TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-09-28, n. 201200629
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N. 00629/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00009/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9 del 2004, proposto da:
Comune di Osimo, rappresentato e difeso dall'avv. A G, con domicilio eletto presso Avv. A G in Ancona, corso Mazzini, 156;
contro
Provincia di Ancona, rappresentata e difesa dall'avv. M D S, con domicilio eletto presso Avv. M D S in Ancona, c.so Stamira, 60 Uff.Legale Prov.Le;Regione Marche, non costituita in giudizio;
nei confronti di
Istituto Campana Per L'Istruzione Permanente, rappresentati e difesi dall'avv. A M, con domicilio eletto presso Avv. A M in Ancona, corso Garibaldi, 124;
Giuliodori Lanfranco, Alessandrini Sandra, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Lucisano Lucio - Lucisano Claudio - Mazza Maurizio, rappresentati e difesidall'avv. A M, con domicilio eletto presso Avv. A M in Ancona, corso Garibaldi, 124;
per l'annullamento
-della delibera di Giunta Provinciale di Ancona n 314 del 15.10.03, avente ad oggetto “Comune di Osimo- Variante parziale per la definizione del contenzioso in atto avversoil PRG-parere definitivo parziale con rilievi”
-della nota 3.11.2003 prot. n. 89120, a firma del Responsabile Amministrativo dell’Area assetto del Territorio e Difesa del Suolo della Provincia di Ancona
-del parere del Comitato Provinciale per il Territorio 2.10.2003 n. 39/03;
- del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 12.2.2003 di accertamento della conformità del PTC al PPAR.
-della delibera della Giunta Provinciale dì Ancona n.95 del 25.3.2003, avente ad oggetto Comune di Osimo- Variante parziale per la definizione del contenzioso in atto avversoil PRG-parere favorevole con rilievi” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 108 del 3.7.2002.
-della nota 10.4.2003 prot, n. 28245, dell’Area assetto del Territorio e Difesa del Suolo della Provincia di Ancona
-del parere del Comitato Provinciale per il Territorio 13.3.2003 n. 17/03;
- di tutti gli atti con i quali è stato adottato ed approvato il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Ancona e tutte le deliberazioni relative e quindi le delibere del Consiglio Provinciale di Ancona n. 157 del 17.10.2000, n. 197 del 12.12.2000, n. 23 deI 19.2.2002, n. 124 del 6.9.2002, n. 117 del 28.7.2003 (avente ad oggetto: PTC-approvazione in adeguamento al rilievi regionali) ed ogni altra eventualmente assunta;tutti gli atti della Regione Marche adottati per quanto attiene il procedimento di adozione ed approvazione del PTC. della Provincia di Ancona e in particolare il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 12.2.2003 e gli atti istruttori.
Con motivi aggiunti depositati il 21.10.2004 :
-della deliberazione della Giunta Provinciale di Ancona 257 del 22.6.2004 avente ad oggetto: “Comune di Osimo-Variante parziale al PRG per definizione del contenzioso in atto avverso il PRG-controdeduzioni del Comune di Osimo-delibera CC n. 23 del 21 aprile 2004-Parere definitivo con rilievi”
- del parere del Comitato Provinciale per il Territorio della Provincia di Ancona 41/2004 del 20.5.2004.
-della nota del 24.6.2004 prot. n. 53288 a firma del Dirigente del Settore Assetto del Territorio e Difesa del Suolo della Provincia di Ancona.
-della nota del 16.7.2004 prot. n. 60726 a firma del Dirigente del Settore Assetto del Territorio e Difesa del Suolo della Provincia di Ancona.
-della deliberazione della Giunta Provinciale di Ancona 103 del 18.3.2004 avente ad oggetto: “Comune di Osimo-Variante parziale al PRG-riattivazione procedimento su parte della variante già oggetto di applicazione delle misure di salvaguardia del PTC, parere con rilievi”per definizione del contenzioso in atto avverso il PRG-controdeduzioni del Comune di Osimo-delibera CC n. 23 del 21 aprile 2004-Parere definitivo con rilievi.
-del parere del Comitato Provinciale per il Territorio, della Provincia di Ancona 14/2004 dell’11.3.2004.
-della nota della Provincia di Ancona- Settore Assetto del Territorio del 19.3.2004 prot. n. 24147 .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Ancona e di Istituto Campana Per L'Istruzione Permanente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2012 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con delibera della Giunta Regione Marche n. 1407 del 20.5.1996, veniva approvata definitivamente con prescrizioni, osservazioni e stralci la Variante Generale al PRG di Osimo in adeguamento al PPAR.
La Variante, che, in base alle prescrizioni regionali, stralciava numerosi comparti dove era prevista un’espansione edilizia, era oggetto di numerosi ricorsi di fronte a questo Tribunale.
All’asserito fine di raggiungere l’obiettivo di un sostanziale riassetto urbanistico ambientale del territorio comunale, e alla connessa possibilità di risolvere il contenzioso in atto tra il Comune ed i privati proprietari davanti al Tar delle Marche ed avente per oggetto la citata Variante Generale al Piano Regolatore Regionale, approvata con delibera della Giunta Regione Marche n. 1407 del 20.5.1996, l’Amministrazione Comunale di Osimo adottava una prima deliberazione programmatica (n. 47 del 21.3.2001) per poi giungere alla deliberazione di adozione n. 15 del 25.1.2002.
In particolare, il Comune adottava una variante parziale al vigente PRG, relativamente ad alcune aree comunali, ivi espressamente indicate con riferimento ai ricorsi per esse presentati. Le previsioni edificatorie per tali aree erano state stralciate dalla citata variante generale al PRG comunale, in adempimento alle prescrizioni della Regione Marche.
La Variante parziale di cui sopra, definitivamente approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 108 del 3.7.2002, veniva inviata alla Provincia di Ancona per il parere di competenza ex art. 26 L.R. n. 34/92, così come risultante dalle modifiche di cui alla L. R. 19/01. La Giunta Provinciale di Ancona adottava la delibera n. 95 del 25.3.2003, con la quale, preso atto del parere del Comitato Provinciale per il Territorio n. 17/03 del 13.3.2003, è stata espressa una volontà favorevole con rilievi, ad esclusione delle aree contraddistinte con i numeri 1, 20, 26, 2, 9, 14, 10, 11, 17 e 27;in sostanza, per dette zone, denunciando una non conformità con il P.T.C. in itinere, la Provincia sospendeva ogni determinazione in merito, ai sensi dell’art. 38 lett. a) della L. R. n. 34/92, non essendo ancora intervenuta l’approvazione del PTC e quindi sino a tale evento. L’Amministrazione Comunale, con delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 9.7.2003 decideva di controdedurre alla suddetta deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 c. 6 della L. R. 34/92 e sue modifiche ed integrazioni. Il Comitato Provinciale per il Territorio, con parere n. 39/03, espresso nella riunione del 2.10.2003, riteneva accoglibili, parzialmente, alcune controdeduzioni comunali, mentre confermava quanto già espresso nel precedente parere n. 17/03 relativamente alle posizioni 20. 26, 2. 9. 14, 10, 11 e 17, ribadendo la non conformità al PTC.
Il parere veniva fatto proprio dalla Giunta Provinciale di Ancona, la quale, con delibera n. 314 del 15.10.2003, esprimeva dunque “parere definitivo parziale favorevole con rilievi” in ordine alla variante parziale in discussione, ad esclusione delle aree suddette, ribadendo la sospensione su ogni determinazione in merito ad esse, ai sensi della salvaguardia di cui all’art. 38 lett. a) della L. R. n. 34/92. Il Consiglio Comunale di Osimo, con delibera n. 2 del 30.1.2004 provvedeva all’approvazione definitiva della Variante al PRG, ad esclusione quindi delle aree 1-20-26, 2-9-14,10-11-17, per le quali si dava atto della sospensione di ogni determinazione.
Il comune di Osimo, non ritenendo di condividere la volontà provinciale espressa su dette aree, impugnava davanti al Tar Marche i citati provvedimenti della Provincia di Ancona, oggetto dell’odierno ricorso introduttivo. Il ricorso veniva esteso anche al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ancona e al provvedimento provinciale di approvazione, nonché al Decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche n. 13 del 12.2.2003, il quale esprimeva la conformità al PPAR del PTC.
Con deliberazione n. 257 del 22.6.2004, la Giunta Provinciale di Ancona esprimeva parere definitivo con rilievi in ordine alla variante in discussione, sempre relativamente alle aree contraddistinte con la numerazione sopra descritta, ribadendo la non conformità delle previsioni edificatorie con gli indirizzi del PTC. e del PPAR, sostanzialmente confermando la volontà espressa dal Comitato Provinciale per il Territorio della Provincia di Ancona con il parere n. 41/2004 del 20.5.2004.
Con motivi aggiunti depositati il 21.10.2004, il Comune ricorrente impugnava detto parere negativo e gli altri atti in epigrafe, deducendo numerosi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, confermando e integrando le censure svolte in precedenza.
Con il primo motivo del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, il Comune di Osimo deduce la violazione della legge regionale 34/92, dell’art. 30 delle NTA del Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR), nonché dei principi in materi del governo del territorio, oltre a vizi di eccesso di potere sotto vari profili.
Parte ricorrente, essenzialmente, lamenta che la provincia avrebbe esorbitato dai propri poteri, sia in sede di sospensione delle determinazioni sulle aree di cui sopra, sia in sede di adozione del parere definitivo. Inoltre, parte ricorrente deduce numerose illegittimità dello stesso piano territoriale di coordinamento della Provincia di Ancona, per violazione delle competenze provinciali stabilite dalla legge regionale 34/92 e dal PPAR, sostenendo che la Provincia avrebbe esorbitato dalle proprie competenze.
Con il secondo motivo di ricorso, sempre sostanzialmente comune al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti, parte ricorrente lamenta la violazione della legge 34/92, del PTC provinciale e l’eccesso di potere sotto vari profili.
Il motivo sostiene che la Provincia avrebbe male applicato il PTC, errando a giudicare le disposizioni della variante non conformi al medesimo, non valutando adeguatamente la motivazione della variante e le controdeduzioni del Comune alle osservazioni.
Successivamente, la Provincia di Ancona con ricorso r.g. 1239/2004, tuttora pendente, impugnava la Delibera n. 88 del 6.8.2004 con la quale il Consiglio Comunale di Osimo decideva di non adeguarsi al parere provinciale sopra riportato.
Si sono costituiti la Regione Marche, la Provincia di Ancona e il controinteressato Istituto Campana per L'Istruzione Permanente, (titolare di un terreno interessato dalla variante che assume, sostanzialmente, la posizione di cointeressato).
Sono intervenuti ad adiuvandum Lucisano Lucio, Lucisano Claudio e Mazza Maurizio, titolari di una delle aree interessate.
Alla pubblica udienza dell’8.3.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono infondati.