TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-11-22, n. 202201565

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-11-22, n. 202201565
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202201565
Data del deposito : 22 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/11/2022

N. 01565/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01280/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1280 del 2021, proposto da
Rella Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro
generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

il comune di Andria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato G D C, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro
generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

per l’accertamento

del silenzio assenso formatosi sulla domanda di permesso di costruire protocollata dalla Rella costruzioni S.r.l. in data 12 aprile 2019;

nonché per l’annullamento e/o la declaratoria di inefficacia

- del provvedimento di diniego di permesso di costruire comunicato dal comune di Andria con nota prot. n. 83482/2021, a firma del dirigente del settore Pianificazione urbanistica - edilizia privata-controllo del territorio - servizio S.U.E., trasmessa a mezzo pec in data 30 settembre 2021;

- della nota prot. n. 71810 del 19 agosto 2021, a firma del dirigente del settore Pianificazione urbanistica - edilizia privata - controllo del territorio - servizio S.U.E. del comune di Andria, recante comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990;

- di ogni ulteriore atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale;

nonché per l’accertamento

dell’obbligo del comune di Andria di rilasciare alla ricorrente il permesso di costruire domandato, con condanna a provvedere, assegnando termine, al rilascio del titolo edilizio, con nomina sin d’ora del commissario ad acta in ipotesi di persistente inadempimento;

e per la condanna

del comune di Andria al risarcimento del danno, anche ai sensi dell’art. 30 codice processo amministrativo, per l’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa da parte dell’ente comunale, nonché per il ritardo con cui l’amministrazione ha concluso il procedimento amministrativo iniziato con l’istanza di permesso di costruire del 12 aprile 2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Andria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2022 il consigliere R T e udito l’avvocato Domenico Colelli, per la ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

In data 12 aprile 2019 Rella costruzioni S.r.l. ha presentato domanda di rilascio di permesso di costruire avente ad oggetto la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione e parcheggi su area catastalmente identificata dal foglio 30 particella 501 del censuario del comune di Andria.

In data I agosto 2019 la ricorrente ha presentato una segnalazione certificata di inizio attività - s.c.i.a. - avente ad oggetto i lavori di demolizione del preesistente fabbricato e verifiche geologiche finalizzate alla realizzazione delle opere oggetto della domanda di permesso di costruire.

Permanendo l’inerzia del Comune di Andria, con mail pec in data 12 maggio 2020, la ricorrente, per il tramite del tecnico, ha trasmesso allo sportello unico edilizia comunicazione di inizio lavori, unitamente a documentazione, e ha chiesto che le fossero comunicati i conteggi relativi al pagamento degli oneri concessori.

Dopo diversi solleciti volti al rilascio del titolo edilizio che assumeva essersi formato per decorso dei termini di legge, con mail pec del 7 settembre 2020, la Rella costruzioni, rivendicato il perfezionamento del permesso di costruire per silenzio assenso, ha dedotto gravi pregiudizi economici determinati dall’inerzia del Comune, sollecitando ancora una volta il rilascio del titolo edilizio in forma espressa.

Quindi la richiamata società ha proposto giudizio ex art. 117 del codice processo amministrativo, conclusosi con la sentenza n. 1288 del 2 agosto 2021, con cui questo Tribunale ha accertato che “è stato manifestamente superato il termine di definizione del procedimento, senza l’adozione di un provvedimento finale”, ordinando al comune di “pronunciarsi espressamente sulla istanza del ricorrente”.

Il Comune di Andria dapprima, con nota prot. n. 71810 del 19 agosto 2021, ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, e successivamente, con nota prot. n. 83482/2021, trasmessa a mezzo pec in data 30 settembre 2021, ha denegato il rilascio il permesso di costruito richiesto.

Con il ricorso in epigrafe Rella Costruzioni ha impugnato il citato diniego, unitamente alla presupposta comunicazione ex art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, e ha altresì chiesto l’accertamento del silenzio assenso formatosi sulla propria domanda di permesso di costruire del 12 aprile 2019, nonché dell’obbligo del Comune di Andria di rilasciarle il titolo edilizio domandato, con condanna a provvedere al suo rilascio e a risarcire il danno per l’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa e per il ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo introdotto con l’istanza de qua .

Questi i motivi di diritto dedotti:

A) Sulla formazione del silenzio assenso in ordine alla domanda di permesso di costruire protocollata in data 12 aprile 2019: violazione e/o erronea applicazione dell’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

La ricorrente dichiara di aver depositato tutta la documentazione prevista dall’art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, necessaria a consentire all’ufficio competente di istruire la pratica edilizia e rilasciare il relativo titolo.

Inoltre nella dichiarazione tecnica di asseverazione, parte integrante dell’istanza, il tecnico nominato dalla stessa ha dichiarato che l’intervento non ricade in area tutelata e vincolata sotto alcun profilo e infine dalle tabelle inserite nelle tavole progettuali allegate si evincerebbe la piena conformità dell’intervento proposto alla normativa urbanistico-edilizia dettata dal piano regolatore generale del Comune di Andria per gli immobili ricadenti in zona B/3 di completamento, quale è quella in rilievo.

Il Comune di Andria ha altresì omesso di adottare alcun provvedimento anche a seguito della comunicazione di inizio lavori trasmessa in data 12 maggio 2020 e non si è neppure opposto alla s.c.i.a. depositata in data I agosto 2019 per la demolizione del fabbricato preesistente, consentendo tale demolizione.

B) In via gradata, sull’illegittimità del provvedimento di diniego di permesso di costruire: eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, motivazione erronea, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità - violazione dei principi di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione - violazione e/o erronea applicazione del regolamento edilizio tipo regionale, adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2250/17, e della circolare della Regione Puglia allegata alla deliberazione di Giunta regionale n. 1550 del 2 agosto 2019 - violazione e/o erronea applicazione dell’art.

6.6 e dell’art. 6.6- bis delle N.T.E. del piano regolatore generale del comune di Andria - violazione e/o erronea applicazione dell’art. 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444.

B.1) Sulla normativa vigente al momento del deposito della domanda di permesso di costruire e della formazione del titolo per silenzio assenso.

Si rimarca la circostanza che la domanda di permesso di costruire della Rella costruzioni è stata depositata e protocollata in data 12 aprile 2019, ossia durante la vigenza del nuovo regolamento edilizio tipo regionale divenuto definitivo con deliberazione giuntale n. 2250 del 2017, mentre i motivi di diniego opposti dal Comune di Andria terrebbero conto delle previsioni del regolamento edilizio tipo comunale, adottato soltanto in data 12 dicembre 2019 con la deliberazione consiliare n. 31, quando cioè il titolo edilizio si era già formato per silentium .

La ricorrente confuta singolarmente i rilievi posti a fondamento del censurato diniego di rilascio del chiesto permesso di costruire contenuto nel provvedimento gravato in questa sede.

In relazione poi alle contestazioni in ordine al silenzio-assenso contenute nel medesimo impugnato provvedimento comunale, si sostiene in ricorso che, essendo presenti tutti i presupposti di accoglibilità della domanda, non sarebbero ostativi nella specie al suo perfezionamento i principi giurisprudenziali secondo cui il silenzio-assenso si forma solo se vi sono conformità alla normativa in materia e completezza della documentazione.

Quanto alla circostanza, rimarcata nella comunicazione dei motivi ostativi, che in data 11 luglio 2019, in occasione di un incontro tra il responsabile del procedimento e il tecnico incaricato della progettazione dalla Rella Costruzioni, quest’ultimo avrebbe chiesto “la sospensione dell’iter procedimentale, in attesa dei chiarimenti interpretativi sulle definizioni del RET (Regolamento Edilizio Tecnico) da parte della Regione Puglia”, per cui anche per ciò non si sarebbe formato il silenzio assenso, in quanto tale richiesta avrebbe sospeso sine die il procedimento, la ricorrente osserva: a) in data 11 luglio 2021 il silenzio-assenso si era formato e il titolo edilizio era già consolidato;
b) sarebbe giuridicamente irrilevante (oltre che irrituale) una richiesta di sospensione fatta sul “prospetto di un fascicolo”;
c) i chiarimenti della Regione Puglia sono intervenuti con la circolare allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 1550 del 2 agosto 2019, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 99 del 30 agosto 2019, per cui, quanto meno dal 3 agosto 2019, la (presunta) sospensione concordata tra le parti sarebbe venuta meno e il procedimento si sarebbe dovuto concludere, al più tardi, entro 90 giorni da quella data, ossia il I novembre 2019.

Con la domanda risarcitoria proposta in ricorso, Rella Costruzioni dichiara i) che l’inerzia prolungata dall’Amministrazione resistente non le avrebbe consentito di rispettare gli impegni assunti con alcuni contratti preliminari di vendita già stipulati;
ii) che, a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime, per la realizzazione dell’intervento edilizio sarebbe costretta a subire costi più elevati rispetto a quando lo avrebbe dovuto invece eseguire;
iii) in forza della s.c.i.a. del I agosto 2019, ha demolito il preesistente fabbricato, per cui, per non perdere la volumetria, dovrebbe ricostruirlo pedissequamente, nel caso in cui la nuova costruzione non fosse assentita.

In data 2 febbraio 2022 si è costituito in giudizio il Comune di Andria con memoria di stile.

Fissata l’udienza pubblica del 4 ottobre 2022 per la trattazione del merito, il 22 luglio 2022 la società ricorrente ha depositato ulteriore documentazione e il 31 agosto 2022 l’intimato Comune ha prodotto una memoria ex art. 73 del codice processo amministrativo, cui sono seguite memorie difensive della ricorrente.

Infine nella predetta udienza pubblica del 4 ottobre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

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