TAR Milano, sez. III, sentenza 2023-01-10, n. 202300126

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2023-01-10, n. 202300126
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202300126
Data del deposito : 10 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/01/2023

N. 00126/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00099/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 99 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G C e C R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;



per l'annullamento

A) - per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) - del provvedimento del 10 novembre 2021 del Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Milano, Ufficio Esportazione, di diniego di rilascio dell'attestato di libera circolazione per il bene culturale di cui alla denuncia prot. n. -OMISSIS- (allegato 1), presentata il 9 febbraio 2021 (e contestuale avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale);

2) - del preavviso di diniego di rilascio dell'attestato di libera circolazione per il bene culturale di cui alla denuncia prot. -OMISSIS- (allegato 1) e proroga dei termini per il rilascio dell'attestato di libera circolazione, di cui alla nota prot. -OMISSIS-, emesso dal Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano - Ufficio Esportazione;

B) – e, per quanto riguarda i motivi aggiunti, notificati il 10.5.2022 e depositati il 27.5.2022:

1) - del decreto di dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante, ai sensi degli articoli 10, comma 3, lettera a) e 13 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, datato 8 marzo 2022, del Ministero della Cultura - Segretariato Regionale per la Lombardia - Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, di cui alla notifica inviata in data 11 marzo 2022 a mezzo PEC;

2) - della nota di notificazione del suindicato decreto, inviata in data 11 marzo 2022 a mezzo PEC.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2022 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato il 7 gennaio 2022 e depositato il successivo 18 gennaio 2022 l’esponente ha chiesto l’annullamento del decreto, in epigrafe specificato, con cui l’intimata Amministrazione gli ha denegato il rilascio dell’attestato di libera circolazione, per il lavoro su carta « Hole Showa 21 » dell’artista performer giapponese Shozo S, di cui alla denuncia del 9 febbraio 2021.

La motivazione del diniego, che richiama l’allegata Relazione storico-artistica, oltreché il preavviso di diniego e le osservazioni all’uopo trasmesse dall’esponente, fa essenzialmente leva: (i) sulla risalenza dell’opera ad una fase giovanile dell’Autore, precedente la fondazione del gruppo G ; (ii) sull’appartenenza della stessa ad una serie limitata di lavori su carta, gli Ana (Buchi), che, realizzati fra la fine degli anni Quaranta e i primissimi anni Cinquanta, costituiscono l’esordio artistico di S; (iii) sull’appartenenza dell’opera ad un’importante gallerista italiana, editrice e amica di S, il cui rapporto di stima e reciproca collaborazione si concretizzò, tra l’altro, nella costituzione nel 2007 dell’Associazione Shozo S , dedicata all’artista nipponico, con sede a Napoli, nel palazzo Spinelli di Tarsia.

2) I motivi dedotti sono sei.

2.1) Il primo fa leva sull’eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità manifesta della motivazione, nonché, sulla carenza di nesso causale tra le premesse e le conclusioni che costituiscono la motivazione del diniego.

2.1.1) Ciò, poiché il provvedimento si sofferma sull’importanza dei contatti tra Shozo S e l’Italia, benché si tratti di contatti avvenuti a partire dal periodo di adesione al movimento G e, dunque, dopo la realizzazione dell’opera in esame.

Non si comprenderebbe, poi, l’asserita rarità dell’Opera, a fronte delle numerose performances italiane dell’artista, tenuto conto che, nell’ambito dell’arte performativa, l’opera sarebbe proprio la performance.

Sarebbero altresì contestabili le ragioni addotte a sostegno della qualità artistica, atteso che l’opera non apparterrebbe al movimento G, non costituirebbe una testimonianza particolare dell’arte contemporanea giapponese e neppure testimonierebbe i rapporti tra l’artista e l’Italia.

2.2) Con il secondo motivo si deduce, poi, l’eccesso di potere per irragionevolezza, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, erroneità, nonché difetto istruttorio e difetto di motivazione, con particolare riguardo all’applicazione dei criteri di valutazione dettati dagli Indirizzi ministeriali, con conseguente violazione dell’articolo 68, comma 4, del Codice dei beni culturali.

2.2.1) Ciò, poiché l’Amministrazione avrebbe erroneamente applicato detti Indirizzi nella valutazione formulata in relazione a: (i) qualità artistica; (ii) rarità; (iii) rilevanza per la storia del collezionismo e (iv) rilevanza quale testimonianza dei rapporti tra l’artista e l’Italia.

2.3) Con il terzo motivo si deduce, a seguire, la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nella misura in cui il diniego non sarebbe compiutamente motivato ma basato su un’istruttoria difettosa ed una ricostruzione dei fatti erronea, da cui conseguirebbe anche l’inidoneità della motivazione stessa ad esprimere le ragioni del veto all’uscita dell’Opera.

2.4) Il quarto motivo fa ancora leva sull’eccesso di potere per difetto di istruttoria, poiché il travisamento dei fatti in cui sarebbe incorso l’Ufficio Esportazione avrebbe indotto l’Ufficio medesimo ad omettere una valutazione congrua degli interessi del ricorrente.

2.5) Con il quinto motivo si deduce la violazione di legge ovvero l’eccesso di potere per contrarietà agli artt. 36 TFUE e 64-bis del Codice dei Beni culturali, nonché, per contrarietà all’art. 3 della legge n. 241/1990, per assenza di motivazione circa il danno che arrecherebbe al patrimonio culturale italiano l’uscita dell’Opera.

2.6) Con il sesto motivo si deduce, infine, la abnormità del diniego, in relazione all’applicazione dell’art. 9 della Costituzione

3) Si è costituito il Ministero della Cultura, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.

4) Alla camera di consiglio del 15.02.2022, presenti gli avvocati A B, per la parte ricorrente, A B, per l'Avvocatura dello Stato, la prima ha rinunciato alla domanda cautelare.

5) Con motivi aggiunti notificati il 10 maggio 2022 e depositati il successivo 27 maggio 2022 l’impugnazione è stata estesa al sopravvenuto decreto datato 8 marzo 2022, del Ministero della Cultura - Segretariato Regionale per la Lombardia - Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, di dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante, ai sensi degli articoli 10, comma 3, lettera a) e 13 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

6) I motivi dedotti sono sette.

6.1) Il primo fa leva sull’illegittimità derivata, promanante dal diniego di attestato, stante l’evidente collegamento fra i due atti, basati sugli stessi presupposti.

6.2) Con il secondo motivo si deduce la non congruità della motivazione del decreto, riprendendo argomentazioni già spese nel primo motivo del ricorso introduttivo.

6.3) Il terzo motivo si accentra, così come il precedente motivo n. 2 del ricorso (cfr. supra, sub n. 2.2) sull’insufficienza della motivazione circa la pertinenza dell’importanza internazionale di S con l’importanza dell’Opera per il patrimonio culturale nazionale; nonché, sull’erroneità dei presupposti in relazione al rapporto tra S e F.

6.4) Il quarto motivo ripropone censure dedotte nel secondo e nel terzo motivo del ricorso introduttivo, lamentando l’eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione degli Indirizzi ministeriali per mancata motivazione circa il collegamento tra l’Opera straniera e il contesto culturale italiano, rimarcando, quindi, la contraddittorietà, illogicità, inadeguatezza e insufficienza della motivazione; nonché, il travisamento dei fatti, l’erroneità dei presupposti e la violazione del principio di ragionevolezza tecnica.

6.5) Il quinto motivo ripropone il vizio di carenza di istruttoria, per mancanza di approfondimenti ed erroneità dei presupposti (di cui ai motivi sopra indicati, ai nn. 2.3 e 2.4).

6.6) Con il sesto motivo si deduce l’illegittimità per violazione di legge ovvero eccesso di potere in merito all’obbligo di dichiarare l’interesse culturale con motivato giudizio, ex art. 3 L. n. 241/90, per carenza di istruttoria, assenza di motivazione ed emanazione del decreto sulla base di mere supposizioni e sul mero rinvio ad atti inseriti nell’ambito del procedimento di diniego di attestato, senza ulteriore istruttoria.

6.7) L’ultimo motivo fa leva sull’incongruenza e illogicità della motivazione nel rapporto tra atti e provvedimenti del procedimento sulla ragione giustificativa del vincolo di culturalità dell’Opera, poiché, mentre il decreto disporrebbe la dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a, la Relazione allegata giustificherebbe il vincolo sulla base delle lettere a) e d).

7) Il Ministero ha controdedotto con memoria alle censure avversarie.

8) Alla camera di consiglio del 14 giugno 2022, presenti gli avvocati A B, per la parte ricorrente, R M, per l'Avvocatura dello Stato, la causa è stata trattenuta in decisione.

9) Con ordinanza del 15-06-2022, n. 673, la Sezione ha

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