TAR Bolzano, sez. I, sentenza breve 2023-11-22, n. 202300353
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Pubblicato il 22/11/2023
N. 00353/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00252/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 252 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M U, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio, in Bolzano, Corso Italia, n. 23;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Bolzano, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege negli uffici della medesima, in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento n. -OMISSIS-, dd. -OMISSIS-, con il quale il Questore di Bolzano ha dichiarato inammissibile l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno proposta da -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questore di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2023 la dott.ssa A D e udito per l’Amministrazione resistente il procuratore dello Stato W. Menghin;nessuno era presente per la parte ricorrente;
Sentita la parte presente ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. È impugnato il provvedimento indicato nell’epigrafe, con il quale il Questore della Provincia di Bolzano ha decretato l’inammissibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, presentata dal Signor -OMISSIS-.
2. Di seguito i fatti di lite, come emergono dalla documentazione versata agli atti del giudizio.
2.1. Il ricorrente, cittadino -OMISSIS- irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale, ha chiesto, in data -OMISSIS-, con l’identità di -OMISSIS-, nato in -OMISSIS-, a -OMISSIS- l’-OMISSIS-, il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nell’ambito della procedura di emersione prevista dall’art. 103, comma 1, del D.L. 34/2020, indicando un contratto di soggiorno come collaboratore familiare, stipulato con il signor -OMISSIS- dinanzi allo Sportello Unico Immigrazione in data -OMISSIS-, dopo aver ottenuto il parere positivo sia della Questura, sia dall’Ufficio Servizio lavoro (docc. 1, 2 e 3 dell’Amministrazione).
2.2. Dagli accertamenti dattiloscopici previsti per il rilascio del permesso di soggiorno, eseguiti dal personale del Commissariato di P. S. di -OMISSIS-, è emerso, tuttavia, che il signor -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- (-OMISSIS-) l’-OMISSIS-, titolare del codice CUI (codice univoco identificativo) -OMISSIS-, era stato fotosegnalato dal Comando Provinciale R.O.N.I. di Bolzano in data -OMISSIS- sotto il nome di -OMISSIS-, nato l’-OMISSIS- e in data -OMISSIS- dalla Questura di Bolzano sotto il nome di -OMISSIS-, nato l’-OMISSIS-.
2.3. Il Commissariato di -OMISSIS- ha, quindi, rilevato che con l’identità di -OMISSIS-, nato l’-OMISSIS-, l’attuale ricorrente, in data -OMISSIS-, era stato denunciato dai Carabinieri di -OMISSIS- per il reato di -OMISSIS- (doc. 5 dell’Amministrazione).