TAR Lecce, sez. III, sentenza breve 2012-03-12, n. 201200482

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza breve 2012-03-12, n. 201200482
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201200482
Data del deposito : 12 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00963/2010 REG.RIC.

N. 00482/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00963/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 963 del 2010, proposto da:
A R, rappresentata e difesa dall’avv. G B, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce, via 95° Rgt Fanteria;

contro

Comune di Cutrofiano, non costituito;

per l’annullamento

- dell’ordinanza di ingiunzione di demolizione di opere abusive, n. 28 prot. n. 3650 del 29 marzo 2010, a firma del Responsabile del Settore Edilizia e Attività Produttive del Comune di Cutrofiano, notificata il 2 aprile 2010;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente tra cui il verbale di accertamento di violazione urbanistico-edilizia del 16 marzo 2010 della Guardia di Finanza - Tenenza di Maglie;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Vista la nota del 21 febbraio 2012, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2012 la dott.ssa Gabriella Caprini e udito, nelle preliminari, l’avv. Bidetti per la ricorrente;

Sentita la stessa parte ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;


Preso atto che, con nota del 21 febbraio 2012, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del presente gravame, atteso che, con successivo provvedimento, l’Amministrazione comunale ha provveduto a rilasciare permesso di costruire che afferisce alle opere di cui all’ordinanza ingiunzione impugnata;

Ritenuto che, in considerazione del sopravvenuto atto favorevole, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso, non potendo la ricorrente trarre alcuna utilità concreta dalla definizione del presente giudizio;

Considerato che sussistono ragioni di equità per compensare tra le parti le spese e competenze di giudizio;

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