TAR Roma, sez. 2Q, ordinanza collegiale 2019-05-31, n. 201907025

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, ordinanza collegiale 2019-05-31, n. 201907025
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201907025
Data del deposito : 31 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2019

N. 11090/2018 REG.RIC.

N. 07025/2019 REG.PROV.COLL.

N. 11090/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11090 del 2018, proposto da


A B, P P, rappresentati e difesi dagli avvocati A B, P P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P P in Roma, via dei Gracchi n.209;


contro

Ministero della Giustizia non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

al decreto n. cronol.1457717, emesso, ai sensi della Legge n.89/01, dalla Corte di Appello Civile di Roma, Sezione E.R., in data 8 gennaio 2017 e depositato il successivo 14 febbraio 2017, nel giudizio civile recante R.G. n.52180/2016.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2019 la dott.ssa S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, con atto notificato il 27 settembre 2018 e depositato il successivo 5 ottobre 2018, gli avv.ti A B e P P hanno proposto ricorso innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Ministero della Giustizia per ottenere l’esecuzione del giudicato derivante dal decreto ex L. n. 89/2001, emesso dalla Corte d’Appello di Roma – Sezione Equa Riparazione l’8 gennaio 2017 e depositato il 14 febbraio 2017 (n. cronol. 1454/2017, procedimento iscritto al ruolo n. 52180/2016 V.G.);

che, in particolare, con il predetto decreto, il Ministero della Giustizia è stato condannato a corrispondere ai ricorrenti Stara Mariano e Mulas Giovanni, a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, la somma di euro 2.800,00 (duemilaottocento/00) ciascuno, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate nella somma di euro 425,25 (quattrocentoventicinque/25) per compensi ed euro 42,00 per spese, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari, avv.ti A B e P P, odierni ricorrenti;

che, tuttavia, non risulta allegato al ricorso il citato decreto della Corte d’Appello di Roma – Sezione Equa Riparazione munito della formula esecutiva;

che tale carenza non appare superabile in forza del certificato in data 21 febbraio 2018 con il quale la medesima Corte d’Appello ha attestato che “alla data del 13.2.2018 non risulta iscritta alcuna opposizione avverso il decreto n. 52180/2016” suddetto;

che quindi occorre che parte ricorrente depositi in giudizio il decreto emesso dalla Corte d’Appello di Roma – Sezione Equa Riparazione l’8 gennaio 2017 e depositato il 14 febbraio 2017 (n. cronol. 1454/2017, procedimento iscritto al ruolo n. 52180/2016 V.G.) munito della formula esecutiva;

che, al fine dell’espletamento di tale incombente, il Collegio reputa congrua l’assegnazione di un termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

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