TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-07-26, n. 202312661
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Testo completo
Pubblicato il 26/07/2023
N. 12661/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02285/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2285 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Arturo Salerni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Roma, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Questura della Provincia di Roma, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del Questore di Roma emesso in data 30.11.2018 di revoca del permesso di soggiorno UE Soggiornanti a lungo termine;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 giugno 2023 il dott. Antonino Savo Amodio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, in epigrafe indicato, di revoca del permesso di soggiorno CU per soggiornanti di lungo periodo, a seguito di sentenza della Corte di Appello di Roma, che aveva sostituito alla pena detentiva irrogata in primo grado, per un reato di cui all’art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/90, la misura dell’espulsione dal territorio nazionale.
Di qui il decreto del Prefetto di Roma di espulsione e quello del Questore della Capitale di revoca, gravato in questa sede.
Avverso tale provvedimento deduce la violazione di legge e l’eccesso di potere, atteso che nella specie non sussisterebbero le condizioni, richieste dall’art. 9, comma 4, T.U. delle leggi sull’immigrazione per far luogo all’impugnata revoca.
Ciò varrebbe, in particolare, con riguardo alla mancata indagine sull’attualità e l’effettività del giudizio di pericolosità formulato nei confronti del ricorrente.