TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-05-22, n. 202410353
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Testo completo
Pubblicato il 22/05/2024
N. 10353/2024 REG.PROV.COLL.
N. 14807/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14807 del 2023, proposto da
D.S.B. Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli Avvocati L G e M S O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. L G sito in Roma, via E. Q. Visconti n. 103;
contro
Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidenza della Regione Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - Unioncamere, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Tommaso Pallavicini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via F. Confalonieri 5;
nei confronti
Società Sib. Bellini Turist Service Di Leli Emanuela, in persona del rappresentante legale
pro tempore
, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della comunicazione da parte del Responsabile unico del procedimento di Unioncamere, del 3 agosto 2023, di inammissibilità della domanda di agevolazione presentata dalla Società DSB Immobiliare Srl, Codice pratica UC-B213_00610056;
- dell’Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 n. 45 del 28 aprile 2023, limitatamente alle parti riguardanti la non ammissione della domanda della medesima Società;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
e per il riconoscimento della concessione dell’agevolazione prevista dal bando relativo alla Misura B.2.1, bando approvato dal Commissario straordinario con ordinanza n. 29 del 30 giugno 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2024 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento degli atti, di cui in epigrafe, mediante i quali veniva dichiarata inammissibile la domanda presentata al fine di ottenere l’agevolazione prevista dalla misura B2.1 (“ Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici ”), contemplata dal bando approvato dal Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (d’ora in poi Commissario straordinario), con ordinanza n. 29 del 30 giugno 2022, ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108.
Allegava tal fine, in punto di fatto, che la domanda era stata dichiarata inammissibile dal Responsabile unico del procedimento con la seguente motivazione: “ Il Piano d’impresa presentato non è stato compilato in numerose parti essenziali e sostanziali per la sua ammissione a valutazione, inoltre, è stata rilevata un’errata applicazione del regime di aiuti;parimenti è stata dichiarata non accoglibile la documentazione inviata a seguito di comunicazione del Soggetto Gestore ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che corregge il regime richiesto e integra le numerose e sostanziali parti mancanti nel Piano d’impresa presentato (in particolare: A.1 Scheda anagrafica, -A.