TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-03-06, n. 202300330

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-03-06, n. 202300330
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202300330
Data del deposito : 6 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/03/2023

N. 00330/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01096/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1096 del 2022, proposto da
A V I, rappresentato e difeso dagli avvocati A G, C D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

del decreto n. 2036/2019 della Corte d'Appello di Catanzaro sul procedimento numero R.C.C 1043/2019 VG ed avente ad oggetto la domanda di equa riparazione ex lege 89/2001.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2023 il dott. D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato :

- che parte ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione da parte dell’Amministrazione intimata del titolo meglio indicato in epigrafe emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro, ex art. 3 l. n. 89/2001 recante condanna a pagare a titolo di equo indennizzo per irragionevole durata del processo, la somma di € 2.500,00, oltre gli interessi dalla data del deposito del ricorso al soddisfo, nonchè per l’ulteriore condanna al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 114 lett. e) c.p.a. per il successivo ritardo;

- che il Ministero della Giustizia, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito;

Considerato :

- che tale decreto ha autorità di cosa giudicata (v. attestazione depositata) ed è stato ritualmente notificato all’Amministrazione;

- che il Tar, rivedendo la propria precedente giurisprudenza, ritiene per le ottemperanze ai decreti della Corte di Appello ex l.n. 89/2001 non più dovuti la notificazione del titolo esecutivo ed il decorso del relativo termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 (v. Consiglio di Stato n. 1423/2021);

- che il creditore ha inviato alla resistente la richiesta di pagamento di cui all’art. 5 sexies l. n. 89/2001 e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi 6 mesi;

- che la P.A. non ha dato prova, come era suo onere (v. per tutte, Cass. SS.UU. n. 13.533/2001), di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;

- che, pertanto, sussistono tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a., limitatamente alle spettanze riconosciute alla ricorrente e con esclusione delle spese processuali soggette a distrazione in favore di difensore che non ha agito in proprio nel presente giudizio;

- che, per quanto concerne la ulteriore domanda di condanna ex art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., deve riconoscersene l’ammissibilità anche nelle ipotesi, come quella in esame, in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro (v. dapprima Cons. St. Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e di seguito l’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a. per come novellato dal comma 781 dell’art. 1 Legge n. 208/2015);

- che, non sussistendo iniquità o altre cause ostative, possa essere riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali la somma che l’amministrazione dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora, per ogni mese (o frazione di mese), e ciò in aggiunta – stante il carattere sanzionatorio dell’istituto - agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna;

- che tale ulteriore importo vada corrisposto a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza (v. art. 114 co. 4 lett. e), e sino all’adempimento spontaneo da parte del Ministero o, in mancanza, sino alla data dell’insediamento del Commissario ad acta , per effetto del quale la p.a. sostituita perde il potere di eseguire il giudicato (v. T.A.R. Roma, sez. II, 10/5/2017, n. 5621;
T.A.R., Trento, sez. I, 9/10/2018, n. 202;
T.A.R., Napoli, sez. VII, 21/1/2019, n. 298);

- che in ordine alla domanda sugli interessi, posto che nulla ha previsto il titolo, devono dirsi dovuti gli interessi corrispettivi da computarsi al saggio legale ai sensi dell’art. 1282 c.c. con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 21 aprile 1999, n. 3944;
Cass. Civ., Sez. I, 11 dicembre 1990, n. 11786);

Ritenuto , pertanto:

-  di dover dichiarare l'obbligo dell’amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo limitatamente alle spettanze in favore della ricorrente, nel termine di giorni 30 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza;

- di dover nominare, in caso di inutile scadenza di tale termine, quale Commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, il quale, su istanza di parte, entro 90 giorni dalla scadenza del termine precedente e senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5 sexies l. 24 marzo 2001, n. 89, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente;

- di accogliere la domanda ex art. 114 c.p.a. nei termini di cui in dispositivo;

Ritenuto , ancora, che:

- che le spese del presente giudizio vadano poste a carico della P.A. resistente, nella misura liquidata in dispositivo d’ufficio sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per l'esecuzione mobiliare (fattispecie maggiormente affine a quella oggetto di giudizio, non espressamente disciplinata, v. Consiglio di Stato, sentenza 25/03/2016, n. 1247), tenuto conto della semplicità e serialità della materia, con distrazione in favore del difensore;

- in caso di mancata refusione delle spese del presente giudizio di ottemperanza da parte dell’amministrazione soccombente, nel medesimo termine di giorni 30 concesso per il pagamento degli importi per cui è stato promosso il ricorso, al pagamento delle suddette spese provvederà il Commissario nominato con la presente sentenza, in quanto: a) nel silenzio del codice di rito sulle modalità di corresponsione delle spese liquidate nella sentenze di ottemperanza, deve trovare applicazione il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive; b) ragioni di economia processuale impongono di adottare un approccio che eviti, in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, un secondo giudizio di ottemperanza, con conseguente spreco di attività giurisdizionale; c) la completa attuazione del dictum di ottemperanza, anche in punto di sue spese, consente in unica battuta la completa definizione della res contenziosa  così prevenendo, secondo il principio del buon andamento, l’ulteriore utilizzo di attività e risorse dell’amministrazione per riparare alla medesima vicenda di inadempimento; d) nel procedimento di espropriazione forzata, che con il giudizio di ottemperanza per crediti riconosciuti dal giudice civile condivide le finalità, l’art. 95 c.p.c. precisa che le spese gravano sul debitore, mentre l’art. 510 c.p.c. stabilisce che esse, liquidate dal giudice dell’esecuzione, vengono soddisfatte con la distribuzione del ricavato della vendita, peraltro in prededuzione, godendo dei privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 c.c.;

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