TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-11-07, n. 202306123

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-11-07, n. 202306123
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202306123
Data del deposito : 7 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/11/2023

N. 06123/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03248/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3248 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;



per l'annullamento

della nota n. -OMISSIS- -OMISSIS-/-OMISSIS-/-OMISSIS- con cui il Prefetto della Provincia di Caserta comunicava il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 91 comma 2 bis del D.Lgs. n. 159/2011 nei confronti della società ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 26 ottobre 2023, svoltasi con modalità di cui all’art. art. 87 comma 4-bis del c.p.a., il dott. G D V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La società ricorrente impugna, chiedendone l’annullamento, il provvedimento in epigrafe con cui la Prefettura di Caserta ha ravvisato la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi gestionali ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

A sostegno dell’esperito gravame deduce i profili di illegittimità di seguito rubricati: violazione e falsa applicazione della L. n. 241/1990, eccesso di potere, carenza di istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento, sviamento, violazione del D.Lgs. n. 159/2011, illogicità, motivazione apparente, irragionevolezza.

Conclude con le richieste di accoglimento del ricorso e di conseguente annullamento degli atti impugnati.

Si è costituita l’intimata amministrazione che controdeduce nel merito e chiede il rigetto del gravame.

In esecuzione dell’ordinanza presidenziale n. -OMISSIS- la Prefettura ha depositato atti istruttori posti a base dell’avversata azione amministrativa.

All’udienza pubblica del 26.10.2023 la causa è stata infine trattenuta in decisione.



DIRITTO

Viene in decisione il ricorso proposto dalla società ricorrente, operativa nel settore del commercio di autovetture e veicoli leggeri, avverso il provvedimento prefettizio in epigrafe con cui la Prefettura di Caserta ha ravvisato la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

Preliminarmente occorre riportare il quadro indiziario posto a fondamento degli atti impugnati.

Posto che l’assetto proprietario della società è ripartito tra due soci, il provvedimento prefettizio si fonda sugli esiti informativi degli organi di polizia interessati in sede di Gruppo Interforze indicati in atti che hanno posto in rilievo i seguenti elementi:

- uno dei soci che ricopre anche l’incarico di amministratore unico è fratello di un soggetto affiliato al clan dei casalesi, detenuto presso una casa circondariale per reati vari, tra cui associazione di stampo mafioso, omicidio, estorsione, ricettazione e porto illegale d’armi, con l’aggravante di agevolazione del sodalizio criminale di cui all’art. 7 della L. n. 203/1991;

- nel 2011, 2013, 2015 ha riportato anche condanne per il reato di tentata estorsione in concorso ex artt. 56, 110, 629 c.p., per detenzione e porto illegale di armi ex artt. 10 e 12 della L. n. 497/1974 con l’aggravante di cui all’art. 7 della L. n. 203/1991, per i reati di cui agli artt. 473 c.p. (contraffazione di marchi e segni distintivi), 490 c.p. (soppressione, distruzione ed occultamento di atti), 648 bis c.p. (riciclaggio);

- nel periodo 2002 – 2011 è

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