TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-02-02, n. 202402093

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-02-02, n. 202402093
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202402093
Data del deposito : 2 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/02/2024

N. 02093/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03838/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3838 del 2018, proposto da
R S, S D D, A P, M C, G G, F G, C I e G R, rappresentati e difesi dall'avvocato A V A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

in parte qua, della determinazione n.43/18-11 di prot. S.A.G. 2017, avente ad oggetto “Istanze, Problematiche inerenti il trattamento previdenziale ed economico del personale subacqueo dell’Arma dei Carabinieri”, notificata l’8 febbraio 2018;

nonchè per l'accertamento e il riconoscimento

di almeno un terzo degli anni di servizio e fino al congedo per l’attività usurante espletata durante la funzione teleologica di operatore subacqueo, al pari dei sommozzatori della Marina Militare e Guardia Costiera, in considerazione della specificità del ruolo delle Forze di Polizia, ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti di cui al primo comma, art.19 della legge 4 novembre 2010 n°183, del riconoscimento della cumulabilità dell’indennità di operatore subacqueo e di imbarco ai fini pensionistici, di cui all’art.52, comma 2 del D.P.R. 254/99 e per il riconoscimento e la corresponsione al 100% dell’indennità di operatore subacqueo, quale mansione espletata al pari della Marina Militare e Guardia Costiera, pena la vulnerazione dei principi rinvenienti dagli artt.3, 36, 97 Cost. e per la conseguente condanna al pagamento delle somme, oltre gli interessi sulle somme via via rivalutate fino all’effettivo soddisfo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria del giorno 15 dicembre 2023 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I militari che quivi ricorrono, nella qualità di carabinieri subacquei, chiedono il riconoscimento e la corresponsione al 100% dell’indennità di operatore subacqueo, al pari dei sommozzatori della Marina Militare.

Ciò in quanto gli operatori subacquei dell’Arma dei Carabinieri, essendo in possesso del brevetto militare di operatore subacqueo, conseguito presso il COMSUBIN della Marina Militare, espletano la mansione di operatore subacqueo (attività delicata ed usurante fino ad un massimo di 50 metri di profondità) al pari della Marina Militare. Essi, quindi, avrebbero diritto al pieno riconoscimento della mansione usurante, oltre quella prevista per l’espletamento della funzione istituzionale, quale Arma dei Carabinieri.

La indennità di operatore subacqueo, erogata dopo il conseguimento del brevetto militare di operatore subacqueo presso il COMSUBIN della Marina Militare, atterrebbe ad una specifica professionalità, non equiparabile ad altre nell’ambito militare.

Di qui le istanze presentate dai ricorrenti e volte a:

- accertamento e riconoscimento di almeno un terzo degli anni di servizio e fino al congedo per l’attività usurante espletata durante la funzione teleologica di operatore subacqueo, considerando le medesime condizioni operative di impiego ed anzianità di servizio, al pari del suindicato personale subacqueo delle Forze Armate, quale la Marina Militare e la Guardia Costiera;

- accertamento e riconoscimento della cumulabilità dell’indennità di operatore subacqueo e di imbarco ai fini pensionistici;

- riconoscimento e corresponsione al 100% della indennità di operatore subacqueo, in considerazione della circostanza che i carabinieri subacquei dell’Arma dei Carabinieri, in possesso del brevetto militare di operatore subacqueo, conseguito presso il COMSUBIN della Marina Militare, espletano la funzione teleologica, ovvero la mansione di operatore subacqueo, attività altamente delicata ed usurante fino ad un massimo di 50 metri di profondità, al pari della Marina Militare, necessitando un pieno riconoscimento della mansione de qua, oltre quella prevista per l’espletamento della funzione istituzionale di carabiniere subacqueo;
non considerando a tal uopo, quale indicazione, nella voce dello stipendio, della indennità pensionabile.

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo, Servizio Trattamento Economico, Ufficio Trattamento Economico di Attività, in riferimento all’ istanza del carabiniere, non ha riconosciuto i benefici, nella misura richiesta.

I ricorrenti sostengono di essere militari in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per ottenere il riconoscimento al 100% dell’indennità c.d. di immersione, cumulabile con l’indennità di imbarco nella misura del 50%.

Requisito soggettivo è la specialità di sommozzatore, in possesso del brevetto militare di operatore subacqueo a conclusione e con esito positivo di uno specifico e selettivo corso basico, l’accesso al quale è garantito al personale permanente dell’Arma dei Carabinieri, appartenente a tutte le qualifiche funzionali in possesso di requisiti psico-fisici e di capacità natatorie, conseguito presso il COM.SUB.IN della Marina Militare.

Sono dedotti, quindi, i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo 12 maggio 1995 n°195;

2) Violazione e falsa applicazione degli artt.9, comma 2, L.78 del 1983 (indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibie e per incursori subacquei), dell’art.52, comma 2 del D.P.R. 254/99, del D.P.R. 394/95, del D.P.R. 359/96, pena la vulnerazione dei principi di cui agli artt.3, 36, 97 Cost;
eccesso di potere per erroneità dei presupposti, contraddittorietà e illogicità manifesta, disparità di trattamento;

3) Violazione e falsa applicazione dell’art.19, primo e terzo comma, della legge 4 novembre 2010 n°183;

4) Violazione degli artt. 3 e 7 L. n.241/90 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria in quanto l’amministrazione non ha evidenziato i motivi posti a base del diniego.

In estrema sintesi i ricorrenti, quali appartenenti all’Arma dei carabinieri, mirano ad ottenere il riconoscimento di benefici economici e pensionistici connessi allo svolgimento dell’attività di operatore subacqueo. Essi, in particolare, chiedono essenzialmente che il proprio trattamento giuridico ed economico venga parificato a quello spettante a chi svolge analoghe funzioni nella Marina Militare o Guardia Costiera. E nello specifico il ricorso è teso ad ottenere:

- il riconoscimento come “attività usurante” del servizio prestato quale operatore subacqueo dai ricorrenti, con conseguente spettanza, ai fini pensionistici, della maggiorazione prevista per tale servizio;

- il riconoscimento, sempre ai fini pensionistici, della cumulabilità dell’indennità di operatore subacqueo e di imbarco;

- la corresponsione dell’indennità di operatore subacqueo nella misura del 100%, cumulabile con l’indennità di imbarco nella misura del 50%, al pari degli operatori subacquei della Marina Militare.

Il ricorso collettivo non è fondato.

Va, in via liminare, effettuata una breve ricognizione del quadro normativo che viene in rilievo in subiecta materia:

- l’art. 9 della legge 23/03/1983 n. 78 prescrive che agli ufficiali e ai sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in servizio presso unità da sbarco o anfibie, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una indennità supplementare nella misura mensile del 60 per cento dell’indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all’anzianità di servizio militare dall’annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella....Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell’Esercito e dell’Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori spetta un’indennità supplementare mensile nella misura del 180 per cento dell’indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all’anzianità di servizio militare dall’annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella;

- l’art. 17 della medesima legge, in tema di norme di corresponsione e cumulabilità delle indennità, prevede che le indennità previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge, non sono cumulabili fra loro;

- il decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, recante attuazione dell’art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, all’art. 3 recita che: ai fini di cui all’art. 2, comma 1, lettera B), per il personale appartenente alle forze di Polizia ad ordinamento militare sono oggetto di contrattazione: a) Il trattamento economico fondamentale ed accessorio;
b) Il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell’articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n.448;

- l’art. 52, comma 2, del d.P.R. 254/99 stabilisce che la indennità di cui all’art. 9 della legge 23 marzo 1983, n.78 sarebbe cumulabile solo al 50% con ogni altra indennità ivi compresa quella pensionabile, laddove l’art.17 non prevede tale limite con riferimento alle altre Forze armate;

- l’art. 9 del d.P.R. 359/96, che richiama il d.P.R. 31 luglio 1995 n.394, prevede che: “Fermo restando quanto previsto dall’art.17 della legge 23 marzo 1983, n.78, in materia di corresponsione e cumulabilità di impiego operativo e delle relative indennità supplementari, nonché dell’art. 3, commi 18 bis e 18 quater, del decreto‐legge 21 settembre 1987, n.387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n.472, nei confronti del personale di cui all’art.1, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennità supplementari sono rapportate agli importi vigenti per i militari delle Forze Armate impiegati nelle medesime condizioni operative”.

Il ricorso si incentra sulla cumulabilità dell’indennità di operatore subacqueo, di cui all'art. 9, comma 2, della 1. 78/1983, con altre indennità accessorie spettanti ai ricorrenti quali carabinieri titolari della specializzazione di operatore subacqueo.

La questione, in particolare, concerne il diritto alla percezione congiunta della indennità di operatore subacqueo e delle altre indennità operative, nonché la misura e decorrenza delle stesse.

2. Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, spetta un'indennità supplementare mensile nella misura del 180 per cento della indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. (...)";

- l'art. 17 della medesima legge ("Norme di corresponsione e cumulabilità delle indennità") prevede che "le indennità previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge non sono cumulabili fra loro. Le stesse indennità e le indennità di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 9 della presente legge non sono cumulabili con le indennità per servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505.

Tuttavia, il personale che si trovi in condizioni di aver diritto ad una delle indennità di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 7 e sia già provvisto di indennità di aeronavigazione o di volo conserva il trattamento in godimento. Qualora la misura di tale trattamento sia inferiore a quella dell'indennità di cui ai citati articoli 2, 3, 4 e 7, queste ultime indennità sono corrisposte per la differenza. (...)

Le indennità indicate al primo comma del presente articolo sono cumulabili con quelle di cui all'articolo 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365.

L'indennità di cui al secondo comma dell'articolo 8 non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 8, primo comma, 9, secondo comma, 10, quarto comma, e 13. (...)".

- l'art. 52, comma 2, del d.P.R. 254/99 stabilisce "Le indennità di cui all'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, competono dal 1° gennaio 1999 anche al personale di cui all'art. 41, comma 1, che si trovi nelle condizioni d'impiego previste dal medesimo art. 9, e sono cumulabili nella misura del 50% con ogni indennità accessoria, compresa l'indennità pensionabile".

La predetta disciplina era vigente fino al 1998, posto che dal 1 gennaio 1999 l’art. 52, comma 2, del d.P.R. 254/99 ha previsto per i Carabinieri un limite di cumulo al 50% della indennità d’operatore subacqueo rispetto alle altre indennità, tale circostanza assume rilievo dirimente ai fini della controversia in esame come si avrà modo di osservare nel prosieguo.

Sulla base di tale premessa deve ritenersi che, nel caso di specie, il cumulo tra l'indennità di imbarco (art. 4, cit.) e quella di operatore subacqueo (art. 9, comma 2), è possibile, ma nel solo limite del 50%, come reputato dall’Arma.

L'art. 52, comma 2, del d.P.R. 254/99, infatti, stabilisce espressamente che le indennità di cui all'art. 9 della legge 78/83 competono dal 1° gennaio 1999 anche al personale di cui all'art. 41, comma 1, (personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza), che si trovi nelle condizioni d'impiego previste dal medesimo art. 9, e sono cumulabili nella misura del 50% con ogni indennità accessoria, compresa l'indennità pensionabile".

Stante il chiaro tenore della disposizione, a decorrere dal 1 gennaio 1999 la cumulabilità è limitata al 50%.

Vale precisare che nel caso di specie i militari hanno chiesto alla propria amministrazione:

1) “il riconoscimento di almeno un terzo degli anni di servizio e fino al congedo per l’attività usurante espletata durante la funzione teleologica di operatore subacqueo, considerando le medesime condizioni operative di impiego ed anzianità di servizio, al pari del suindicato personale subacqueo delle Forze Armate, quale la Marina Militare e la Guardia Costiera”;

2) “il riconoscimento della cumulabilità dell'indennità di operatore subacqueo e di imbarco ai fini pensionistici”;

3) “il riconoscimento dell'indennità al 100% di operatore subacqueo in servizio, in considerazione del fatto che gli operatori subacquei dell'Arma dei carabinieri, quali carabinieri subacquei in possesso del brevetto militare di operatore subacqueo conseguito presso il COMSUBIN della Marina Militare espletano la funzione teleologica, ovvero la mansione di operatore subacqueo, attività altamente delicata ed usurante fino ad un massimo di 50 metri di profondità, al pari della Marina Militare, necessitando un pieno riconoscimento della mansione usurante, oltre quella prevista per l'espletamento della funzione istituzionale, quale Arma dei carabinieri”.

Trattasi di istanza non accoglibile, atteso che:

- l'art. 59, comma 1, lett. a), della legge n. 449/1997 stabilisce che "gli aumenti di periodi di servizio computabili a fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività professionali non possono eccedere complessivamente i cinque anni;
gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti validi a fini pensionistici e se eccedenti i cinque anni non sono ulteriormente aumentabili";

- l'indennità di operatore subacqueo, contemplata dall'art. 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983 n. 78 e corrisposta ai sensi dall'art. 52, comma 2, del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, è cumulabile nella misura del 50% con ogni indennità accessoria, compresa l'indennità pensionabile. Pertanto, avuto riguardo alla corretta corresponsione del beneficio, l'istanza formulata dall'interessato, relativa all'innalzamento dell'indennità alla misura del 100%, non merita accoglimento;

- l'art. 3 del D.P.R. 5 maggio 1975 n. 146 contempla l'indennità di rischio inerente l'attività di immersione spettante agli operatori subacquei e richiama la tabella C per la determinazione di misure e modalità di corresponsione;
trattasi, nello specifico, di beneficio correlato alle ore di effettiva immersione, per cui nulla compete per le fasi successive alla stessa.

Coerentemente a quanto già espresso in subiecta materia dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Puglia, Lecce, III, 5 ottobre 2022, n. 1539;
TAR Campania, nn. 03018/2019 e 03931/2016;
Consiglio di Stato, sentenze nn. 02483/2020 e 3597/2016) “ gli emolumenti connessi all'indennità di imbarco e di sommozzatore vengono erogati dall’Amministrazione in applicazione della Legge 28 marzo 1983 n. 78 e dei successivi D.P.R. di recepimento degli accordi sindacali, nel rispetto delle modalità di cumulabilità e di corresponsione in tali norme contenute.

Nello specifico, l'indennità di imbarco, come disposto al comma primo dell'art. 17 Legge n. 78/1983, non è cumulabile con le altre indennità operative di cui agli articoli nn. 2, 3, 5, 6 e 7 della medesima Legge. Per contro, questa è cumulabile con l'indennità pensionabile secondo i criteri stabiliti dall'art. 1 della Legge n. 505/1978. La misura economica spettante per tale emolumento è quella disposta all'art. 4 della legge n. 78/1983 e successivi D.P.R. dell'11 ottobre 1988, n. 163/2002 e n. 164/2002 (attualmente corrispondente al 55% del 185% dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'art. 2 della Legge n. 78/1983). L'indennità di sommozzatore è cumulabile al 50% con ogni altra indennità accessoria, compresa l'indennità pensionabile. In particolare, il comma 2 dell’art. 13 del D.P.R. n.254/1999 prevede che “le indennità di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, competono dal 1° gennaio 1999 anche al personale di cui all'articolo 1, comma 1, che si trovi nelle condizioni d'impiego previste dal medesimo articolo 9, e sono cumulabili nella misura del 50% con ogni indennità accessoria, compresa l'indennità pensionabile ”.

Osserva, dunque, il Collegio - da un lato - che l’indennità supplementare mensile di immersione di cui all’art. 9, comma 2, della Legge 23 marzo 1983 n. 78 spetta all’operatore subacqueo nella misura cumulabile con ogni altra indennità accessoria nella misura del 50%, e non del 100%, come espressamente previsto dall’art. 52 comma 2 del D.P.R. n. 254/1999, nel mentre l’indennità di rischio inerente l’attività di immersione spetta solo per le ore di effettiva immersione e non per le fasi successive alla stessa ed infine che trattasi di attività a cui la normativa vigente non ricollega alcun ulteriore beneficio come attività usurante.

Il Consiglio di Stato si è occupato di analoga questione, pur se con riferimento ad indennità di diversa natura ma con principi di carattere generale applicabili anche alla res controversa, concernente il diniego al riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di volo ai Vigili del fuoco, di aerosoccorso e dei benefici previdenziali correlativi, con la sentenza n. 2483 del 18 aprile 2020, chiarendo che “ è ingiustificata la pretesa di ottenere, in nome del principio di eguaglianza (nel trattamento di prestazioni di lavoro corrispondenti) l’estensione di forme indennitarie previste dalle specifiche norme relative agli appartenenti alle altre Forze armate e di Polizia. Ciò, in considerazione della natura strettamente vincolata del trattamento retributivo del personale dipendente dalla pubblica amministrazione che, segnatamente per quello non contrattualizzato, ha il proprio fondamento in atti normativi non disapplicabili da parte del datore di lavoro pubblico né suscettivi di estensione al di fuori dei casi tassativamente stabiliti ed individuati. E, più sostanzialmente, in ragione del fatto che gli istituti che compongono il trattamento di un comparto sono disciplinati nella prospettiva della valutazione complessiva e coordinata degli aspetti organizzativi e funzionali di quel comparto, e si giustificano in quanto inseriti in tale quadro complessivo. Per cui, sotto il profilo formale, non è ammissibile un'interpretazione analogica dell'art. 6 della Legge n. 78/1983, mentre mancano i presupposti sostanziali per la stessa possibilità di applicazioni estensive al di fuori dei limiti stabiliti dall’art. 17 ”.

Quanto specificamente al chiesto riconoscimento dell’attività usurante espletata dai ricorrenti durante la funzione teleologica di Carabinieri Subacquei, si ribadisce che “ secondo i principi generali desumibili dall'art. 81 della Costituzione, una legge che attribuisce a determinate categorie del personale pubblico, non prevedendone altre, non può essere interpretata annoverando ulteriori categorie non menzionate (non foss'altro perché altrimenti si altererebbe la spesa, in assenza di una specifica copertura).

Poiché è la normativa di settore che stabilisce gli emolumenti spettanti e poiché è pacifico che le domande proposte si riferiscono ad indennità non previste “risulta, pertanto, improponibile ed ingiustificata la pretesa di estendere, in nome del principio di eguaglianza, al personale ricorrente l'attribuzione di forme indennitarie previste dalle specifiche norme relative agli appartenenti alle altre Forze armate e di Polizia. La legittimità delle impugnate determinazioni trova, altresì, ragione nella natura strettamente vincolata del trattamento retributivo del personale dipendente dalla pubblica amministrazione che, segnatamente per quello non contrattualizzato, ha il proprio fondamento in atti normativi non disapplicabili da parte del datore di lavoro pubblico né suscettivi di estensione … al di fuori dei casi tassativamente stabiliti ed individuati ” (T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 14 aprile 2011, n. 3238;
16 febbraio 2011 n. 1455-1456-1457).

Talchè, l'indennità di operatore subacqueo e l'indennità di imbarco sono cumulabili ai fini pensionistici, in quanto entrambe le voci stipendiali sono state assoggettate alle previste ritenute previdenziali;
l'indennità di operatore subacqueo, contemplata dall'art. 9, comma 2, della legge 23 marco 1983 n. 78 e corrisposta ai sensi dall'art. 52, comma 2, del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, è cumulabile nella misura del 50% con ogni indennità accessoria, compresa l'indennità pensionabile. Pertanto, avuto riguardo alla corretta corresponsione del beneficio, l'istanza formulata dagli interessati relativa all'innalzamento dell'indennità alla misura del 100%, non merita accoglimento;
l'art. 3 del D.P.R. 1975 n. 146 contempla l'indennità di rischio inerente l'attività di immersione spettante agli operatori subacquei e richiama la tabella C per la determinazione di misure e modalità di corresponsione;
trattasi, nello specifico, di beneficio correlato alle ore di effettiva immersione.

Nulla sulle spese.

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