TAR Roma, sez. 1B, decreto decisorio 2022-06-23, n. 202204770

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, decreto decisorio 2022-06-23, n. 202204770
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202204770
Data del deposito : 23 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/06/2022

N. 11721/2018 REG.RIC.

N. 04770/2022 REG.PROV.PRES.

N. 11721/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale --OMISSIS-, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S C, V I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) del giudizio della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali -OMISSIS-, datato-OMISSIS-e notificato in pari data (-OMISSIS-), nominata per gli accertamenti attitudinali nel concorso per l'ammissione all’8° corso triennale di 536 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri (-OMISSIS-) di “-OMISSIS-” e di esclusione dal concorso pubblico;

b) del presupposto verbale della Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del-OMISSIS-contenente il giudizio definitivo di “-OMISSIS-” per le considerazioni conclusive espresse in funzione dello specifico profilo attitudinale del ricorrente, reso noto a seguito di accesso agli atti;

c) del decreto del Direttore della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa datato -OMISSIS-di approvazione della graduatoria finale di merito dei candidati idonei al concorso per l'ammissione all' 8° corso triennale di 536 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri, nella parte in cui non è presente il nominativo del ricorrente;

d) di tutti gli atti presupposti, preliminari e/o conseguenti, ancorché incogniti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), e 85 c.p.a.;

Visto l'atto depositato il 19 aprile 2022, con il quale parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso;

Considerato che: “…nelle more del giudizio, il ricorrente è stato inserito nella graduatoria degli

vincitori del concorso pubblico indetto dall’Aeronautica Militare ed è, pertanto, sopravvenuta la carenza dell’interesse del medesimo ad ottenere una pronuncia nel pendente ricorso in epigrafe…”;

Ritenuta la richiesta di parte ricorrente con la quale quest’ultima ha chiesto che si voglia dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso in epigrafe, per i motivi dedotti, con integrale compensazione delle spese del giudizio;

Ritenuto, quindi, che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che l’omessa costituzione in giudizio della P.A. esclude la pronuncia sulle spese.


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