TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2020-09-24, n. 202005993
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 24/09/2020
N. 05993/2020 REG.PROV.CAU.
N. 06898/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6898 del 2020, proposto da
-OMISSIS- in Qualità di Esercente La Potestà Sul Minore -OMISSIS-, -OMISSIS-in Qualità di Esercente La Potestà Sul Minore -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione (Consiglio della Classe -OMISSIS-) per L'Esame di Stato Conclusivo del i Ciclo di Istruz. c/o Istituto Anzidetto non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensiva anche con decreto inaudita altera parte
- dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 9 del 16.5.2020, concernente “gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020” (atto presupposto);
- dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione n.11 del 16.5.2020, concernente “la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti” (atto presupposto);
- delle note del Ministero dell'Istruzione prot. n.278 del 6.3.20, n.279 del 8.3.20, n.368 del 13.3.20, n.388 del 17.3.20 (atti presupposti);
- della nota del Ministero dell'Istruzione n.8464 del 28.5.2020;
- degli esiti finali dell'esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione 2019/2020, contenuti in apposito documento redatto in data -OMISSIS-, a firma del Presidente della Commissione, affisso all'albo scolastico dell'Istituto indicato in epigrafe il -OMISSIS-, attraverso il quale l'alunno -OMISSIS-è stato reso edotto di non aver superato l'esame di Stato;
- del verbale della Commissione d'esame (consiglio della -OMISSIS-) relativo allo scrutinio finale, redatto in data -OMISSIS-, a firma del Segretario nonché del Dirigente scolastico, conosciuto in data -OMISSIS-, riportante la deliberazione di bocciatura dell'alunno;
- del giudizio di bocciatura dell'alunno;
- della prova orale svolta dall'alunno durante gli esami di Stato, relativamente alle insufficienze riportate;
- dei criteri (e delle griglie) di valutazione delle prove d'esame, deliberati dal Collegio Docenti mediante il verbale -OMISSIS-;
- del verbale del Collegio Docenti -OMISSIS-;
- del verbale della Commissione d'esame relativo allo svolgimento del colloquio, laddove redatto;
- di tutti i verbali della Commissione d'esame;
- delle dichiarazioni relative alla mancanza di incompatibilità o parentela con gli alunni effettuate dai membri della Commissione d'esame, laddove redatte;
- del documento di valutazione dell'alunno, a firma del Dirigente Scolastico, relativamente alle insufficienze riportate;
- di tutti i verbali del Consiglio di Classe (anno scolastico 2019/2020);
- della programmazione disciplinare di classe, relativa all'a.s. 2019/2020, laddove adottata;
- dei criteri (e delle griglie) di correzione, valutazione e ammissione all'esame di Stato per l'anno scolastico 2019/2020, laddove adottati dall'Istituto;
- delle verifiche scritte, orali e pratiche svolte dall'alunno durante l'anno scolastico 2019/2020, relativamente alle insufficienze riportate;
- dei registri personali dei docenti della classe, relativi all'anno scolastico 2019/2020 (e del registro elettronico), relativamente alle insufficienze riportate;
- del registro di classe relativo all'anno scolastico 2019/2020 e dei relativi provvedimenti disciplinari, oltre che delle note didattiche e disciplinari;
- delle circolari sugli scrutini e sulle operazioni finali adottate dall'Istituto indicato in epigrafe;
- della relazione finale della classe, relativa all'a.s. 2019/2020;
- di ogni altro atto ai medesimi presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale (ivi incluso eventuale nuovo scrutinio finale), anche non conosciuto;
nonché, per il risarcimento del danno
subìto dai ricorrenti per effetto degli illegittimi provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2020 il dott. D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto che ad un esame sommario consentito nella presente fase del giudizio non si ravvisano sufficienti elementi di fondatezza del ricorso, atteso che le doglianze ivi contenute, perlopiù riferibili ai contenuti dell’ordinanza ministeriale che ha disciplinato le modalità di svolgimento dell’esame di stato conclusivo del primo grado del secondo ciclo dell’istruzione per l’anno scolastico appena conclusosi, non paiono in grado di far ritenere che in assenza degli asseriti vizi di legittimità lamentati la parte ricorrente avrebbe superato l’esame di maturità;
ritenuto che le spese di questa fase processuale possano essere interamente compensate tra le parti.