TAR Venezia, sez. III, sentenza 2016-06-10, n. 201600617
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Testo completo
N. 00617/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01103/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1103 del 2015, proposto da:
Agsm Verona Spa, rappresentata e difesa dagli avv. L B, A S, con domicilio eletto presso A S in Venezia, San Polo, 2988;
contro
Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. L L, E Z, F Z, con domicilio eletto presso E Z in Venezia, Regione Veneto - Cannaregio, 23;
Comune di Castagnaro, parte non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
dell’art. 16, c. 5, dell’Elaborato A “Normativa di Piano” rientrante nell’allegato A del “Piano Regionale di Gestione di Rifiuti Urbani e Speciali” approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 30 del 29.04.2015, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 55 del 01.06.15;
del provvedimento di sospensione del procedimento adottato dal Dipartimento Ambiente - Sezione Tutela Ambiente - Sezione Tutela Atmosfera della Regione Veneto del 08.07.15 con prot. n. 282225 C.101.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2016 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso la società AGSM Verona Spa ha chiesto l’annullamento dell’art. 16 comma 5 dell’Elaborato A “Normativa di Piano” rientrante nell’allegato A del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti Urbani e Speciali, approvato con deliberazione regionale del Consiglio Regionale del Veneto n. 30 del 29/04/2015.
A tal fine si è evidenziato che la società AGSM, attiva nel settore delle energie rinnovabili, aveva presentato, in data 22/11/2003 un’istanza per l’autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. 387/03 per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento di biomasse combustibili attraverso una centrale di termovalorizzatore alimentato a pollina.
Nelle more di svolgimento del sopra citato procedimento era intervenuta l’approvazione della delibera n. 30/2015 del piano regionale rifiuti, con la quale la Regione Veneto aveva inteso prevedere, nell'elaborato A) di cui al comma 5 dell’art. 16, che “in applicazione del principio di precauzione e a tutela del diritto alla salute e all'ambiente, nelle more del decreto del Ministero dell'ambiente di cui all'art. 184 bis, comma 2, del D. Lgs. N 152/2006, che adotti le misure per stabilire i criteri qualitativi e quantitativi necessari affinché la pollina sia qualificabile come sottoprodotto e, pertanto, nei casi concreti, utilizzabile come biomassa combustibile ai sensi dell'art. 18 della legge n. 96/2010, per un periodo di 24 mesi, non possono essere rilasciati provvedimenti di approvazione dei progetti di impianto di produzione energetica alimentati da pollina, né concesse nuove autorizzazioni all'esercizio dei medesimi impianti ...".
Ritenendo lesivo il vincolo relativo alla impossibilità di ottenere l’approvazione del progetto sopracitato - che peraltro aveva portato l’Amministrazione a sospendere il procedimento di autorizzazione -, veniva impugnata la delibera n 30/2015 unitamente allo stesso provvedimento di sospensione, sostenendo l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione dell’art. 184 bis e dell’art. 293 D. Lgs. n.152/06, in quanto il comma 5 dell'art. 16 della Normativa di Piano, nella parte in cui prevede che fino a quando non sia emanato il Decreto del