TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-04-19, n. 201700306

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-04-19, n. 201700306
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201700306
Data del deposito : 19 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/04/2017

N. 00306/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00579/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 579 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
L M e P B, rappresentati e difesi dagli avvocati G O M e S F, con domicilio eletto presso l’avv. Marco Scalseggi in Ancona, corso Mazzini, 122;

contro

Comune di Civitanova Marche, rappresentato e difeso dall'avvocato M C M, con domicilio eletto presso l’avv. Alessandra Moneta in Ancona, viale della Vittoria, 27;

nei confronti di

A.S.D. Volley &
B, Alessandra Mascitti;

per l'annullamento

- dell'atto prot. n. 21079 del 26 aprile 2016 con cui il Comune di Civitanova Marche ha autorizzato la società A.S.D. Volley &
B a realizzare 4 campi di beach volley e ulteriori strutture accessorie sulla spiaggia del lungomare nord, a sud dello stabilimento Ippocampo, su una porzione di litorale di complessivi mq. 4.440;

- del permesso di costruire n. 52 del 10 maggio 2016 rilasciato alla società A.S.D. Volley &
B;

- della licenza n. 8 del 20 giugno 2016 prot. 31733 del 22 giugno 2016, con cui il Comune di Civitanova Marche ha concesso alla ditta A.S.D. Volley &
B, di occupare una porzione di arenile di totali mq.4,400 posta sul lungomare nord, tra gli stabilimenti balneari "Ippocampo" ed "Aloha", per poter realizzare n.4 campi da beach volley , un chiosco in legno, delle cabine, bagni e docce.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Civitanova Marche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2017 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con l’odierno ricorso vengono impugnati gli atti in epigrafe riguardanti la realizzazione di quattro campi di beach volley e strutture accessorie (un chiosco in legno, cabine, bagni e docce), sulla spiaggia del lungomare nord e in posizione sud rispetto allo stabilimento Ippocampo, su una porzione di litorale di complessivi mq. 4.440.

Si è costituito il solo Comune di Civitanova Marche che deduce eccezioni preliminari in rito e contesta comunque anche nel merito le deduzioni di parte ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso.



2. Viene innanzitutto eccepita la carenza di legittimazione e di interesse ad agire dei ricorrenti, poiché residenti in altro comune, a nulla rilevando l’essere proprietari di un immobile prospiciente la spiaggia in questione.

L’eccezione è infondata.

Al riguardo va osservato che anche la mera proprietà di un immobile, che potrebbe subire la riduzione del proprio valore di mercato, determina una lesione patrimoniale che legittima il ricorso alla tutela giudiziaria contro atti e provvedimenti ritenuti pregiudizievoli.

Peraltro i ricorrenti allegano di utilizzare l’immobile come seconda casa al mare, per cui l’uso limitato nel tempo può essere assimilato, per i relativi giorni dell’anno, alla residenza (intesa non in termini anagrafici, ma come luogo in cui una persona effettivamente vive).

Anche il pregiudizio allegato, riguardante la pretesa minore appetibilità dell’immobile da parte di terzi affittuari per finalità turistiche, costituisce elemento sufficiente, in termini patrimoniali, per legittimare l’azione giudiziaria.



2.1 Le ulteriori eccezioni di carenza di interesse, variamente dedotte in relazione ad alcune specifiche censure, saranno trattate in occasione dell’esame delle stesse.



2.3 Sotto altro profilo viene dedotta l’inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione del Piano Spiaggia.

Anche tale eccezione va disattesa.

Al riguardo è sufficiente osservare che non vengono mosse censure contro il Piano Spiaggia, ma vengono contestati alcuni aspetti progettuali che i ricorrenti ritengono essere in contrasto con le disposizioni pianificatorie e con le relative Norme Tecniche di Attuazione.

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