TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2022-01-18, n. 202200279

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2022-01-18, n. 202200279
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202200279
Data del deposito : 18 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/01/2022

N. 12663/2021 REG.RIC.

N. 00279/2022 REG.PROV.CAU.

N. 12663/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12663 del 2021, proposto da


-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato C L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del verbale dell’8 ottobre 2021 del Ministero dell'Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza, che attesta la non idoneità della ricorrente,

del provvedimento di esclusione dal concorso per l'assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato, non conosciuto,

nonché del decreto di approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno n. 1/34 del 19.11.2021.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2022 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che, ad un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare, il ricorso non presenta profili di fondatezza, dovendo essere richiamato il costante orientamento della Sezione (cfr. ex multis Tar Lazio, Roma, I quater, 30 aprile 2019, n. 5469) sulla natura dell'accertamento attitudinale, tipica espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo limitatamente alla verifica dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della logicità di questa e della congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite (cfr. nello stesso senso: Cons. Stato, sez. IV, 16 dicembre 2011, n. 6627;
sez. IV , 26 marzo 2013 n. 1703;
Tar Lazio, Roma, I ter, 18 aprile 2014, n. 4279;
idem, sez. I ter, 18 gennaio 2017, n. 884);

Ritenuto, pertanto, di dover respingere l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati;

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