TAR Torino, sez. II, sentenza 2021-06-14, n. 202100609
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Testo completo
Pubblicato il 14/06/2021
N. 00609/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00433/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 433 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AL - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Berruti, Sante Ricci, Carmine Morrone e Umberto Michielin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 68;
contro
Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via Arsenale, 21;
nei confronti
R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto e Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Vittoria Colonna 32;
Trenitalia S.p.A. non costituita in giudizio;
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo,
in parte qua:
(a) della delibera dell'ART 30 novembre 2017 n. 140, pubblicata in data 4 dicembre 2017 (recante “Indicazioni e prescrizioni relative al “Prospetto informativo della rete 2019”, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A., al “Prospetto informativo della rete 2018”, nonché relative alla predisposizione del “Prospetto informativo della rete 2020”);
(b) del Prospetto Informativo della Rete 2019, edizioni 7 dicembre 2017 e 26 gennaio 2018 (pubblicate rispettivamente con disposizioni dell'A.D. di FI 7 dicembre 2017 n. 12 e 25 gennaio 2018 n. 3);
(c) del Prospetto Informativo della Rete 2018, edizioni 7 dicembre 2017 e 26 gennaio 2018 (pubblicate rispettivamente con disposizioni dell'A.D. di FI 7 dicembre 2017 n. 11 e 26 gennaio 2018 n. 2);
(d) di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 6/6/2018:
del Prospetto informativo della Rete 2019, edizione 30 marzo 2018 (pubblicato con disposizione dell'A.D. di FI 30 marzo 2018 n. 6).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti e della R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2021 la dott.ssa Silvia Cattaneo e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.l. n. 137/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
AL Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. effettua servizi di trasporto passeggeri di tipo AV/AC (Alta Velocità/Alta Capacità) sull’Infrastruttura ferroviaria nazionale, gestita in regime di concessione dalla Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (FI).
In applicazione della disciplina prevista dal D.lgs. n. 112/2015, FI, in qualità di OR dell’Infrastruttura ferroviaria nazionale, predispone, pubblica annualmente e sottopone a periodici aggiornamenti il Prospetto Informativo della Rete (PIR), cioè il documento recante i criteri, le procedure, le modalità e i termini relativi al sistema di assegnazione della capacità dell’infrastruttura e all’erogazione dei servizi.
L’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), in qualità di organismo di regolazione, può prescrivere al OR modifiche e integrazioni ai contenuti del PIR.
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, successivamente trasporto dinanzi a questo Tribunale – a seguito dell’atto di opposizione dell’Autorità di regolazione dei trasporti - la AL Nuovo Trasporto Viaggiatori s.p.a. ha impugnato: la delibera dell’ART 30 novembre 2017 n. 140, pubblicata in data 4 dicembre 2017 (recante “Indicazioni e prescrizioni relative al “Prospetto informativo della rete 2019”, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A., al “Prospetto informativo della rete 2018”, nonché relative alla predisposizione del “Prospetto informativo della rete 2020””), il Prospetto Informativo della Rete 2019, edizioni 7 dicembre 2017 e 26 gennaio 2018 e il Prospetto Informativo della Rete 2018, edizioni 7 dicembre 2017 e 26 gennaio 2018.
Queste le censure dedotte:
I. violazione del d.lgs. 112 del 2015 (in specie, artt. 2, 4, 12, 25, 26). Errore nei presupposti di fatto e di diritto. Violazione dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità e contraddittorietà;
II. violazione del d.lgs. 112 del 2015 (in specie, artt. 2, 4, 12, 13 e 14). Violazione sotto altro profilo del d.lgs. 112 del 2015 (in specie, art. 14 e 37). Difetto di istruttoria e di motivazione;
III. violazione del d.lgs. 112 del 2015 (in specie art. 2). Violazione sotto altro profilo del d.lgs. 112 del 2015 (in specie, art. 14 e 37). Violazione del principio di equità e non discriminazione. Difetto di istruttoria e di motivazione;
IV. violazione del d.lgs. 112 del 2015 (in specie, artt. 2, 4, 11, 12, 13). Violazione sotto altro profilo del d.lgs. 112 del 2015 (in specie, art. 14 e 37). Difetto di istruttoria e di motivazione;
V. violazione del d.lgs. 112 del 2015 (in specie, art. 36). Violazione sotto altro profilo del d.lgs. 112 del 2015 (in specie, art. 14 e 37). Violazione della delibera dell’ART 70 del 2014 (paragrafo 4.6.1). Difetto di istruttoria e di motivazione;
VI. violazione del d.lgs. 112 del 2015 (in specie, artt. 2, 12 e 13). Violazione sotto altro profilo del d.lgs. 112 del 2015 (in specie, art. 14 e 37). Difetto di istruttoria e di motivazione;
VII. violazione del d.lgs. 112 del 2015 (in specie, 2, 4, 13, 26, 28). Difetto di istruttoria e di motivazione;
VIII. violazione del d.lgs. 112 del 2015 (in specie, artt. 2, 12, 13, 17). Violazione sotto altro profilo del d.lgs. 112 del 2015 (in specie, art. 14 e 37). Violazione della delibera dell’ART 96 del 2015 (in specie, misura 28). Difetto di istruttoria e di motivazione;
IX. violazione del d.lgs. 112 del 2015 (in specie, art. 2, 12, 13, 17). Violazione della delibera 96 del 2015 (in specie, misura 42). Difetto di istruttoria e di motivazione;
X. violazione del d.lgs. 112 del 2015 (in specie, art. 2, 4, 11, 12). Violazione sotto altro profilo del d.lgs. 112 del 2015 (in specie, art. 14 e 37). Difetto di istruttoria e di motivazione. Irragionevolezza e contraddittorietà;
XI. violazione del d.lgs. 112 del 2015 (in specie, art. 2, 4, 12, 14, 17 e 18). Violazione sotto altro profilo del d.lgs. 112 del 2015 (in specie, art. 14 e 37). Violazione della delibera dell’ART 96 del 2015 (in specie, misure 27 e 29). Difetto di istruttoria e di motivazione.
Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il Prospetto informativo della Rete 2019, edizione 30 marzo 2018 proponendo avverso tale atto le medesime censure articolate con il ricorso introduttivo.
Si sono costituite in giudizio l’Autorità di regolazione dei trasporti e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., deducendo entrambe, oltre all’infondatezza nel merito del ricorso, la inammissibilità per difetto di giurisdizione dell’impugnazione dei prospetti informativi della rete (PIR); FI s.p.a. ha altresì eccepito la inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e per carenza di interesse.
All’udienza del 25 maggio 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente, deve essere scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del Tribunale Amministrativo nella parte in cui ha ad oggetto le disposizioni del PIR, in quanto estranee al potere regolatorio ed espressione dell’autonomia contrattuale del OR dell’Infrastruttura e delle imprese ferroviarie.
L’eccezione è infondata.
L’art. 14, comma 1, del d.lgs. 112/2015 demanda al gestore dell'infrastruttura - previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate - l’elaborazione, la pubblicazione e il periodico aggiornamento di un prospetto informativo della rete, attribuendo all’ART il potere di richiedere che al PIR vengano apportate “ le opportune modifiche ed integrazioni ” sulla base di “ eventuali indicazioni e prescrizioni ”.
L’art. 37, c. 3, d.lgs. n. 112/2015 specifica poi che “ l'organismo di regolazione [...] controlla che il prospetto informativo della rete non contenga clausole discriminatorie o non attribuisca al gestore dell'infrastruttura poteri discrezionali che possano essere utilizzati per discriminare i richiedenti ”.
Deve ritenersi, pertanto, ricompresa nella giurisdizione del giudice amministrativo anche la cognizione della legittimità delle disposizioni del PIR - in disparte la questione della natura giuridica di tale documento, se atto avente natura sostanzialmente amministrativa o piuttosto contrattuale – nella misura in cui vengano contestate, come accade nel caso di specie, la doverosità o meno dell’esercizio del potere attribuito all’ART o le modalità con cui