TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-01-23, n. 201700056

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-01-23, n. 201700056
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201700056
Data del deposito : 23 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/01/2017

N. 00056/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00784/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 784 del 2008, proposto da:
A. I., P. G. e P. G., in qualità di eredi di P. M., rappresentati e difesi, per la proposizione del giudizio, dagli avvocati V B e M G, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Ancona, piazza Cavour, 29;

A. I. e P. G., in qualità di eredi di P. M., rappresentati e difesi, per la prosecuzione del giudizio, dagli avvocati V B e F S, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Ancona, inizialmente in piazza Cavour, 29, poi in via Giannelli, 29;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Comando Generale della Guardia di Finanza - Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza;

per l'annullamento

del provvedimento in data 17.6.2008 prot. 1512 recante diniego di riconoscimento della dipendenza da cause di servizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2017 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Gli odierni ricorrenti agiscono in qualità di eredi del Sig. M. P., Agente Scelto della Guardia di Finanza, deceduto in data 29.11.2002, all’età di 34 anni, per -OMISSIS-.

In relazione a tale evento presentavano istanza di riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio, che veniva tuttavia respinta sulla scorta di un primo parere del Comitato di Verifica in data 18.7.2005, confermato con successivo parere del 18.12.2007.

Nel primo si legge che “ l’infermità: <-OMISSIS->
non può considerarsi dipendente da fatti di servizio, in quanto, nei precedenti di servizio dell’interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una -OMISSIS-. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o di concausalità non sussistendo, altresì nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possono essere evolute in senso metaplastico. Quanto sopra dopo aver esaminato valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti
”.

Il successivo parere veniva espresso a seguito di osservazioni e nuova certificazione medico-legale a firma del perito di parte, che contestava le conclusioni cui perveniva il Comitato di Verifica, evidenziando una serie di fattori concausali efficienti a determinare la precoce insorgenza della -OMISSIS-.

In questo secondo parere si legge che per “ l’infermità che trasse a morte il richiedente: <-OMISSIS->
si conferma il precedente parere negativo, in quanto le deduzioni prodotte dagli eredi non contengono nuovi elementi di prova rispetto a quelli già esaminati dal comitato e, pertanto non introducono un <quid novi>
od un <quid pluris>
che possa far ricondurre la patologia in questione al servizio svolto dal de cuis. Quanto sopra dopo aver esaminato valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti
”.

Il ricorso è affidato ad un’unica ed articolata censura di eccesso di potere per difetto di motivazione, perché il Comitato non ha adeguatamente valutato (nello specifico) alcune circostanze spiegate nelle relazioni del medico di parte, ovvero:

- l’inappropriato regime alimentare dovuto ad un irregolare andamento cronologico giornaliero dell’attività lavorativa (relazione del 13.3.2007);

- la particolare situazione locale dove il militare prestava servizio, cioè la Caserma di Cepletischis, lungo il confine tra il Friuli e l’ ex Jugoslavia (Slovenia), luogo di montagna ed esposto a radiazioni elettromagnetiche e nucleari causate dalla presenza di centrali elettriche, ponti radio privi di controllo sulle emanazioni nocive e campi radioattivi dovuti a residui bellici (relazione integrativa versata in atti in data 6.12.2016).

A giudizio dei ricorrenti il Comitato ha quindi reso una motivazione solo apparente.

L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Il ricorso è infondato e va respinto.

L’odierno giudizio trae origine da una vicenda certamente dolorosa, sotto il profilo umano e familiare, ma anche per il servizio reso al Paese e alla collettività, stante il precoce decesso di una persona a causa di malattia incurabile.

Il Collegio, tuttavia, non rileva elementi che dimostrino, o quantomeno possano far supporre, che detta vicenda non sia stata adeguatamente valutata e approfondita al fine di accertare l’eventuale dipendenza da cause di servizio.

Il Comitato ha esaminato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio, non potendo quindi non conoscere il luogo in cui tale servizio si è svolto (Brigata Cepletischis) e su cui aveva richiamato l’attenzione anche il perito di parte con la relazione del 13.3.2007, evidenziandone i disagi e le ripercussioni negative sotto il profilo dietetico-alimentare.

Gli ulteriori approfondimenti, invocati attraverso l’odierno ricorso, avrebbero potuto trovare giustificazione se fosse stato evidenziato, ad esempio, che la zona presentava anche un elevato tasso di mortalità per -OMISSIS-o comunque un suo andamento anomalo;
ciò che invece non si riscontra neppure nella perizia di parte depositata in data 6.12.2016.

La mancata costituzione di controparti resistenti esclude la necessità di pronuncia sulle spese di lite.

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