TAR Napoli, sez. VI, ordinanza cautelare 2023-01-19, n. 202300132

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, ordinanza cautelare 2023-01-19, n. 202300132
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202300132
Data del deposito : 19 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/01/2023

N. 05284/2022 REG.RIC.

N. 00132/2023 REG.PROV.CAU.

N. 05284/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5284 del 2022, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento prot. -OMISSIS-emesso dalla Prefettura UTG di Napoli – Sportello Unico dell'Immigrazione il 14.7.2022, notificato a mezzo PEC, unicamente al sig. -OMISSIS- in data 18.7.2022, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di emersione -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2023 la dott.ssa M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto necessario, ai fini del decidere, che la resistente Amministrazione provveda a depositare in giudizio la documentazione e gli atti acquisiti al procedimento relativo al contestato rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art.103, comma 1, del D.L. 34 del 2020, e, in particolare, la documentazione relativa alla comunicazione del preavviso di rigetto, ex art.10 bis della legge n. 241 del 1990, agli interessati.

Al predetto adempimento l’Amministrazione resistente provvederà in tempo utile per la celebrazione della camera di consiglio per la trattazione in prosieguo della domanda cautelare, che si fissa sin d’ora alla data del 22 febbraio 2023.

Si ritiene, altresì, nelle more dell’espletamento degli incombenti istruttori, di concedere tutela interinale al ricorrente al fine di elidere il paventato vulnus irreversibile.

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