TAR Catania, sez. I, sentenza 2021-12-01, n. 202103584
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Pubblicato il 01/12/2021
N. 03584/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00082/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 82 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avv. E B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
- il -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto della Prefettura di -OMISSIS- n. prot. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, successivo e/o comunque pregiudizievole per il ricorrente, comprese le note n. -OMISSIS-rispettivamente del -OMISSIS- della Prefettura di -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Ufficio territoriale del Governo di -OMISSIS-;
Visti gli atti tutti della causa;
Viste le ordinanze n. -OMISSIS-;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2021 il dott. Pierluigi Buonomo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo ritualmente notificato il 18 gennaio 2021 e depositato in pari data, il sig.-OMISSIS-, dipendente a tempo indeterminato del -OMISSIS-, inquadrato in categoria “B” posizione economica -OMISSIS-”, richiedeva l’annullamento del decreto adottato dal Prefetto della Provincia di -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, di annullamento del precedente decreto prefettizio prot. n. -OMISSIS-, a mezzo del quale gli era stata riconosciuta la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza in connessione con le mansioni di ausiliario del traffico dallo stesso svolte presso il -OMISSIS-.
1.1. In particolare, parte ricorrente espone che:
a) prestava già servizio presso la predetta Amministrazione comunale in virtù di contratti di lavoro tempo determinato e, sin dal -OMISSIS-, veniva assegnato presso il Settore polizia municipale;
b) con nota prot.n.-OMISSIS-, il Comandante della polizia municipale del -OMISSIS-, richiedeva al Sindaco l’attivazione delle procedure per il riconoscimento in favore del ricorrente la qualifica di agente di pubblica sicurezza;
c) con nota n.-OMISSIS-, pertanto, il Sindaco del predetto Comune richiedeva al Prefetto della Provincia di -OMISSIS- detto riconoscimento evidenziando specifiche carenze di organico;
d) con provvedimento del -OMISSIS-, il Prefetto della Provincia di -OMISSIS-, decretava e riconosceva in favore del ricorrente la qualifica di agente di P.S. malgrado il suo inquadramento nella cat. B del comparto Funzioni locali;
e) con l’impugnato decreto, il Prefetto della Provincia di -OMISSIS- annullava d’ufficio il predetto decreto poiché asseritamente adottato in violazione di legge.
Le ragioni poste alla base dello ius poenitendum risiedono nella circostanza che ad un dipendente inquadrato nella cat. B, quantunque assegnato al comando di polizia municipale, non possono, in tesi, essere riconosciute le funzioni di P.S., che al contrario spetterebbero, sulla base anche delle specifiche disposizioni contrattuali di comparto, solo ai dipendenti incardinati in attività di polizia locale inquadrati nelle categorie C e D.
1.2. A sostegno della propria domanda il ricorrente ha dedotto i vizi come di seguito esposti:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della l. 241/90 . In particolare, il ricorrente assume che l’annullamento d’ufficio sarebbe stato adottato quale forma di autotutela doverosa, senza motivare le ragioni di interesse pubblico, ultronee rispetto al mero ripristino della legalità. Sarebbe, altresì, violato il principio di proporzionalità, non avendo l’Amministrazione tenuto conto dell’incidenza quantitativa e qualitativa del provvedimento sugli interessi del destinatario, così come maturati nel decorso del tempo;
- erroneità ed inadeguatezza della motivazione . Sotto tale profilo, parte ricorrente deduce come implausibili le ragioni addotte dalla Prefettura nell’impugnato annullamento d’ufficio, ossia l’esigenza di evitare disparità di trattamento con identiche situazioni di ausiliari del traffico, inquadrati nella categoria B, nonché i profili di carattere contabile legati alla corresponsione di una indennità di funzione, con conseguente danno erariale per l’Amministrazione comunale;
- violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 della l. 67/1986 . Sul punto, assume parte ricorrente che le uniche tre condizioni previste dalla norma per il riconoscimento della qualifica di agente di p.s. sarebbero le seguenti: a) godimento dei diritti civili e politici;b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;condizioni tutte integrate dal ricorrente;
- erroneità dei presupposti . Assume parte ricorrente che il decreto di annullamento d’ufficio legherebbe erroneamente l’attribuzione della qualifica di agente di P.S. con l’attribuzione dell’indennità di funzione, spettante a chi è inquadrato nelle categorie C e D, trattandosi, in tesi, di circostanze normative e fattuali del tutto distinte.