TAR Bari, sez. II, sentenza 2009-07-28, n. 200901987

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2009-07-28, n. 200901987
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 200901987
Data del deposito : 28 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00173/2006 REG.RIC.

N. 01987/2009 REG.SEN.

N. 00173/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 173 del 2006, proposto da:
Sanseverino Agata, rappresentata e difesa dall'avv. L P, con domicilio eletto presso l’avv. L P in Bari, via Q. Sella, 120;

contro

Comune di Bari in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. A F e A V, con domicilio eletto presso l’avv. A V in Bari, c/o Avvocatura Comunale, in via P. Amedeo 26;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota del Comune di Bari, priva di data certa, Rif. prot. 168143 del 06.07.2005 della Ripartizione qualità edilizia e trasformazione del territorio, ad oggetto “Istanza di condono edilizio ex L. 724/94 n. 3892 del 07.03.1995 a nome Sanseverino Agata –Diniego”;

della sottostante nota dirigenziale prot. 168143 del 06.07.2005;

di ogni atto presupposto e/o connesso, in quanto lesivo, ancorché ignoto.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 09/07/2009 la dott. F P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in esame la ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Bari ha respinto la richiesta di condono presentata il 7.3.1995 per il manufatto (capannone per uso agricolo di un unico piano) realizzato sul terreno di sua proprietà.

Il Comune ha motivato il diniego rilevando che l’intervento insiste su zona destinata ad attività primaria di tipo B, assoggettata al vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi dell’art. 51 L.R. 56/80, dell’art. 33 della L. 47/85 e dell’art. 3 punto 3.08.4 sub 4.1 del P.U.T.T./P.

A sostegno del ricorso sono stati dedotti come motivi di impugnazione la violazione dell’art. 2 L. 241/90 in relazione alla L. 47/85 e alla L. 431/85, la violazione ed erronea applicazione del P.U.T.T./P. della Regione Puglia, la violazione della legislazione statale e regionale in materia di tutela del paesaggio, l’eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, carente motivazione, erronea presupposizione e travisamento delle risultanze documentali e di fatto, non avendo il Comune previamente acquisito il parere di compatibilità paesaggistica e non essendo il terreno in questione compreso in alcuno dei decreti applicativi della L. 431/85, impositivi dei vincoli c.d. “galassini”;
inoltre l’immobile non ricadrebbe, come sostenuto dall’amministrazione comunale, nell’area cosiddetta di pertinenza ai fini dell’applicazione delle citate disposizioni del P.U.T.T./P, ma sul ciglio della lama “baronali” e quindi all’interno dell’area annessa ;
in ogni caso la costruzione sarebbe preesistente rispetto all’approvazione del P.U.T.T./P., essendo stata ultimata nel 1985.

Si è costituito il Comune di Bari chiedendo il rigetto del ricorso.

All’esito della pubblica udienza del 9.7.2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

L’impugnazione è infatti incentrata sulla insussistenza, nell’area in cui insiste il manufatto abusivo, dei vincoli di cui alla L. 431/85 e al P.U.T.T./P , e comunque sulla preesistenza della costruzione rispetto all’approvazione della disciplina della Legge Galasso e del piano territoriale.

Al riguardo deve rilevarsi, in primo luogo, che la ricorrente non ha offerto alcuna dimostrazione di tale ultimo assunto: nel ricorso viene infatti dichiarato che l’opera è stata ultimata nel marzo 1985, ma la circostanza non trova supporto probatorio non essendo stata prodotta alcuna documentazione al riguardo;
né soccorre in tal senso l’istanza di condono, che risale invece ad oltre dieci anni dopo (1995).

In ogni caso va anche osservato, in merito, che il provvedimento impugnato fa correttamente riferimento al vincolo posto dalla L. 56/80;
il vincolo concernente l’area di 200 metri dall’alveo del fiume è stato imposto infatti, nella regione Puglia, già con l’art. 51 lett. H della legge citata, che testualmente dispone : “h) è vietata qualsiasi opera di edificazione all' interno della fascia di 200 metri dalla battigia delle coste dei laghi, dei fiumi, delle gravine”;
tale vincolo sarebbe quindi preesistente anche rispetto alla asserita ma non dimostrata datazione dell’intervento al marzo 1985.

Peraltro i termini “lama o gravina” (la legge regionale n. 30/90 accomuna le due parole - cfr. art. 1, comma 1 lett. C ) indicano l’alveo torrentizio interessato da acque di precipitazione meteorica, e risultano quindi senza dubbio da ricomprendere nell’ambito della categoria “torrenti”, sottoposta al vincolo paesaggistico fin dall’art. 82, comma 5 lett. c) dpr n. 616/77, così come introdotta dall’art. 1 d.l. 27 giugno 1985 n. 312, convertito con l. 8 agosto n. 431 mentre, sotto il profilo della legislazione regionale, le gravine e le lame sono, come detto, tutelate con vincolo di inedificabilità dall’art. 51, lettera h, della l.r. n. 56/80 dettata in tema di tutela ed uso del territorio.

Successivamente è intervenuta la l.r. n. 30/90 con la quale la Regione Puglia, nell’ambito della sua potestà legislativa concorrente, ha provveduto a tutelare quali aree di particolare interesse ambientale paesaggistico “le gravine o lame”.

È quindi indubbio che al momento dell’atto gravato, del 6.7.2005, il vincolo fosse sussistente.

E in proposito va richiamata la giurisprudenza amministrativa ormai consolidata secondo la quale l'obbligo di pronuncia da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione alla esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall'epoca d'introduzione del vincolo. E appare altresì evidente che tale valutazione corrisponde alla esigenza di vagliare l'attuale compatibilità, con il vincolo, dei manufatti realizzati abusivamente (C.S., A.P., sentenza n. 20/1999, 22 dicembre 1994 n. 1574).

Di conseguenza l’amministrazione ha correttamente respinto l’istanza di condono sulla base del vincolo di inedificabilità assoluta insistente nell’area, con conseguente reiezione del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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