TAR Genova, sez. I, sentenza 2015-02-25, n. 201500220

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2015-02-25, n. 201500220
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201500220
Data del deposito : 25 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00157/2013 REG.RIC.

N. 00220/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00157/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 157 del 2013, proposto da:
A C, rappresentato e difeso dagli avv. R D, G M L e L C, con domicilio eletto presso gli avv. R D e G M L nel loro studio in Genova, via Corsica, 10/4;

contro

Comune di Sestri Levante, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. L C, presso il quale è elettivamente domiciliato nel suo studio in Genova, via Macaggi, 21/8;
Provincia di Genova, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio comunale di Sestri Levante n. 87 del 22/11/2012, pubblicata fino al 12/12/2012, avente ad oggetto “Approvazione di varianti di aggiornamento alle norme di conformità e congruenza del p.u.c. vigente a norma dell'art. 43 della legge regionale 4/9/1997, n. 36 e s.m.i.”, e di tutti i relativi allegati, con particolare riguardo all’allegato “Volume I – aspetti urbanistici” nella parte in cui ha escluso la necessità della dotazione di parcheggi pertinenziali per gli esercizi di vicinato derivanti da interventi sul patrimonio edilizio esistente solo se non comportanti mutamento d’uso, con o senza opere, della destinazione d’uso in atto, ivi compresa quella direzionale, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sestri Levante;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2015 il dott. R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente è proprietario di un fabbricato nel Comune di Sestri Levante, già parzialmente concesso in locazione a un istituto di credito che, in seguito, ha trasferito altrove la propria attività.

Una catena di discount alimentari avrebbe recentemente formulato una manifestazione di interesse per esercitare nell’immobile in questione una nuova attività di vendita al dettaglio.

Ciò premesso, il proprietario si ritiene leso dalla deliberazione consiliare meglio indicata in epigrafe, con cui il Comune di Sestri Levante ha approvato la variante di aggiornamento del proprio strumento urbanistico generale, nella parte in cui si richiede, nel caso di modifica della destinazione d’uso da direzionale a commerciale, il reperimento degli standard di parcheggi pertinenziali.

Più precisamente, l’art. 36.1 delle norme di conformità del p.u.c., introdotto dalla variante di aggiornamento, prevede che “non sono previste dotazioni di parcheggi pertinenziali per gli esercizi di vicinato esistenti o derivanti da interventi sul patrimonio edilizio esistente purché non comportanti anche mutamento (con o senza opere) della destinazione d’uso in atto (ivi compresa quella direzionale)”.

Con ricorso giurisdizionale regolarmente notificato il 7 febbraio 2013 e depositato il successivo 12 febbraio, l’interessato ha impugnato la norma predetta, denunciando:

I) la violazione dell’art. 7 della legge regionale Liguria 7 aprile 1995, n. 25, che includerebbe la destinazione direzionale e quella commerciale all’interno della stessa categoria funzionale;

II) l’irrilevanza del mutamento di destinazione da banca a supermercato, stante la sostanziale invarianza del carico urbanistico;

III) la violazione dell’art. 1 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, che dispone l’abrogazione di tutte le norme intese a porre divieti e restrizioni alle attività economiche non giustificati da un interesse generale.

Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Sestri Levante, contrastando nel merito la fondatezza del ricorso.

Le parti in causa hanno depositato scritti difensivi in prossimità dell’udienza di trattazione: il ricorrente una memoria di replica in data 18 dicembre 2014 e l’Amministrazione resistente “note di udienza” il giorno successivo.

Il ricorso, infine, è stato chiamato alla pubblica udienza del 8 gennaio 2015 e ritenuto in decisione.

DIRITTO

E’ contestata la legittimità della variante di aggiornamento periodico del piano urbanistico comunale, approvata dal Comune di Sestri Levante ai sensi dell’art. 43 della legge regionale Liguria 4 settembre 1997, n. 36, nella parte in cui (art. 36.1) obbliga a dotarsi di parcheggi pertinenziali gli esercizi di vicinato derivanti da interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportino mutamenti della destinazione d’uso, con o senza opere, ivi espressamente compresa la destinazione residenziale.

In via preliminare, si rileva d’ufficio che risulta inammissibile il deposito della memoria di replica effettuato dalla difesa di parte ricorrente in data 18 dicembre 2014: ai sensi dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., infatti, non è consentito utilizzare la memoria di replica in assenza di un’antecedente memoria conclusionale della controparte (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 31 dicembre 2014, n. 6450).

Nel merito, le doglianze di parte ricorrente sono affidate a tre motivi di gravame, l’ultimo dei quali – concernente la violazione del principio di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sancito dall’art. 1 del d.l. n. 1/2012 - è manifestamente infondato, poiché le ragioni di carattere urbanistico possono configurare, in ipotesi, esigenze di interesse generale idonee a limitare, nei confini della ragionevolezza e proporzionalità, l’iniziativa economica privata.

I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto collegati.

Lamenta il ricorrente che, mediante la norma introdotta con la variante di aggiornamento del p.u.c., l’Amministrazione resistente avrebbe previsto una categoria funzionale non contemplata dalla normativa vigente (primo motivo), imponendo irragionevolmente una determinata dotazione di parcheggi pertinenziali in assenza di reali variazioni del carico urbanistico determinate dalla nuova attività (secondo motivo).

Tali rilievi meritano di essere condivisi.

Va premesso che, nell’ordinamento della Regione Liguria, gli immobili sono suddivisi, in relazione alle funzioni insediate, nelle categorie elencate dall’art. 7 della legge 7 aprile 1995, n. 25:

“a) residenza;

b) ospitalità ricettività alberghiera, all’aria aperta, nonché extralberghiera ai sensi della vigente legislazione in materia;

c) distribuzione al dettaglio;

d) uffici;

e) edifici per l’industria, l’artigianato, la movimentazione e la distribuzione all’ingrosso di merci;

f) autorimesse, rimessaggi, depositi e simili;

g) servizi di uso privato”.

La legge regionale non prevede la categoria “direzionale” individuata dal provvedimento impugnato.

Gli istituti di credito, peraltro, devono sicuramente essere fatti rientrare nella categoria della distribuzione al dettaglio (non certo, come pretenderebbe la difesa comunale, in quella industriale), stante la sostanziale identità del carico urbanistico, connesso ai flussi di traffico e di clientela, che le due tipologie di attività comportano.

Tale assunto trova espressa conferma, a livello di normativa secondaria statale, nella previsione di cui all’art. 5, comma 1, n. 2), del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, che unifica gli insediamenti di carattere commerciale a quelli di carattere direzionale al fine di determinare i cosiddetti “servizi di residenza”, vale a dire i rapporti tra spazi coperti e spazi pubblici da destinare alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggio (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. II, 6 ottobre 2008, n. 1822).

Né vale richiamare, in senso contrario, il disposto di cui all’art. 19, comma 7, della legge regionale Liguria 6 giugno 2008, n. 16, che impone effettivamente il reperimento di una dotazione di parcheggi per la clientela, nei casi e nelle quantità previsti dalla vigente strumentazione urbanistica comunale e dalla normativa regionale in materia, ma, riguardando espressamente le strutture commerciali di nuova realizzazione, non può trovare applicazione nel caso di strutture già esistenti con destinazione direzionale.

In definitiva, appare evidente che il mutamento di destinazione d’uso rilevante nel caso di specie (da direzionale a commerciale), oltre che non contemplato dal vigente quadro normativo regionale, non appare idoneo a condizionare le esigenze infrastrutturali individuate sotto forma di standard urbanistici, poiché le due tipologie d’uso dell’immobile non comportano significative variazioni del carico urbanistico né esigenze sostanzialmente diverse in termini di parcheggi.

Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono equamente liquidate come da dispositivo.

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