TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-11-11, n. 202403740

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-11-11, n. 202403740
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202403740
Data del deposito : 11 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/11/2024

N. 03740/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00633/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 633 del 2024, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato C G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente, Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente Dipartimento Ambiente Struttura Territoriale Messina, Regione Siciliana Dipartimento Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Comune di Torrenova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D V M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- dell''ingiunzione di sgombero n.-OMISSIS- di Messina notificata in allegato alla nota della medesima S.T.A. -OMISSIS- per abusiva occupazione del demanio marittimo per complessivi mq. 2330,00 di cui mq. 109,00 occupati da un manufatto adibito a civile abitazione nel Comune di Torrenova (ME);

- ove occorra, della Delibera di Consiglio Comunale n° 35 del 23/09/2021 con la quale è stato approvato il P.U.D.M. del Comune di Torrenova, nella parte in cui non è stata prevista, per la -OMISSIS-una zonizzazione idonea a consentire alla ricorrente l''ottenimento di una concessione demaniale marittima per attività compatibili all''utilizzo dell''immobile di mq. 109 per il quale l''Ente ha rilasciato alla ricorrente la -OMISSIS-

- di ogni altro atto, provvedimento, comunicazione o nota presupposta o successiva ai provvedimenti impugnati, anche allo stato non conosciuta;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente, del Comune di Torrenova, della Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente Dipartimento Ambiente Struttura Territoriale Messina e della Regione Siciliana Dipartimento Ambiente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2024 il dott. D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha impugnato, il provvedimento n. -OMISSIS- con cui la STA di Messina ha ingiunto lo sgombero di un’area di demanio marittimo, pari a mq 2.330, di cui mq 109 interessati da un manufatto adibito a civile abitazione nel Comune di Terranova (ME), per abusiva occupazione, in violazione degli artt. 54, 1161 e 1164 del codice della navigazione.

Col medesimo atto introduttivo del giudizio è stato altresì gravato il PUDM del Comune di Terranova, ove necessario e nella parte in cui contiene delle prescrizioni che non consentono una zonizzazione della particella di interesse che possa consentire alla parte ricorrente di ottenere una concessione demaniale compatibile con l’uso dell’immobile di mq 109, per il quale il medesimo Ente locale ha rilasciato concessione edilizia in sanatoria nel 2006.

1.2. I fatti di causa, per come rappresentati col ricorso, possono essere così riassunti:

- il padre dell’odierna ricorrente, unitamente ad altri soggetti, otteneva la concessione demaniale marittima n.-OMISSIS- al fine di “ occupare una zona di demanio pubblico marittimo della superficie di mq. 2508 situata nel Comune di San Marco d’Alunzio e precisamente in località Torrenova ” per “ uso agricolo ”;

- successivamente, chiedeva alla p.a. il frazionamento del titolo ottenuto, con assegnazione di una “ concessione singola per arenile marittimo meglio indicato nella planimetria allegata alla predetta istanza per la superficie di mq. 2330, con l’assenso degli altri precedenti intestatari della concessione in questione ”;

- l’istanza trovava accoglimento nel 1986 con apposito provvedimento dell’ARTA (n.-OMISSIS-);

- in data-OMISSIS- con atto assunto al prot. n.-OMISSIS-il medesimo concessionario presentava al Comune di Torrenova istanza di condono edilizio, ai sensi dell’art. 35, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in relazione ad un manufatto realizzato nel 1976 nell’area avuta in concessione, utilizzato, secondo quanto prospettato col ricorso, a “ ricovero attrezzi e materiali agricoli ”, poi accatastato come A/7 “villino”;

- il -OMISSIS- presentava altresì istanza protesa ad ottenere la sdemanializzazione dell’area oggetto di concessione, al fine di ottenere l’esito favorevole all’istanza di condono presentata, senza ottenere alcun riscontro;

- nel 1997, venuto a mancata il padre dell’odierna ricorrente, l’area in questione veniva abbandonata, ad eccezione della porzione di terreno su cui insisteva il fabbricato per cui era stato chiesto il condono;

- volendo adibire tale immobile ad attività compatibile con lo sviluppo dell’area marittima, l’odierna ricorrente chiedeva il rilascio di una nuova concessione demaniale, ovvero, in alternativa, il rinnovo, con subentro, in quella già vantata dal suo genitore;

- entrambe le istanze, presentate il -OMISSIS-, non venivano accolte dall’Amministrazione regionale competente;

- per contro, il Comune di Torrenova, con provvedimento datato -OMISSIS- rilasciava comunque alla ricorrente il permesso di costruire in sanatoria, in accoglimento dell’istanza di condono presentata dal suo dante causa;

- soltanto il-OMISSIS- l’Amministrazione regionale resistente avrebbe notificato alla parte ricorrente un invito al pagamento (prot. n. -OMISSIS-) per la somma di euro 386.608,27, a titolo di occupazione di suolo demaniale, unitamente all’ingiunzione di sgombero n. -OMISSIS- relativamente all’area demaniale marittima di mq. 2330,00 di cui mq. 109,00 occupati da un manufatto adibito a civile abitazione ricadente sulla particella n. -OMISSIS- Comune di Torrenova, sul presupposto che parte ricorrente avrebbe occupato detti spazi dal 2002 al 2019 in maniera indebita;

- il -OMISSIS-la parte privata riscontrava tale comunicazione presentando delle osservazioni e chiedendo, da un lato, l’archiviazione dell’ingiunzione di sgombero, quantomeno per la porzione di area pari a mq 109 interessata dalla presenza dell’immobile condonato e, dall’altro lato, la rideterminazione della somma di denaro dovuta, non avendo l’Amministrazione tenuto conto, a tal fine, dell’avvenuta occupazione della sola porzione di area demaniale su cui insiste il fabbricato, per un totale, appunto, di mq 109;

- una volta ricevuto il provvedimento oggi impugnato, adottato il -OMISSIS-parte ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti dalla quale ha potuto evincere che:

a) la particella-OMISSIS-rimasta libera da persone e cose, è stata interessata da importanti lavori pubblici di realizzazione di un’arteria stradale che attraversa il fondo in questione da est a ovest, per tutta la sua lunghezza, e che tali lavori sono stati effettuati senza che qualcuno abbia rilevato la presenza in loco di occupanti;

b) con nota prot. -OMISSIS- il Dirigente dell’Area 3 del Dipartimento dell’Ambiente addetto al Demanio Marittimo certificava, in relazione alle osservazioni della sig.ra -OMISSIS-, che “ codesta STA avrebbe dovuto verificare lo stato dei luoghi prima di emettere il relativo invito di pagamento e la successiva ingiunzione di sgombero; posto che la fattispecie in esame, considerato il tempo trascorso dall’ultimo accertamento appare complessa e lacunosa ”;

c) con nota dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Agata Militello del 12.10.2023 è stato confermato che le superfici indicate nell’ingiunzione di sgombero non corrispondono a quelle realmente occupate in virtù della strada litoranea in commento.

1.3. Il ricorso è stato strutturato in due motivi di gravame rivolti, ciascuno di essi, avverso i due atti adottati, uno, dall’Amministrazione regionale e, l’altro, da quella comunale, i cui contenuti possono essere così sintetizzati:

I) Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Contraddittorietà, irrazionalità e illogicità manifesta. Carenza di istruttoria. Mancanza e/o difetto di motivazione.

L’Amministrazione regionale avrebbe commesso un grave errore di fatto nel ritenere che la ricorrente avrebbe continuato ad occupare l’intera area di mq 2.330 in precedenza data in concessione al padre, così come sarebbe erroneo il medesimo atto nella parte in cui ingiunge lo sgombero dell’intera particella -OMISSIS-, con correlata richiesta di pagamento per occupazione indebita, dal momento che detta zona sarebbe stata medio tempore interessata, almeno in parte, da lavori di realizzazione di una strada litoranea.

Oltretutto, dopo la morte del padre, la ricorrente non avrebbe più occupato l’intero appezzamento di terreno originariamente dato in concessione dalla p.a. al suo dante causa (2.330 mq), se non per la parte su cui è stata edificata un’abitazione, così come sarebbe dimostrato dal fatto che la medesima, come precisato in precedenza, abbia in passato tentato, invano, di ottenere il rilascio di una nuova concessione demaniale solo per un’area di estensione pari a mq 109.

L’Amministrazione sarebbe quindi incorsa, anche nell’ultimo provvedimento del 2024, nel medesimo errore già commesso nell’ingiunzione di sgombero del 2019, insistendo per ottenere la liberazione di porzioni di terreno che parte ricorrente non potrebbe, anche volendo, occupare e/o aver occupato in passato, essendo state interessate dalla realizzazione di una strada pubblica.

Peraltro, nel terreno di cui trattasi, non esisterebbe neppure alcuna delimitazione del terreno ascrivibile alla parte ricorrente, non potendo la vegetazione spontanea ivi presente assurgere a tale scopo.

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