TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-05-16, n. 201204386
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N. 04386/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03864/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
S
sul ricorso n. 3864 del 1999, proposto da C C, C G, D A P T, G A, I N, S S, rappresentati e difesi dagli avv.ti M C e M M, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Roma, via F. Civinini n. 12
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12
per l'annullamento
rispettivamente, dei decreti ministeriali n. 44/A (Ciccarella), notificato il 2 gennaio 1999, n. 42/A (Crescibene), notificato l’11 gennaio 1999, n. 12/C (De Angelis Preziosi), notificato il 25 gennaio 1999, n. 10/C (Giordano ), notificato il 12 gennaio 1999, n. 45/A (Iavagnilio), notificato il 28 gennaio 1999, tutti in data 8 ottobre 1998, e n. 11/C (Spampanato), notificato il 25 gennaio 1999, in data 9 ottobre 1998.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero di Grazia e Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2012 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Premettono i ricorrenti di aver impugnato, con ricorso n. 186/1994, i provvedimenti con i quali sono state respinte le istanze, dai medesimi presentate, volte ad ottenere l’applicazione, in loro favore:
- del D.P.R. 9 giugno 1981 n. 310 (corresponsione del trattamento economico di direttore di Istituto penitenziario, profilo professionale n. 169, 8^ qualifica funzionale);
- della legge 24 marzo 1986 n. 78;
- degli artt. 24 e 25 del D.P.R. 286/1987;
- del d.l. 24 novembre 1990 n. 344 (inquadramento nella 9^ qualifica funzionale, direttore coordinatore di istituto penitenziario).
Pur in presenza dell’applicazione dei miglioramenti stipendiali previsti dall’art. 41, comma 4, della legge 449/1997 (con equiparazione del trattamento economico dei ricorrenti a quello tabellare della ex qualifica di primo dirigente), lamentano questi ultimi che l’intimata Amministrazione della Giustizia non abbia provveduto al corrispondente inquadramento.
Assumono, per l’effetto, che gli atti gravati siano inficiati sotto il profilo dell’eccesso di potere per difetto di motivazione e per ingiustizia manifesta, nonché per violazione e falsa applicazione delle norme di legge.
Viene, in particolare, contestato che il Ministero della Giustizia abbia omesso l’inquadramento dei ricorrenti nella IX - o, quanto meno, nell’VIII - qualifica funzionale, pur avendo riconosciuto nei confronti dei medesimi i benefici economici propri della qualifica di primo dirigente.
Con motivi aggiunti depositati in giudizio il 13 luglio 2000, i ricorrenti – rammentando di essere inquadrati nella VII qualifica funzionale (collaboratore di istituto penitenziario) pur in presenza del risalente svolgimento delle funzioni di direttore presso istituti di pena per minorenni – evidenziano come il riconoscimento delle superiori mansioni espletate ben avrebbe potuto transitare attraverso l’indizione e lo svolgimento di una prova selettiva ai sensi del comma 10 dell’art. 4 della legge 312/1980, ovvero di un concorso ai sensi dell’art. 5 della legge 321/1991.
Con il mezzo di tutela da ultimo proposto, peraltro, i ricorrenti stessi pongono in luce che il trattamento economico annuo corrispondente alla qualifica di primo dirigente – nei confronti dei medesimi riconosciuto – sia stato erroneamente computato, in ragione della mancata applicazione dell’art. 40 della legge 395/1990 (equiparazione giuridico-economica del profilo professionale di collaboratore di istituto penitenziario a quello di vice commissario di Pubblica Sicurezza).
L’Amministrazione della Giustizia avrebbe, dunque, errato – nell’applicare l’art. 41 della legge 449/1997 – in ragione all’operato riferimento alla carriera dirigenziale ministeriale di cui alla legge 21/1991, piuttosto che a quella della Polizia di Stato, di cui alla legge 121/1981 ed all’art. 40 della legge 395/1990.
Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.
L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio con memoria di stile, ha chiesto la reiezione dell'impugnativa.
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 9 maggio 2012.
DIRITTO
1. Ad integrazione di quanto esplicitato in narrativa, giova soggiungere che con i gravati provvedimenti – tutti di identico contenuto – è stata disposta l’applicazione, nei confronti degli odierni ricorrenti, dell’art. 41, comma 4, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, a fronte dell’applicazione ultraottennale degli interessati presso istituti penitenziari ed in ragione di un’anzianità di servizio, dai medesimi vantata, di oltre 15 anni.
Negli atti sottoposti a censura, inoltre, il trattamento tabellare proprio della qualifica di primo dirigente – riconosciuto mediante attribuzione di incrementi differenziali rispetto al trattamento in godimento proprio dell’inquadramento nella VII qualifica funzionale – è stato applicato con previsione di riassorbimento a fronte dei futuri miglioramenti contrattuali del “personale delle qualifiche funzionali” aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1998.
La sopra indicata disposizione di legge, giova precisare, ha stabilito che “Nell'articolo 40, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il termine «direttivo» si interpreta come riferito esclusivamente al personale del ruolo ad esaurimento e delle qualifiche funzionali dalla VII alla IX, di cui ai profili professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1992, cui ha avuto accesso a seguito di concorso. Nell'articolo 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, le parole: «impiegati della carriera direttiva» si interpretano come riferite esclusivamente al personale del ruolo ad esaurimento e delle qualifiche funzionali dalla VII alla IX alle quali ha avuto accesso a seguito di concorso. A decorrere dal 1° gennaio 1998 e sino al primo rinnovo contrattuale, il trattamento economico di cui al citato articolo 4-bis del decreto-legge n. 356 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 436 del 1987, è altresì corrisposto al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria, transitato nella VII qualifica funzionale ai sensi dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, appartenente ai profili professionali di «assistente sociale coordinatore» e di «educatore coordinatore» applicato presso istituti penitenziari, o centri di servizio sociale ad essi collegati, ovvero che abbia prestato servizio per almeno otto anni presso i predetti istituti o centri, in ogni caso limitatamente al periodo di permanenza in tali posizioni e purché comunque in possesso della prescritta anzianità di effettivo servizio senza demerito nella predetta qualifica. Nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 3, si tiene conto degli effetti applicativi della presente disposizione, operando una corrispondente riduzione, sotto il profilo finanziario, delle assunzioni ivi previste”.
A sua volta, l’art.