TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2016-03-23, n. 201600552

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2016-03-23, n. 201600552
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201600552
Data del deposito : 23 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00263/2015 REG.RIC.

N. 00552/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00263/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 263 del 2015, proposto da:
A C, rappresentato e difeso dagli avv. A A, G V C, con domicilio eletto presso A A in Catanzaro, Via Francesco Crispi N 138;
G S, A T, rappresentati e difesi dagli avv. G V C, A A, con domicilio eletto presso A A in Catanzaro, Via Francesco Crispi N 138;

contro

Ministero della Giustizia;

per l'ottemperanza del giudicato di cui al decreto della Corte d'Appello di Catanzaro n. 232/2014 - legge pinto;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2016 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti hanno chiesto condannarsi il Ministero resistente all’ottemperanza ai decreto della Corte d’appello di Catanzaro, con riferimento al procedimento n. 232/2014, rispettivamente del 06.06.2014 e depositato in data 13.6.2014 in materia di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo, e notificato al Ministero in data 07.07.2014, quanto alle somme ivi riconosciute.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti necessari, ai sensi degli artt. 112 e ss. d.lgs. 104/2010 per l'accoglimento della domanda di ottemperanza.

Quanto al requisito dell'avvenuto passaggio in giudicato, il comma 6 dell'art. 3 della legge 24/03/2001 n. 89, prevede che il decreto che decide in ordine alla concessione dell'indennizzo sia immediatamente esecutivo e impugnabile per Cassazione;
sotto tale profilo, dalla mancata proposizione della suddetta forma di impugnazione deriva la definitività del decreto che, secondo il Collegio, può essere equiparata al giudicato, con conseguente suscettibilità di ottemperanza di fronte al Giudice Amministrativo.

Per la prova dell’assenza di impugnazione, la parte ha depositato in giudizio la certificazione della Cancelleria della Corte d’Appello circa la mancata interposizione avverso il decreto di ricorso in Cassazione.

Nonostante la notifica del decreto in forma esecutiva, l’Amministrazione non ha effettuato alcun pagamento in favore della ricorrente, restando inerte.

La domanda proposta da parte ricorrente merita, quindi, accoglimento;
deve essere dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione al decreto in epigrafe, mediante il pagamento:

- della sorte capitale indicata nel decreto oltre interessi dalla notifica della domanda al saldo;

- delle ulteriori spese relative al presente giudizio di ottemperanza, liquidate in dispositivo, tenuto conto della serialità e semplicità della vertenza.

L'Amministrazione darà esecuzione al predetto decreto entro giorni trenta dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora Commissario ad acta direttore dell’Ufficio I Direzione Generale del contenzioso e dei diritti umani del Ministero della giustizia o suo delegato entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente.

Stante la contestuale nomina del commissario ad acta non si accede alla richiesta di pagamento ai sensi dell’art. 114 c.p.a. di ulteriori somme per il caso di persistente inottemperanza

Le spese seguono la soccombenza, tenuto conto dell’identità e serialità delle questioni.

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