TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-04-28, n. 202200257

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-04-28, n. 202200257
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202200257
Data del deposito : 28 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/04/2022

N. 00257/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00514/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 514 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'annullamento

del provvedimento a firma del Direttore Generale avente n.-OMISSIS-, ad oggetto: scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di Commissario Coordinatore Penitenziario (ora Dirigente Aggiunto) del personale della carriera dei funzionari, di cui all’art. 42, comma 9, d.lgs, n. 95/2017- decorrenza 1 luglio 2019 funzionario -OMISSIS-, Matricola n. -OMISSIS-;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è stato arruolato nel disciolto corpo degli agenti di custodia dal 6 ottobre 1987, con funzione di Commissario Capo di Polizia Penitenziaria e di Comandante di Reparto presso la Casa di Reclusione di Fermo fino al 10 maggio 2019, data di dispensa dal servizio a seguito di giudizio della competente commissione medica ospedaliera di Roma.

In data 25 marzo 2020, inoltrava diffida alla Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria al fine di ottenere la promozione a Commissario Coordinatore, ora Dirigente aggiunto, di Polizia Penitenziaria, alla luce della maturazione in data 8 maggio 2019 del requisito dei 13 anni di anzianità nel ruolo di commissario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42 co.8 e 9 del d.lgs. n. 95 del 2017.

In data 19 ottobre 2020 è stato notificato al ricorrente il provvedimento impugnato, il quale comunica l’esclusione dallo scrutinio in parola a causa della cessazione dal servizio in data antecedente al 1 luglio 2019, data di decorrenza della promozione.

Il provvedimento è impugnato deducendo le seguenti censure: violazione dell’art. 42 commi 8 e 9 del d.lgs. n. 95 del 29 maggio 2017, eccesso di potere ed errata applicazione delle disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Ancora, difetto di motivazione e di istruttoria, violazione degli artt. 3, 97 e 111 della Cost., violazione dell’art. 10 bis legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per ingiustizia manifesta, travisamento della realtà fattuale e giuridica, violazione delle regole del giusto procedimento.

Il provvedimento sarebbe illegittimo per la violazione dell’art. 42 co. 8 e 9 del d.lgs. n. 95 del 2017, che regola lo scrutinio comparativo di cui sopra. Infatti, il ricorrente avrebbe maturato i requisiti di legge in data 8 maggio 2019, prima della deliberata dispensa dal servizio. Circolari e atti interpretativi non potrebbero disporre in modo differente dalla legge. Inoltre, il provvedimento sarebbe privo di idonea motivazione e viziato da travisamento dei fatti e da disparità di trattamento nei confronti dei colleghi nella medesima condizione, cui sarebbe stato riconosciuto il beneficio. Non si sarebbe inoltre tenuto conto degli apporti del ricorrente in fase procedimentale. Si chiede infine il risarcimento dei danni nella misura di € 50.000,00 così ripartiti e quantificati ex. art. 1226 cod. civ.: danno biologico € 15.000,00, danno non patrimoniale € 15.000,00, danno di perdita di chance € 20.000,00.

Si è costituita l’Amministrazione, resistendo al ricorso.

Con ordinanza n. 390 del 2020 è stata respinta l’istanza cautelare, in relazione alla natura esclusivamente economica del pregiudizio denunciato.

Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Il ricorso è infondato. Ai sensi dell'art. 42, comma 9, del d.lgs. n. 95 del 2017 i funzionari che hanno assunto la qualifica di Commissario Capo con decorrenza giuridica ed economica 1 gennaio 2016 conseguono la qualifica di Commissario Coordinatore mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di tredici annidi anzianità complessiva nel ruolo. La mancata promozione del ricorrente, secondo la tesi dell’Amministrazione, è dovuta al fatto che, al momento della decorrenza della promozione e dell’espletamento del relativo scrutinio, il ricorrente era già cessato dal servizio per infermità (1 luglio 2019 - 30 giugno 2019).

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi