TAR Catania, sez. I, ordinanza cautelare 2020-04-27, n. 202000378

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, ordinanza cautelare 2020-04-27, n. 202000378
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202000378
Data del deposito : 27 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/04/2020

N. 00423/2020 REG.RIC.

N. 00378/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00423/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 423 del 2020, proposto da M A B, rappresentata e difesa dagli avv.ti C C, S F, F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Riccardo Ecora sito in Catania, via San Giovanni n. 19;

contro

l’Università degli Studi di Messina, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici distrettuali sono per legge domiciliati in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento, prot. n. 699/2020 avente ad oggetto «Istanza di valutazione curriculum della Sig.ra M A B per immatricolazione ad anno successivo al primo del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia. Ulteriore riscontro», datato 8 gennaio 2020;

- del preavviso di rigetto, prot. n. 120999/2019 avente ad oggetto «Istanza di valutazione curriculum studiorum della Dott.ssa M A B per immatricolazione ad anno successivo al primo del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia. Riscontro (riferimento nota Prot n. 97888 del 17/10/2019)», datato 29 novembre 2019 e notificato a mezzo pec in pari data, con il quale l’Ateneo ha comunicato la presenza di ragioni ostative all’immatricolazione della dott.ssa Basile;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti dell’interesse della ricorrente:

- del bando trasferimenti/richieste di iscrizione ad anni di corso successivi al primo per i corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2019/2020, indetto dall’Università degli Studi di Messina, prot. n. 77249 del 9 agosto 2019 e del relativo «elenco degli ammessi» pubblicati il 9 settembre 2019;

- del Manifesto degli Studi 2014/2015, ultima versione approvata nel CCdL del 30 settembre 2019, adottato dall’Università degli Studi di Messina;

- del Manifesto degli Studi 2019/2020, ultima versione approvata nel CCdL del 18 giugno 2019, adottato dall’Università degli Studi di Messina;

- del Regolamento didattico del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (Classe LM-41), emanato dall’Università degli Studi di Messina con D.R. n. 1466/2019;

- del Regolamento didattico di ateneo dell’Università degli Studi di Messina, di cui al D.R. n. 1636 del 22 luglio 2015 s.m.i.;

- del paragrafo 12 dell’allegato 2 al D.M. Miur. n. 277/2019.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista l’istanza cautelare di parte ricorrente;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Università degli studi di Messina e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

Vista la memoria di parte ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm. nonché l’art. 84, comma 5, d.l. n. 18 del 2020;

Vista la nota del Presidente del Consiglio di Stato prot. int. 1454 del 19 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 22 del 23 marzo 2020;

Visto il decreto del Giudice delegato n. 205/2020 di rigetto dell’istanza cautelare;

Relatore nella camera di consiglio del 23 aprile 2020, tenuta con le modalità di cui all’articolo 84 d.l. n. 18 del 2020, il dott. G L G;

Ritenuto che, oltre ai possibili profili di irricevibilità (per tardiva impugnazione del provvedimento di rigetto del 29 novembre 2019, immediatamente lesivo, e del bando) e ai profili di inammissibilità (per impugnativa di atto meramente confermativo), il ricorso, a seguito della sommaria cognizione propria della presente fase, non appare sorretto da adeguato fumus boni iuris in ragione della mancata partecipazione della ricorrente alla procedura per i trasferimenti, indetta dall’Ateneo ai sensi del punto 12 dell’allegato 2 del d.m. n. 277/2019;

Ritenuto, pertanto, di respingere l’istanza cautelare, con compensazione delle spese della presente fase in considerazione della specificità della controversia.

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