TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2010-01-13, n. 201000195
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 00195/2010 REG.SEN.
N. 04288/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 4288 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
F S, rappresentato e difeso dagli avv. F A, A T, con domicilio eletto presso A T in Roma, via Cicerone, 49;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'M R, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione prot. n. M-D GMIL_II 7 4/2008/0585616, datata 5 dicembre 2008, conosciuta in data 9 dicembre 2008, recante il rigetto dell’istanza di rafferma biennale (presentata dalla ricorrente), con consequenziale messa in congedo illimitato a decorrere dall’11 dicembre 2008;
della nota prot. n. 22676, del 9 dicembre 2008, a firma del Capo Ufficio Maggiorità e Personale del 131° Reggimento Carri di Persano (SA), con la quale è stata trasmessa la citata determinazione;
dei propedeutici pareri e delle relazioni istruttoria, mai comunicate;
ove occorra, del D.M. 8 luglio 2005, citato nel diniego, di cui si ignorano estremi e contenuto
NONCHE’ PER IL RISARCIMENTO di tutti i danni patiti e patendi dalla ricorrente
VISTI I MOTIVI AGGIUNTI depositati in data 18.11.2009 per l’annullamento del provvedimento, prot. n. M D GMIL/II/7/4/09/0355596 del 06.08.2009, comunicato il successivo 17.08.2009, a firma del Capo Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto, presso il Ministero della Difesa, con cui si è confermato il diniego di ammissione all’ulteriore rafferma biennale;
della nota data 11.08.2009 di trasmissione del citato provvedimento, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2009 il dott. G R e uditi per le parti i difensori avv.to A T;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In limine, il Collegio reputa sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per la definizione immediata della causa.
La ricorrente impugna la determinazione prot. 4/2008/0585616, datata 5/12/2008, con la quale le è stata negata “rafferma” per avere conseguito, in sede di valutazione caratteristica relativa al servizio prestato, una qualifica “nella media”.
Il Tar Campania, sede di Salerno, adito dall’interessata, aveva accolto la domanda di sospensione con ordinanza propulsiva invitando l’amministrazione a rideterminarsi alla luce del periodo di servizio oggetto di valutazione.
A seguito di interposto regolamento di competenza territoriale, il Consiglio di Stato, in accoglimento della istanza avanzata