TAR Bari, sez. I, sentenza 2013-10-09, n. 201301383

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2013-10-09, n. 201301383
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201301383
Data del deposito : 9 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00626/2013 REG.RIC.

N. 01383/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00626/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 626 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. L L, con domicilio presso Segreteria T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari;

contro

Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Bari, alla via Melo n. 97;

per l'ottemperanza al D.I. n. 2530 emesso in data 18 settembre 2012 dalla Sezione lavoro del Tribunale di Bari (rivalutazione dell’indennizzo percepito ai sensi dell’art. 2 della legge n. 210/1992);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti L L e Francescomassimo Manzari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con decreto n. 2530 emesso in data 18 settembre 2012, la Sezione lavoro del Tribunale di Bari, in accoglimento del ricorso monitorio proposto dall’odierno ricorrente, ingiungeva al Ministero della salute il pagamento della somma di €. 14.999,30, a titolo di rivalutazione dell’indennizzo percepito ai sensi dell’art. 2 della legge n. 210/1992, nonché la somma complessiva di €.595,00 , oltre accessori legge, per spese e competenze della procedura;
quest’ultima da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

Il decreto ingiuntivo veniva ritualmente notificato all’Amministrazione presso l’Avvocatura dello Stato in data 9 ottobre 2012 e, non essendo stato opposto, diveniva esecutivo con apposizione della relativa formula in data 6.12.2012.

Il Ministero non provvedeva al pagamento.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, giusta atto depositato in data 23 luglio 2013, chiedendo il rigetto del gravame.

La causa è stata trattenuta in decisione alla Camera di consiglio del 24.7.2013.

2.- E’ pacifico che l’azione di ottemperanza possa essere proposta per conseguire l’attuazione anche dei decreti ingiuntivi non opposti, essendo gli stessi equiparati alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario (cfr. art. 112, comma 2, lett. c) cod. proc. amm.).

Considerato pertanto che, nella specie, non risulta l’adempimento da parte del Ministero intimato al giudicato formatosi sul decreto in questione per mancata opposizione, la domanda va accolta, sebbene nei limiti della condanna contenuta nel decreto ingiuntivo di cui si chiede l’esecuzione, non estesa agli interessi e alla rivalutazione monetaria della somma liquidata.

Ed invero, nel giudizio di ottemperanza non può essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello affermato con il provvedimento giurisdizionale da eseguire poiché ciò ne rappresenterebbe un’integrazione.

Al Ministero della salute va, pertanto, ordinato di pagare €. 14.999,30 a titolo di rivalutazione dell’indennizzo percepito ai sensi dell’art. 2 della legge n. 210/1992, nonché €.595,00 per spese e competenze della procedura di cui al decreto ingiuntivo n. 2530/2012 del Tribunale civile di Bari, in favore –rispettivamente- dell’odierno ricorrente e del procuratore dichiaratosi anticipatario.

Va fissato il termine di sessanta giorni dalla notifica, o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza per il pagamento delle somme suindicate.

Per il caso di ulteriore inadempimento, il Collegio nomina quale Commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure, del Ministero della Salute, con facoltà di delega, il quale, dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni.

Il compenso spettante al Commissario, a carico dell’Amministrazione inadempiente, sarà liquidato su documentata istanza dell’interessato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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