TAR Catania, sez. II, sentenza 2014-02-26, n. 201400580

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2014-02-26, n. 201400580
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201400580
Data del deposito : 26 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01424/2013 REG.RIC.

N. 00580/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01424/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1424 del 2013, proposto da:
M U, rappresentato e difeso dall'avv. D B, con domicilio eletto presso lo stesso in Catania, via Conte Ruggero, 20;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, rapp.to e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata ria per legge in Catania, via Vecchia Ognina n. 149;

per l'ottemperanza

al decreto emesso dalla Corte d'appello di Messina Rep. n. 1048/2012.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 il Pres. S V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Dato avviso ex art. 73, co. 3, c.p.a. della esistenza di profili di eventuale inammissibilità;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente agisce per l’esecuzione del decreto della Corte d’appello di Messina di estremi specificati in epigrafe.

Il Collegio rileva però l’inammissibilità del gravame.

Il comma primo dell’art.14 del d.l. n. 669/1996 prescrive che le pubbliche amministrazioni devono eseguire le sentenze e ogni altro atto giurisdizionale aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Il secondo comma della citata disposizione prevede che il creditore di un’obbligazione pecuniaria cui è tenuta una pubblica amministrazione non può procedere a esecuzione forzata, né notificare l’atto di precetto, prima del decorso di detto termine dilatorio.

Stabilisce l’art. 479, secondo comma, cod. proc. civ. che la notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

La notifica del decreto presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato (e non presso la sede dell’amministrazione), effettuata da parte ricorrente, risulta quindi inidonea ai fini contemplati dal citato art. 14 decreto legge n. 669/1996.

In proposito, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha avuto condivisibilmente modo di affermare che l’obbligo della preventiva notifica del titolo esecutivo, nonché il correlativo termine dilatorio di centoventi giorni, stabiliti dal citato art. 14, sussistono in relazione a ogni credito pecuniario verso pubbliche amministrazioni, e che il ricorso in ottemperanza proposto senza la previa notifica del titolo in forma esecutiva è inammissibile (CGARS, 27 luglio 2012, n. 725).

Attesa la natura solo processuale della pronunzia, le spese del giudizio possono essere compensate.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi