TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 2012-12-10, n. 201202589

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 2012-12-10, n. 201202589
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201202589
Data del deposito : 10 dicembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02051/2012 REG.RIC.

N. 02589/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02051/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2051 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. G I, e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via Oberdan n. 5;

contro

il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo – Direzione Didattica Statale “Monti Iblei” di Palermo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via Alcide De Gasperi, n. 81, è domiciliato per legge;

per l'annullamento

- del provvedimento del dirigente scolastico della Direzione Didattica Statale "Monti Iblei" di Palermo con il quale è stata disposta l'assegnazione al piccolo -OMISSIS- di un insegnante di sostegno per un numero insufficiente di ore di sostegno - segnatamente 12,5 ore -(doc 1);

- dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'istruzione e l'ufficio scolastico regionale hanno assegnato all'istituto scolastico frequentato dal minore, un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso tale istituto scolastico;

- di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali;

del diritto del piccolo -OMISSIS- ad essere assistito da un insegnante di sostegno per 25 ore settimanali secondo il rapporto 1/1 così come risulta necessario attesa la grave disabilità del minore;

ed altresì per la condanna delle amministrazioni resistenti all'assegnazione, a favore del piccolo -OMISSIS-, di un insegnante di sostegno per 25 ore settimanali secondo il rapporto 1/1 così come risulta necessario attesa la grave disabilità del minore;

nonché per il riconoscimento del diritto del su indicato minore e dei propri genitori al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto a causa della mancata tempestiva assegnazione di un numero adeguato di ore di sostegno;

ed altresì per la condanna del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e dell'ufficio scolastico regionale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore al risarcimento dei danno non patrimoniale sofferto dal minore su indicato e dai propri genitori a causa della mancata tempestiva assegnazione di un numero adeguato di ore di sostegno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Visti gli artt. 55 e 60 cod. proc. amm.;

Relatore il primo referendario M C;

Uditi alla camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 i difensori delle parti come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La controversia ha ad oggetto i provvedimenti, con i quali è stato assegnato al figlio minore del ricorrente, affetto da disabilità grave ex art. 3, co. 3, l. n. 104/1992 (v. documentazione in atti), un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali (12,30) inferiore, rispetto a quello allo stesso necessario secondo la documentazione medica e didattica versata in atti, laddove si fa riferimento alla necessità di un insegnante di sostegno per n. 25 ore settimanali (v. certificazione medica e documentazione didattica in atti, PED e estratto verbale GLIS).

Le censure proposte lamentano essenzialmente il sacrificio del diritto allo studio in conseguenza della contrazione delle ore di sostegno funzionali a consentire la proficua partecipazione alle attività didattiche altrimenti preclusa dallo stato di disabilità.

La questione è stata risolta in senso favorevole al ricorrente in numerosi precedenti della Sezione, alle cui motivazioni, per esigenze di sintesi, si rinvia (tra le tante, la n. 1964 del 2 novembre 2011;
la n. 360 del 24 febbraio 2011;
la n. 14271 del 9 dicembre 2010), nei quali è stato, in particolare, affermato che il quadro costituzionale e legislativo è nel senso della necessità per l’amministrazione di erogare il servizio didattico predisponendo – in relazione alle effettive esigenze da determinare in concreto e caso per caso in relazione alla gravità della disabilità - le misure di sostegno necessarie per evitare che il soggetto disabile, titolare del diritto fondamentale all’istruzione, altrimenti fruisca solo nominalmente del percorso di istruzione, essendo impossibilitato ad accedere ai contenuti dello stesso in assenza di adeguate misure compensative, e che tale rapporto di adeguatezza va parametrato in funzione dello specifico e concreto ciclo scolastico frequentato (v. Corte Cost., sentenza n. 80 del 2010;
d.l. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla l. n. 122 del 30 luglio 2010, che autorizza il superamento del contingente degli insegnanti di sostegno qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 3 della l. n. 104/1992;
d.l. n. 98 del 2011, convertito dalla l. n. 111 del 2011, art. 19, comma 11);

Nel caso di specie, i provvedimenti impugnati non hanno tenuto conto dell’esigenza di garantire al minore – disabile grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992 - opportune ed adeguate misure di sostegno volte ad assicurare l’effettività dell’inserimento nel percorso scolastico frequentato, non avendo assegnato al predetto un insegnante di sostegno, seppure ritenuto necessario secondo l’espressa richiesta del dirigente scolastico, in cui si fa riferimento a n. 25 ore settimanali.

Deve, pertanto, ritenersi fondata la censura di violazione degli artt. 2, 3, 34, 38 e 97 della Costituzione e degli artt. 3, 12 e 13 della l. n. 104/1992, con assorbimento di ogni altra questione (vedi di recente la n. 460 del 28 febbraio 2012).

Può ora procedersi all’esame dell’istanza risarcitoria, che il Collegio ritiene fondata per le ragioni di seguito esposte.

In merito alla illegittimità dell’assegnazione di un numero insufficiente di ore di sostegno, è sufficiente richiamare le considerazioni di cui al succitato precedente, mentre relativamente alla colpa va rilevato che la determinazione oggetto di gravame è intervenuta malgrado l’esistenza di numerosissimi precedenti della sezione sfavorevoli al Ministero ed all’Ufficio scolastico, che, ciononostante, continuano, anno dopo anno scolastico, a reiterare provvedimenti all’evidenza non conformi alla normativa in materia di tutela dei disabili.

Ciò precisato in ordine all’illegittimità dell’impugnato provvedimento e alla colpa nell’emanarlo, il Collegio ritiene di dover seguire, ai fini risarcitori, l’orientamento che riconosce il diritto al ristoro del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., qualificabile nella fattispecie come danno esistenziale, in presenza di lesioni ai valori della persona umana garantiti o protetti dalla carta costituzionale (Corte Cass., sez.

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