TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2014-01-29, n. 201401101
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N. 01101/2014 REG.PROV.COLL.
N. 10002/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10002 del 2012, proposto da:
Soc Invicta Immobiliare Srl, rappresentato e difeso dagli avv. P C, F T, con domicilio eletto presso F T in Roma, largo Messico, 7;
contro
Roma Capitale - Municipio 6, rappresentato e difeso dall'avv. R M, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;
nei confronti di
C P, E V;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale del Dirigente della U.O.T. del Municipio VI del Comune di Roma n. 1159 del 11.7.2012 con la quale è stata disposta l’ingiunzione a rimuovere o demolire gli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati sull’immobile sito in Roma, via Grotta di Gregna n. 184, int. 9;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale - Municipio 6;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 la dott.ssa Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la determinazione dirigenziale del Dirigente della U.O.T. del Municipio VI del Comune di Roma n. 1159 del 11.7.2012 con la quale è stata disposta l’ingiunzione a rimuovere o demolire gli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati sull’immobile sito in Roma, via Grotta di Gregna n. 184, int. 9.
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto :
1). Violazione e falsa applicazione in combinato disposto degli artt. 29 e 31 DPR 380/2001 eccesso di potere per travisamento di circostanze di fatto e di diritto, difetto di presupposti, e ingiustizia manifesta;violazione e falsa applicazione art. 3 L. 241/90;motivazione errata travisata e carente.
In particolare, si tratta di <realizzazione di un angolo cottura;costruzione di un’area soppalcata>.
In data 11.11.2013 controparte ha depositato memoria.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
In particolare :
a). nella specie, il provvedimento impugnato è stato notificato sia ai signori Petricca Claudio e Vistola Eleonora (a cui Invicta Immobiliare srl aveva venduto, in data 28.12.2009, una porzione del fabbricato) che alla ricorrente;
b). come noto, l’ordine di demolizione deve essere rivolto nei confronti di chi abbia la disponibilità dell’opera, indipendentemente dal fatto che l’abbia concretamente realizzata, cosa che potrebbe rilevare sotto il profilo della responsabilità penale, ma non ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione;
c). come chiarito da controparte, nella memoria dell’11.11.2013, Invicta immobiliare srl figurava quale ex proprietaria dell’immobile oggetto del provvedimento (e, dunque, si riteneva responsabile dell’abuso);
d). l’arch. P (verificatore incaricato dal Tribunale) ha concluso che : <il soppalco risulta essere stato realizzato con strutture in legno con travi;e con tavolato superiore in legno;detto soppalco, pur non potendolo accertare direttamente attraverso indagini distruttive, risulta incastrato nelle murature perimetrali portanti;sotto il profilo strutturale si evidenzia che gli interventi di realizzazione dei solai in legno dell’intero edificio risultano essere stati realizzati nel corso della ristrutturazione generale dello stesso, con sostanziali interventi strutturali di consolidamento e risanamento conservativo, che hanno interessato sia le strutture originarie in fondazione che in elevazione;si rileva che detti solai in legno per la loro consistenza e configurazione statica, rispetto all’organismo edilizio assolvono una funzione collaborativa integrandosi funzionalmente nel sistema strutturale;la demolizione totale della struttura principale del solaio, cosi come incastrata nella muratura portante, comporterebbe quindi delle importanti criticità all’intero edificio, alterando gli equilibri di staticità>.
In sostanza, il Comune conclude che <la soc. Invicta ha di fatto realizzato il solaio del piano superiore senza peraltro denunciarlo nella DIA (altrimenti la stessa non sarebbe stata assentita posto che, di fatto, si è aumentata la superficie utile raddoppiata rispetto a quella originaria). Le travi del solaio, infatti, sono coeve con la procedura di ristrutturazione imputabile alla Invicta tanto da far constatare il fatto che queste sono incastrate nella struttura portante. Dopo di che altri abusi sono stati eseguiti dall’acquirente>.
In conclusione, stante la legittimità dell’operato della PA, la completezza dell’istruttoria svolta e l’adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato, il ricorso deve essere respinto.
Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico della soccombente.