2, c.p.c.).

1.2 Si ritiene, nondimeno, che questo “interesse” implichi necessariamente che l’interveniente sia titolare di una posizione di diritto sostanziale, suscettibile di trarre un vantaggio per il suo collegamento con la posizione della parte adiuvata o osteggiata, o, per dirla diversamente, tale da essere condizionata dal riconoscimento (intervento ad adiuvandum ) o dal disconoscimento (intervento ad opponendum ) che la parte adiuvata o osteggiata ottenga di una propria situazione sostanziale.

1.3 Giova altresì ricordare che l’Adunanza plenaria 4 novembre 2016, n. 23 e l’Adunanza Plenaria, 30 agosto 2018, n. 13 hanno ribadito come “… in base a un orientamento del tutto consolidato, nel processo amministrativo l'intervento ad adiuvandum o ad opponendum può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale (sul punto -ex multis -: Cons. Stato, IV, 29 febbraio 2016, n. 853; id., V, 2 agosto 2011, n. 4557) ”.

1.4 Alla luce di queste coordinate ermeneutiche può dunque vagliarsi l’ammissibilità dell’intervento in giudizio.

1.5 Quanto all’intervento ad opponendum del consigliere G M, esso è giustificato da parte dell’interessato, in punto di legittimazione ad agire, facendo riferimento alla circostanza che egli, nella qualità di consigliere comunale del Comune di Battipaglia, ha presentato una serie di denunce ed esposti riguardanti la vicenda in esame.

1.6 E’ d’immediata evidenza, alla luce della regola su enunciata e in base all’allegazione su cui si fonda la legittimazione ad intervenire, che l’intervento non può essere ammesso.

Rivestire la qualifica di consigliere comunale del Comune che ha adottato i provvedimenti gravati o nella cui area le vicende di causa hanno preso luogo, oppure l’essere stati autori di esposti o denunce, sono, invero, circostanze che non valgono, ciascuna di per sé, e persino unitariamente considerate, a fondare la legittimazione ad intervenire, poiché, in primis , non è dato ravvisare alcuna situazione giuridica soggettiva riconosciuta dalla legge in capo all’interventore “ collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale” ; in secundis e a fortiori , non si vede come l’esito dei contenziosi in cui costui è intervenuto possa determinare un vantaggio per la sua sfera giuridica, collegato alla posizione della parte osteggiata, oppure come la sua sfera giuridica possa essere condizionata dal disconoscimento del bene della vita che la parte osteggiata patisca dalla soccombenza nel presente processo.

Del resto, e in generale, la

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