TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-02-02, n. 202402093
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Testo completo
Pubblicato il 02/02/2024
N. 02093/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03838/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3838 del 2018, proposto da
R S, S D D, A P, M C, G G, F G, C I e G R, rappresentati e difesi dall'avvocato A V A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
in parte qua, della determinazione n.43/18-11 di prot. S.A.G. 2017, avente ad oggetto “Istanze, Problematiche inerenti il trattamento previdenziale ed economico del personale subacqueo dell’Arma dei Carabinieri”, notificata l’8 febbraio 2018;
nonchè per l'accertamento e il riconoscimento
di almeno un terzo degli anni di servizio e fino al congedo per l’attività usurante espletata durante la funzione teleologica di operatore subacqueo, al pari dei sommozzatori della Marina Militare e Guardia Costiera, in considerazione della specificità del ruolo delle Forze di Polizia, ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti di cui al primo comma, art.19 della legge 4 novembre 2010 n°183, del riconoscimento della cumulabilità dell’indennità di operatore subacqueo e di imbarco ai fini pensionistici, di cui all’art.52, comma 2 del D.P.R. 254/99 e per il riconoscimento e la corresponsione al 100% dell’indennità di operatore subacqueo, quale mansione espletata al pari della Marina Militare e Guardia Costiera, pena la vulnerazione dei principi rinvenienti dagli artt.3, 36, 97 Cost. e per la conseguente condanna al pagamento delle somme, oltre gli interessi sulle somme via via rivalutate fino all’effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 15 dicembre 2023 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I militari che quivi ricorrono, nella qualità di carabinieri subacquei, chiedono il riconoscimento e la corresponsione al 100% dell’indennità di operatore subacqueo, al pari dei sommozzatori della Marina Militare.
Ciò in quanto gli operatori subacquei dell’Arma dei Carabinieri, essendo in possesso del brevetto militare di operatore subacqueo, conseguito presso il COMSUBIN della Marina Militare, espletano la mansione di operatore subacqueo (attività delicata ed usurante fino ad un massimo di 50 metri di profondità) al pari della Marina Militare. Essi, quindi, avrebbero diritto al pieno riconoscimento della mansione usurante, oltre quella prevista per l’espletamento della funzione istituzionale, quale Arma dei Carabinieri.
La indennità di operatore subacqueo, erogata dopo il conseguimento del brevetto militare di operatore subacqueo presso il COMSUBIN della Marina Militare, atterrebbe ad una specifica professionalità, non equiparabile ad altre nell’ambito militare.
Di qui le istanze presentate dai ricorrenti e volte a:
- accertamento e riconoscimento di almeno un terzo degli anni di servizio e fino al congedo per l’attività usurante espletata durante la funzione teleologica di operatore subacqueo, considerando le medesime condizioni operative di impiego ed anzianità di servizio, al pari del suindicato personale subacqueo delle Forze Armate, quale la Marina Militare e la Guardia Costiera;
- accertamento e riconoscimento della cumulabilità dell’indennità di operatore subacqueo e di imbarco ai fini pensionistici;
- riconoscimento e corresponsione al 100% della indennità di operatore subacqueo, in considerazione della circostanza che i carabinieri subacquei dell’Arma dei Carabinieri, in possesso del brevetto militare di operatore subacqueo, conseguito presso il COMSUBIN della Marina Militare, espletano la funzione teleologica, ovvero la mansione di operatore subacqueo, attività altamente delicata ed usurante fino ad un massimo di 50 metri di profondità, al pari della Marina Militare, necessitando un pieno riconoscimento della mansione de qua, oltre quella prevista per l’espletamento della funzione istituzionale di carabiniere subacqueo; non considerando a tal uopo, quale indicazione, nella voce dello stipendio, della indennità pensionabile.
Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo, Servizio Trattamento Economico, Ufficio Trattamento Economico di Attività, in riferimento all’ istanza del carabiniere, non ha riconosciuto i benefici, nella misura richiesta.
I ricorrenti sostengono di essere militari in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per ottenere il riconoscimento al 100% dell’indennità c.d. di immersione, cumulabile con l’indennità di imbarco nella misura del 50%.
Requisito soggettivo è la specialità di sommozzatore, in possesso del brevetto militare di operatore subacqueo a conclusione e con esito positivo di uno specifico e selettivo corso basico, l’accesso al quale è garantito al personale permanente dell’Arma dei Carabinieri, appartenente a tutte le qualifiche funzionali in possesso di requisiti psico-fisici e di capacità natatorie, conseguito presso il COM.SUB.IN della Marina Militare.
Sono dedotti, quindi, i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo 12 maggio 1995 n°195;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt.9, comma 2, L.78 del 1983 (indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibie e per incursori subacquei), dell’art.52, comma 2 del D.P.R. 254/99, del D.P.R. 394/95, del D.P.R. 359/96, pena la vulnerazione dei principi di cui agli artt.3, 36, 97 Cost; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, contraddittorietà e illogicità manifesta, disparità di trattamento;
3) Violazione e falsa applicazione dell’art.19, primo e terzo comma, della legge 4 novembre 2010 n°183;
4) Violazione degli artt. 3 e 7 L. n.241/90 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria in quanto l’amministrazione non ha evidenziato i motivi posti a base del diniego.
In estrema sintesi i ricorrenti, quali appartenenti all’Arma dei carabinieri, mirano ad ottenere il riconoscimento di benefici economici e pensionistici connessi allo svolgimento dell’attività di operatore subacqueo. Essi, in particolare, chiedono essenzialmente che il proprio trattamento giuridico ed economico venga parificato a quello spettante a chi svolge analoghe funzioni nella Marina Militare o Guardia Costiera. E nello specifico il ricorso è teso ad ottenere:
- il riconoscimento come “attività usurante” del servizio prestato quale operatore subacqueo dai ricorrenti, con conseguente spettanza, ai fini pensionistici, della maggiorazione