TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2014-03-06, n. 201402667
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Testo completo
N. 02667/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00761/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 761 del 2014, proposto da:
Soc. Serenissima Ristorazione Spa in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati A M e P C ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Paola Confalonieri, n. 5;
contro
il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in persona del legale rappresentante p.t., l’Istituto Comprensivo Via Maffi in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 domiciliano ex lege;
Roma Capitale in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Graziosi dell’Avvocatura comunale presso la cui sede in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21 domicilia;Pec: avvocatura capitolina@pec.comune.roma.it;
nei confronti di
costituendo RTI Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro Soc. Coop e Vivenda s.pa. in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall’Avv. Michele Perrone ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’Avv. Dr. Alfredo Placidi in Roma alla Via Cosseria n. 2;
per l'annullamento
della determinazione a prot. 8657/B26 del 20 dicembre 2013 con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Via Maffi ha definitivamente aggiudicato al costituendo raggruppamento controinteressato la gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per il periodo 1° settembre 2013 – 30 giugno 2017;
di tutti i verbali di gara nessuno escluso con particolare riferimento ai verbali 2, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 14 e 15 e relativi allegati nonché il documento recante “specificazione dei criteri di valutazione delle Offerte Tecniche pervenute” allegato al verbale 8;
di ogni altro atto presupposto e consequenziale anche se non conosciuto, comunque connesso ivi comprese le non meglio identificate “comunicazione” e “richiesta di interpretazione autentica” per l’attribuzione del punteggio per il criterio a.2 citate nel verbale 14 del 4 dicembre 2013, ad oggi non conosciute, nonché occorrendo la nota del Dipartimento Servizi Educativi di Roma Capitale prot. n. 29232 del 1° ottobre 2013;
per l’accertamento
del diritto della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione della gara e per l’effetto, di stipulare il contratto anche a mezzo di subentro per l’intera durata dell’affidamento posta in gara;
nonché per la declaratoria
di inefficacia anche retroattiva del contratto se ed in quanto stipulato
e per la condanna
della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente, nella misura che sarà quantificata e comprovata in corso di causa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istituto Comprensivo via Maffi Roma e di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Soc Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro e di Soc Vivenda Spa e di Roma Capitale;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2014 la dott.ssa P B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
1. Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 20 gennaio 2014 e depositato il successivo 21 gennaio, la ricorrente espone di avere partecipato ad una gara tenutasi presso l’Istituto Comprensivo in epigrafe indicato per l’aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica per il periodo 1° settembre 2013 – 30 giugno 2017 per un importo a base d’asta di E. 2.682.132,91 oltre IVA.
Espone ancora che presentavano offerta dodici operatori e nella seduta del 4 giugno 2013, la Commissione, nel verificare la documentazione amministrativa dell’ATI controinteressata, rilevava la mancanza della dichiarazione richiesta (a pena di esclusione) dal punto 1.1. lettera A punto 5 del Disciplinare di gara ed, anziché escludere l’operatore dalla gara, richiedeva ad entrambi i componenti dell’ATI una “integrazione” della “documentazione/dichiarazione richiesta”. Rappresenta che ancorché l’integrazione sia stata fornita dalla sola mandataria Coop. Solidarietà e Lavoro attraverso il deposito del proprio certificato camerale, nella successiva seduta del 7 giugno 2013 la Commissione ammetteva l’ATI al prosieguo della procedura.
Al termine della valutazione delle offerte, avvenuta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nella seduta pubblica del 14 novembre 2013 l’ATI controinteressata si classificava per prima con punti 90,171 dei quali 10,00 per l’elemento di valutazione a2, mentre la ricorrente si classificava per seconda con punti 87,079 dei quali 10,00 per l’elemento di valutazione a2. Nella stessa seduta l’Amministrazione dava conto di una lettera di contestazione da parte della Serenissima e riguardante la non corretta attribuzione dei punteggi per l’elemento di valutazione a2.
Espone ancora la ricorrente che nella seduta del 4 ottobre 2013 tale contestazione sarebbe stata respinta e, ritenuti attendibili i giustificativi dell’offerta anomala presentati dalla controinteressata, veniva disposta l’aggiudicazione provvisoria a favore di quest’ultima cui seguiva l’aggiudicazione definitiva con determinazione a prot. 8657/B26 del 20 dicembre 2013.
2. Avverso tali atti l’interessata, previo accesso agli atti tuttavia parzialmente negatogli, premessi i motivi per cui l’ATI controinteressata andava esclusa in quanto non avrebbe dovuto ricevere alcun punteggio per il criterio a2 recante “Miglioramento del rapporto personale addetto alla distribuzione/numero pasti distribuiti”, deduce le seguenti doglianze:
2.1. Erronea applicazione della normativa di gara in ordine all’elemento di valutazione a2;illegittimità dell’allegato verbale di gara n. 8 per violazione del CSA con particolare riferimento agli articoli 11 e 12 e all’Allegato 12;illegittima modifica e integrazione dei criteri di valutazione;eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento;omessa e/o insufficiente motivazione sul rigetto della istanza di autotutela della Serenissima.
2.2. Violazione degli articoli 11 e 12 CSA e dell’Allegato 12;inammissibilità e inidoneità dell’offerta del RTI aggiudicatario per violazione del rapporto di distribuzione minimo richiesto dall’art. 12, comma 5 del Capitolato;eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà e disparità di trattamento, errore di calcolo.
2.3. In via subordinata : necessità di attribuire punteggio 0 all’offerta dell’RTI aggiudicatario per il criterio A.2;violazione articoli 11 e 12 e Allegato 12 del Capitolato.
2.4 Erroneità e contraddittorietà del modello G della controinteressata: esclusione dalla gara;in ogni caso: erronea attribuzione del punteggio per il criterio a2.
2.5 Violazione del principio di parità di trattamento degli operatori;illegittimo ricorso al c.d. soccorso istruttorio;violazione dell’art. 46 del d.lgs. 163/2006 e della Sezione 1.1. lettera A punto 5 del Disciplinare di gara: esclusione dalla gara dell’ATI aggiudicataria.
2.6. Violazione dell’art. 37 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e del punto 1.1. lett. E del disciplinare di gara: esclusione dalla gara dell’RTI aggiudicatario.
2.7. Violazione dell’art. 41 del d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 1.2. lett. L del disciplinare di gara: esclusione dalla gara dell’RTI aggiudicatario.
3. Conclude con istanza cautelare, con istanze istruttorie in particolare in ordine all’accesso negato relativamente all’offerta tecnica dell’RTI controinteressato, allo schema tecnico ed al modello G, ai verbali di gara numeri 1, 2, 3, 4 e 5 non consegnati in occasione dell’accesso. Chiede l’annullamento degli atti in epigrafe indicati.
4. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione ed il raggruppamento controinteressato, rassegnando conclusioni opposte a quelle della costituenda ATI ricorrente.
5. L’Istituto Comprensivo ha contestato tutte le censure proposte ed anch’esso ha concluso per la reiezione del ricorso.
6. Il raggruppamento controinteressato ha proposto ricorso incidentale deducendo:
6.1. Violazione dell’art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006 e della sezione 4 del Disciplinare di gara.
La controinteressata osserva che l’art. 48, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 stabilisce che la stazione appaltante debba richiedere all’aggiudicatario ed al secondo in graduatoria la prova del possesso dei requisiti di capacità speciale e che tale documentazione debba essere presentata entro dieci giorni dalla richiesta a pena di esclusione.
Nel caso in specie ciò non si è verificato, in quanto la Stazione Appaltante ha inviato la richiesta alla prima ed alla seconda classificata in data 20 dicembre 2013, ma la ricorrente principale l’ha trasmessa in data 13 gennaio 2014 ben oltre il termine di 10 giorni stabilito a pena di esclusione
6.2. Violazione dell’art. 41 del d.lgs. n. 163/2006 e dell’art.