TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-06-19, n. 202400550
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Pubblicato il 19/06/2024
N. 00550/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00348/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 348 del 2022, proposto da
J S, M F, rappresentate e difese dagli avv. A S e F B, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI - UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA LOMBARDIA – SEDE OPERATIVA TERRITORIALE DI BRESCIA, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;
per l'annullamento
- della nota del responsabile della Sede Operativa Territoriale di Brescia prot. n. 9492 di data 10 febbraio 2022, con la quale è stata dichiarata improcedibile l’istanza di trasferimento della rivendita n. 19 di Brescia, da via Gasparo da Salò 4 a Piazza Vittoria 12/A;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli;
Visti gli art. 35 comma 1-c e 85 comma 9 cpa;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente ricorso riguarda la rivendita ordinaria di generi di monopolio n. 19 di Brescia, con annessa ricevitoria n. 3053, situata in via Gasparo da Salò.
2. L’antefatto si colloca nel ricorso davanti al TAR Brescia n. 551/2021, proposto dal titolare della suddetta rivendita. La controversia aveva ad oggetto, da un lato, il provvedimento dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) di data 17 giugno 2021, con il quale era stata respinta l'istanza di trasferimento della rivendita da via Gasparo da Salò a piazza Vittoria, e dall’altro il provvedimento dell’ADM di data 13 agosto 2021, con il quale era stata disposta la revoca della concessione per abbandono del servizio.
3. Il TAR Brescia, con ordinanza n. 364 del 9 novembre 2021, ha provvisoriamente accolto la domanda cautelare presentata nel ricorso n. 551/2021, disponendo a favore del titolare della rivendita una duplice rimessione in termini: (a) per una sollecita ripresa dell’attività, allo scopo di evitare la revoca della concessione;(b) per l’integrazione della domanda di trasferimento, allo scopo di dimostrare l’oggettiva impossibilità di utilizzare la vecchia sede, i tentativi svolti per individuare una nuova sistemazione, anche fuori zona ma con minore interferenza sulle altre rivendite, e comunque l’assenza di rilevanti effetti negativi per le altre rivendite, tenendo conto in particolare della situazione della viabilità e dei flussi di traffico pedonale.
4. La misura cautelare non ha però avuto seguito. La ripresa dell’attività non è intervenuta, e vi è stata invece, in data 19 gennaio 2022, la cessione di azienda a favore della società JML srl, proprietaria di un bar in piazza Vittoria.
5. Il ricorso n. 551/2021 è stato poi dichiarato improcedibile con sentenza n. 28 del 17 gennaio 2024.
6. Una volta divenuta proprietaria dell’azienda relativa alla rivendita, la società JML srl ha riproposto l’istanza di trasferimento da via Gasparo da Salò a Piazza Vittoria.
7. L’ADM, tuttavia, con provvedimento di data 10 febbraio 2022, ha dichiarato improcedibile l’istanza, sulla base della seguente motivazione: (a) la legale rappresentante della società richiedente non è la titolare della rivendita in questione;(b) il subentro nell’azienda per effetto del contratto stipulato in data 19 gennaio 2022 non è idoneo a trasferire anche la titolarità della tabaccheria e della ricevitoria, che sono beni incorporati nella concessione amministrativa, e dunque assegnabili, previa trattativa privata, solo con la procedura ex art. 31 della legge 22 dicembre 1957 n. 1293;(c) in ogni caso, la cessione di azienda deve riguardare un’azienda funzionante nei locali già autorizzati;(d) una rivendita ordinaria di generi di monopolio può essere intestata esclusivamente a una ditta individuale, come stabilito dall’art. 28 della legge 1293/1957.
8. Contro il suddetto provvedimento, la società JML srl e la legale rappresentante della stessa hanno radicato il presente ricorso. In sintesi, vengono lamentati profili di sviamento, in quanto, da un lato, la legale rappresentante della società assumerebbe anche, come persona fisica, la funzione di titolare della rivendita, e dall’altro l’azienda ceduta dovrebbe tuttora considerarsi funzionante per effetto dell’ordinanza cautelare n. 364/2021, emessa nel ricorso n. 551/2021.
9. L’ADM si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
10. Questo TAR, con ordinanza n. 352 del 9 maggio 2022, ha respinto la domanda cautelare, sulla base delle seguenti considerazioni:
(a) la domanda di trasferimento della rivendita non è procedibile finché non venga superato il problema della revoca della concessione. In effetti, la cessione di azienda, per essere opponibile all’amministrazione e costituire il presupposto della voltura del titolo amministrativo, deve riguardare un’azienda funzionante nei locali già autorizzati. La revoca della concessione interrompe la continuità della gestione della rivendita, e cancella dal patrimonio del titolare il relativo diritto, che dunque non può transitare con gli altri beni aziendali;
(b) solo una volta superata la revoca, e ripristinato il diritto del dante causa, potranno essere esaminate le domande di trasferimento presentate o riformulate dal nuovo titolare dell’azienda, le quali costituiscono istanze nuove rispetto a quelle del precedente titolare. Sulla valutazione dei presupposti per il trasferimento, alcune indicazioni sono state fornite nell’ordinanza n. 364/2021.
(c) in questa seconda fase, che ha carattere subordinato, emergono come controinteressati i titolari delle rivendite insediate in prossimità della localizzazione sperata, a una distanza inferiore al limite minimo. Tali soggetti, pertanto, dovranno essere coinvolti nel procedimento amministrativo, e nel ricorso contro un eventuale provvedimento di diniego esteso ai profili di merito (equilibrata distribuzione delle rivendite sul territorio, margini tollerabili di erosione del bacino di utenza).
11. All’udienza pubblica del 20 marzo 2024 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato la rinuncia al presente ricorso.
12. Essendo stata formulata in udienza, la rinuncia viene riqualificata come dimostrazione della perdita di interesse a una pronuncia di merito. Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile.
13. Le spese di giudizio possono essere compensate, in quanto, seguendo l’impostazione già delineata in sede cautelare, la revoca della concessione si è consolidata solo dopo la dichiarazione di improcedibilità del ricorso n. 551/2021.
14. Il contributo unificato rimane a carico della parte ricorrente, secondo la regola generale ex art. 84 comma 2 cpa.