TAR Roma, sez. 1B, decreto decisorio 2022-06-23, n. 202204770
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Pubblicato il 23/06/2022
N. 04770/2022 REG.PROV.PRES.
N. 11721/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale --OMISSIS-, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S C, V I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) del giudizio della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali -OMISSIS-, datato-OMISSIS-e notificato in pari data (-OMISSIS-), nominata per gli accertamenti attitudinali nel concorso per l'ammissione all’8° corso triennale di 536 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri (-OMISSIS-) di “-OMISSIS-” e di esclusione dal concorso pubblico;
b) del presupposto verbale della Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del-OMISSIS-contenente il giudizio definitivo di “-OMISSIS-” per le considerazioni conclusive espresse in funzione dello specifico profilo attitudinale del ricorrente, reso noto a seguito di accesso agli atti;
c) del decreto del Direttore della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa datato -OMISSIS-di approvazione della graduatoria finale di merito dei candidati idonei al concorso per l'ammissione all' 8° corso triennale di 536 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri, nella parte in cui non è presente il nominativo del ricorrente;
d) di tutti gli atti presupposti, preliminari e/o conseguenti, ancorché incogniti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), e 85 c.p.a.;
Visto l'atto depositato il 19 aprile 2022, con il quale parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso;
Considerato che: “…nelle more del giudizio, il ricorrente è stato inserito nella graduatoria degli
vincitori del concorso pubblico indetto dall’Aeronautica Militare ed è, pertanto, sopravvenuta la carenza dell’interesse del medesimo ad ottenere una pronuncia nel pendente ricorso in epigrafe…”;
Ritenuta la richiesta di parte ricorrente con la quale quest’ultima ha chiesto che si voglia dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso in epigrafe, per i motivi dedotti, con integrale compensazione delle spese del giudizio;
Ritenuto, quindi, che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che l’omessa costituzione in giudizio della P.A. esclude la pronuncia sulle spese.