TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2020-09-22, n. 202003965
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Testo completo
Pubblicato il 22/09/2020
N. 03965/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02613/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2613 del 2014, proposto da
I S, rappresentata e difesa dagli avvocati G C e G A C, con domicilio eletto presso l’avvocato O A in N, viale Gramsci n.16;
contro
Comune di Cellole, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio eletto presso l’avvocato M R in N, via Camillo De Nardis, n. 10;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 2/urb del 14 febbraio 2014 notificata in data 3 marzo 2014 del Comune di Cellole, avente ad oggetto la demolizione delle opere edilizie abusive realizzate su area demaniale marittima;
- in parte qua della nota prot. n. 367 del 14 gennaio 2014 del Comune di Cellole;
in parte qua della comunicazione n. 1133 del 31 gennaio 2014 del Comando della Polizia del Comune di Cellole;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale;
- per l’accertamento del diritto del ricorrente al rilascio del permesso di costruire richiesto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cellole;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 giugno 2020 il dott. D D F;
Ritenuto che l’udienza si è svolta da remoto, ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n.18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e del D.P. n.14/2020/Sede, mediante l’utilizzo del software Microsoft Teams, individuato nelle indicazioni impartite dal Segretario Generale della G.A. e dal Servizio per l’Informatica della G.A;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 7 maggio 2014 e depositato il successivo 15 maggio, la sig.ra I S ha premesso di essere proprietaria dell’albergo denominato “Hotel La Baia” in Baia Domitia nel Comune di Cellole e di essere titolare di una concessione demaniale (n. 1 del 19 marzo 2013) sull’arenile confinante con la struttura alberghiera.
Al fine di dotare la struttura alberghiera di una piscina, la ricorrente trasmetteva al comune la relativa istanza per la realizzazione anche in forza della previsione di cui all’art. 1, co. 4, secondo cui fini al 31 dicembre 2013 “…sono ammesse, per i titolari di concessioni demaniali marittime, anche la realizzazione o il ripristino di piscine rimovibili purché integrate e coerenti con il contesto paesaggistico secondo la valutazione delle autorità preposte al vincolo ”
Ottenuto il Permesso di costruire, in prossimità della scadenza del titolo (al 31 dicembre 2013), la sig.ra S invitava il Comune a procedere al rinnovo del titolo, ma il Comune non riscontrava la richiesta e in data 3 marzo 2014 veniva notificato alla ricorrente l’ordine di demolizione.
In particolare il Comune di Cellole ha ordinato la rimozione della “piscina di facile rimozione, annessa alla struttura alberghiera Hotel della Baia, sita in Baia Domizia Sud e posizionata su suolo demaniale marittimo, autorizzata al mantenimento della stessa fino alla data del 31/12/2013”.
Avverso tale provvedimento la sig.ra S ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, proponendo i seguenti motivi di censura.
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990.
Secondo la ricorrente il provvedimento gravato si limita a richiamare il sopralluogo della Polizia Municipale senza indicare quali siano i motivi di diritto che hanno indotto l’Amministrazione a disporre la demolizione delle opere; senza considerare che la sig.ra S non sarebbe stata avvertita del detto sopralluogo.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990.
Sarebbe poi stata omessa, prosegue la ricorrente, la comunicazione di avvio del procedimento, impedendole, così, la partecipazione all’istruttoria.
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del c.p.a.
L’art. 29 prevede un termine per l’impugnazione di 60 giorni mentre il provvedimento impugnato indica il termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica dello stesso, in violazione della predetta norma.
IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per difetto dei presupposti; violazione del principio di buon andamento della P.A.
L’art. 31 dispone che l’ordine di demolizione debba essere eseguito entro 90 giorni dalla notifica del relativo provvedimento, mentre il provvedimento recava un termine di 30 giorni.
V) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 4, l.r. n. 10/2012; difetto di motivazione; eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta; violazione del principio di buon andamento della P.A.
L’ordine demolitorio avrebbe come presupposto la scadenza al 31 dicembre 2013 del titolo abilitativo precedente, ma la ricorrente adduce di aver invitato l’Amministrazione, prima della scadenza, a prorogare il titolo stesso. Ne consegue, prosegue parte attrice, che