TAR Torino, sez. I, sentenza 2015-11-20, n. 201501613
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 01613/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00591/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 591 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv. D C, M T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M T in Torino, corso Galileo Ferraris, 14;
contro
Ministero della Salute, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Biella n. 9 del 26.1.2012, munita di formula esecutiva e notificata al Ministero della salute in Roma in data 22.3.2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2015 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Con ricorso notificato il 19 maggio 2015 e depositato il giorno 3 giugno 2015 la ricorrente agisce, per l’ottemperanza del titolo indicato in epigrafe, passato in giudicato, ritualmente notificato in data 22.3.2012, al Ministero della Salute, lamentandone la mancata esecuzione, nella parte in cui condanna il Ministero della Salute al pagamento delle somme riconosciute nella sentenza, oltre alla rivalutazione e al pagamento delle spese di lite, queste ultime liquidate con distrazione a favore del procuratore antistatario.
All’udienza in camera di consiglio del 30 ottobre 2015