TAR Bologna, sez. I, sentenza 2020-10-27, n. 202000654

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2020-10-27, n. 202000654
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202000654
Data del deposito : 27 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/10/2020

N. 00654/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00119/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 119 del 2017, proposto da
Autocarrozzeria Imperiale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G F, M C, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Vanni in Bologna, via Farini n. 30;

contro

Presidente della Regione Emilia - Romagna in qualità di Commissario delegato per la Ricostruzione post sisma, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bologna, via Testoni 6

nei confronti

Presidente della Regione Emilia Romagna

per l'annullamento

- della lettera di accompagnamento e dell'esito istruttorio di merito datato 25/11/2016, caricato su Sfinge il 7/12/2016, nonché del suo allegato unico, nella parte in cui il Presidente della Regione Emilia-Romagna non ha concesso il contributo per la ricostruzione post terremoto nella misura del 100% richiesta dalla Società ricorrente con domanda presentata ai sensi dell'art. 13 bis dell'ordinanza n. 57/2012 e registrata con protocollo CR-44673-2016 del 22/8/2016;

- per quanto possa occorrere:

- del decreto di rigetto n. 2247 del 26/7/2016 formatosi sulla domanda Prot. n. CR-18250-2016 del 1° aprile 2016 presentata dalla Società ricorrente;

- in parte qua dell'esito negativo in data 13/6/2016 con Prot. n. CR/2016/32554 del 15/6/2016 dell'istruttoria svolta da Invitalia;

- in parte qua del verbale del Nucleo di Valutazione, della seduta in data 20/6/2016, Prot. n. CR/2016/34855 del 28 giugno 2016 (conservato agli atti della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione ed attualmente sconosciuto alla ricorrente);

- della comunicazione ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7/8/1990 n. 241/90, con Prot. n. CR/2016/34964 del 28 giugno 2016;

- di ogni altro atto annesso, presupposto e conseguente, ancorché incognito alla Società ricorrente;

nonché per l'accoglimento delle conclusioni formulate in calce al ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidente della Regione Emilia Romagna in Qualita' di Commissario Delegato per la Ricostruzione Post Sisma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2020 il dott. Andrea Migliozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Autocarrozzeria Imperiale s.r.l. in relazione ad un complesso immobiliare formato da diversi fabbricati e sito in Comune di Medolla via Caduti del Lavoro, ebbe a presentare in data 22 agosto 2016 ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 57/2012 istanza di assegnazione di contributo per la riparazione e ripristino di detti immobili .

La richiesta veniva però solo parzialmente accolta per cui la predetta Società ha impugnato la lettera di accompagnamento e l’esito istruttorio di merito del 25/11/2016 nella parte in cui il Presidente della Regione Emilia Romagna nella qualità di commissario delegato per la Ricostruzione non ha concesso il contributo per ricostruzione nella misura del 100%.

A sostegno del proposto ricorso ha dedotto con tre motivi le censure di violazione di legge , violazione delle ordinanze commissariali nn. 29/2012, 51/2012 e 57/2012 e di eccesso di potere sotto vari profili ( travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione).

Si è costituito in giudizio per resistere il Presidente della Regione Emilia Romagna quale Commissario delegato per la Ricostruzione .

Tanto premesso, nelle more del giudizio, in data 24/9/2020 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso con richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio. Tale atto non risulta notificato alla parte resistente, nondimeno dal medesimo si può evincere la sopravvenuta carenza a coltivare la decisone del merito del proposto gravame con conseguente improcedibilità dello stesso ed estinzione del giudizio.

Le spese di causa, stanti i giusti motivi, possono essere compensate tra le parti.

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