TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-02-24, n. 202300485

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-02-24, n. 202300485
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202300485
Data del deposito : 24 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/02/2023

N. 00485/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01465/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1465 del 2022, proposto da
Associazione Pro Loco Marnate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L S, D N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio L S in Milano, via Caradosso, 8;



contro

Comune di Marnate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Joseph Brigandi’, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Tortona 25;



nei confronti

Sport Più S.P.D. A R.L., non costituito in giudizio;



per l’annullamento

della Determinazione del Servizio Pubblica Istruzione e Cultura Sport e Tempo Libero del Comune di Marnate n. 34 del 13 luglio 2022 con cui si procede ad affidamento diretto della gestione del centro sportivo comunale di via San Carlo richiedendo offerta a SPORT PIÙ; nonché avverso tutti gli atti ad essa preordinati, presupposti e connessi, anche non conosciuti, ivi inclusa la determinazione sulla qualificazione dell’impianto come privo di rilevanza economica, ove da ultimo assunta a preteso presupposto dell’affidamento diretto della gestione del medesimo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Marnate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. F F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Preliminarmente il Tribunale evidenzia che la sentenza viene redatta ai sensi dell’art. 74 cpa, atteso che, con deliberazione n. 52/2022, il Comune ha annullato in autotutela i provvedimenti impugnati per ragioni almeno in parte coincidenti con quelle dedotte dalla ricorrente, la cui pretesa deve ritenersi soddisfatta, con conseguente cessazione della materia del contendere.

Ai fini della distribuzione delle spese di lite, il Tribunale ritiene di svolgere alcune considerazioni.

Sono infondate le eccezioni pregiudiziali con le quali l’amministrazione lamenta l’inammissibilità del ricorso.

In particolare:

- il provvedimento impugnato reca la previsione di un affidamento diretto, che, come tale, sottrae il bene della vita alla competizione concorrenziale, sicché assume carattere immediatamente lesivo per la ricorrente, che, in base alla documentazione in atti, è un operatore del settore, con la precisazione che per tale ragione è titolare di una posizione giuridica soggettiva qualificata e differenziata, che la legittima ad impugnare il provvedimento indicato;

- sotto altro profilo, non è condivisibile la tesi per cui la ricorrente sarebbe priva dei requisiti soggettivi di partecipazione, avendo – secondo la tesi dell’amministrazione – una posizione debitoria con la stazione appaltante;

- invero, la sussistenza o meno dei requisiti soggettivi di

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