TAR Roma, sez. III, sentenza 2022-01-28, n. 202201026

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2022-01-28, n. 202201026
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202201026
Data del deposito : 28 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/01/2022

N. 01026/2022 REG.PROV.COLL.

N. 08997/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8997 del 2020, proposto da
A D F, M G B, Agricola San Sabino S.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati B I, V V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dello Sviluppo Economico, Autorita' di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e per il Turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Spoleto, non costituiti in giudizio;



nei confronti

T Rete Elettrica Nazionale Spa, non costituito in giudizio;
T Rete Italia Spa, T - Rete Elettrica Nazionale Spa, rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Carbone, Fabio Cintioli, Velia Loria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna, 32;



per l'annullamento

Annullamento:

- dell'avviso di approvazione del progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità ed imposizione del Vincolo preordinato all'esproprio / asservimento (art.11, comma 2 e 52 ter del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) di T Rete Italia S.p.A., avviso affisso presso l'albo Pretorio on line, per giorni 30 (trenta) conse-cutivi e decorrenti dal 5 agosto 2020 (doc.1);

- del decreto n. 239/EL-334/297/2019 del 15 ottobre 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante l'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione da parte di T S.p.A. dell'opera denominata – costruzione ed esercizio della variante mista aereo – cavo dell'elettrodotto 150 kw “S.E. Villavalle – C.P. Spoleto “ -, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità ed inamovibilità dell'opera autorizzata (doc.2);

- ove occorra, dell'accordo programmatico tra la Regione Umbria e T per lo sviluppo ambientalmente sostenibile della rete elettrica di trasmissione nazionale e la risoluzione delle problematicità territoriali legate a infrastrutture elettriche presenti sul territorio umbro, accordo siglato il 30 settembre 2011 (doc.3);

- dell'avviso al pubblico inserito nell'albo pretorio on line del Comune di Spoleto per trenta giorni dal 21 dicembre 2016, avviso concernente l'istanza 4 marzo 2014 inoltrata dalla società T Spa al Ministero dello Sviluppo Economico per ottenere l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto RTN 150kV, denominato “S.E. Villavalle- C.P. Spoleto” (doc.4);

- della determina direttoriale n. DVA-R0000009 del 12 gennaio 2018 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare, recante l'esclusione dalla procedura di valutazione di Impatto Ambientale del progetto relativo all'“elettrodotto 150 Kv S.E. Villavalle – CP Spoleto, variante mista aereo-cavo tra il sostegno n. 65 e il portale della CP Spoleto”, presentato dalla Società T Rete Italia S.p.A. (doc.5) e, ove occorra, del supposto parere favorevole con prescrizioni all'esclusione del progetto dalla procedura VIA n. 2587 del 18 dicembre 2017 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS (doc.6);

- del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi presso la Direzione Generale del Ministero dello Sviluppo Economico in data 11 luglio 2018, nella parte in cui, la Conferenza, a conclusione dei lavori, ha registrato il positivo orientamento dei lavori, salvo la necessità di acquisire il parere ENAC e l'atto d'intesa regionale ai sensi del d.l. 239/2003 (doc.7);

- della deliberazione della Giunta regionale della Regione Umbria n. 1575 del 28 dicembre 2018 recante l'atto di intesa al rilascio dell'autorizzazione unica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, così come previsto dall'art. 1 sexies, comma 1, del decreto legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003 n. 290 al (doc.8);

- ove occorra, del parere prot. n. 14610 del 25 gennaio 2016 della Regione Umbria, nella parte in cui quest'ultima amministrazione ha espresso parere favorevole sugli aspetti urbanistici pur evidenziando la non conformità urbanistica degli ele-menti di sostegno della linea elettrica con i numeri 72 e 73 dell'opera (doc.9);

- ove occorra, della nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, prot Mibact del 28 giugno 2018, recante il parere favorevole di massima con prescrizioni (doc.10);

- ove occorra, della nota prot. MIBAC-SABAP-UMB 0017886 del 14 settembre 2018 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, recante il parere favorevole di massima, con prescrizioni ed espresso invito a valutare soluzioni alternative al fine di prevedere il maggior numero di tratti interrati, nonché verifica dell'intervisibilità secondo quanto stabilito dal DPCM 12/12/2005 dei sostegni n. 81, 82 e 83 (doc.11);

- ove occorra, della nota 11 luglio 2018 della Provincia di Perugia recante il parere favorevole alla realizzazione del progetto di cui sopra (doc.12);

- ove occorra, della nota 18 novembre 2015 della Provincia di Perugia, Area Ambiente e territorio, Servizio difesa e Gestione idraulica, recante la mancata espressione del parere di competenza stante la mancata indicazione nel progetto delle dei pali di sostegno e della fondazione dei tralicci rispetto al piede dell'argine o al ciglio della sponda del corso dell'acqua (doc.13);

- ove occorra, della nota prot. 0004077 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, recante il parere di competenza con prescrizioni per la parte finale del progetto intersecante con aree a rischio idrogeologico (doc.14);

- nonché di tutti gli atti precedenti, successivi o comunque connessi, ancorché non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Autorita' di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale e di T Rete Italia Spa e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e per il Turismo e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria e di T - Rete Elettrica Nazionale Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 il dott. R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Le ricorrenti sig.re A D F, M G B e l’AGRICOLA SAN SABINO S.r.l., sono proprietarie di terreni siti nel Comune di Spoleto che insistono in un’area interessata dalla realizzazione dell’opera denominata “costruzione ed esercizio della variante mista aereo–cavo dell’elettrodotto 150 kw “S.E. Villavalle – C.P. Spoleto “ , con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità ed inamovibilità dell’opera autorizzata, da realizzarsi a cura della resistente T spa sulla scorta dell’autorizzazione unica di cui al decreto n. 239/EL-334/297/2019 del 15 ottobre 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Espongono le ricorrenti che le proprietà di cui sono titolari risultano profondamente incise dall’eventuale realizzazione del progetto della società T, avendo la propria stabile dimora in abitazioni situate a pochi metri dal tracciato dell’elettrodotto e che tale opera arrecherebbe pesanti impatti negativi sull’ambiente, sull’economia e sulla intera cittadinanza;

La realizzazione dell’elettrodotto, con passaggio prevalentemente aereo, in particolare, determinerebbe nocumento alla qualità della vita dei cittadini ivi residenti e arrecherebbe ripercussioni negative con riguardo ai profili economici, sanitari, estetici, ambientali, culturali e turistici del paesaggio.

Al contrario, l’interramento della nuova linea elettrica consentirebbe una minimizzazione degli impatti dell'opera;

Proponevano pertanto impugnazione avverso il predetto decreto n. 239/EL-334/297/2019 del 15 ottobre 2019 inerente all’autorizzazione unica alla realizzazione del progetto in questione, sollevando una serie di censure riconducibili alla violazione della normativa di riferimento quali l’art. 1 sexies del d.l. 269/2003, gli artt. 23, 114 e 116 del D.Lgs 50/2016, gli artt. 121 e 122 del r.d. 1775 del 1933 e l’art. 3 della L. 241/90, oltre al vizio di eccesso di potere per falsità di presupposti, carenza d’istruttoria, carenza di motivazione e perplessità anche in relazione alla mancata valutazione delle alternative.

Con il primo motivo di ricorso evidenziano come T avrebbe dovuto produrre (e, conseguentemente, la P.A. esaminare) un progetto preliminare contenente non solo l’elaborato cartografico, ma anche la documentazione da cui fosse possibile estrarre i contenuti minimi richiesti dalla normativa di settore.

Dall’esame della documentazione allegata, viceversa, sarebbe emersa la completa assenza di un vero elaborato avente tali caratteristiche. In particolare, sarebbe assente qualsiasi atto in cui fosse evidenziato il contemperamento delle esigenze della pubblica utilità dell’opera approvata con gli in-teressi pubblici

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