TAR Salerno, sez. I, sentenza 2021-07-27, n. 202101839
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Testo completo
Pubblicato il 27/07/2021
N. 01839/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01323/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1323 del 2018, proposto da Federfarma Salerno, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Salerno in persona dei legali rappresentanti pro tempore , dott. Ferdinando RI, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Accarino, Antonella Villani, Paolo Accarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Accarino in Cava Dei Tirreni, via G. Accarino n. 5;
contro
Comune di Torraca, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Assunta Mitidieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sindaco del Comune di Torraca, in qualità di ufficiale di Governo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
NA AR non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) dell'ordinanza del Sindaco di Torraca n. 10/2018 prot. 1670 del 23.05.2018;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torraca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2021 il dott. Raffaele Esposito e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale, mediante collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Federfarma Salerno, l’Ordine dei Farmacisti della Provincia Salerno e il dott. Ferdinando RI, rispettivamente in qualità di associazione dei titolari delle farmacie private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale della Provincia di Salerno preposta alla cura degli interessi degli iscritti nei confronti di enti pubblici e privati, di Ente pubblico di rappresentanza di tutti farmacisti iscritti all’albo e di controllo sulla correttezza dell’attività professionale degli iscritti e di titolare della farmacia rurale di Tortorella (SA) quale esercizio che dista 4,3 Km da quello di Torraca, ricorrono avverso il provvedimento indicato in epigrafe, lamentando la violazione della disciplina di riferimento.
2. I ricorrenti premettono che la Regione Campania ha:
- bandito il concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare, da conferire al privato esercizio (decreto dirigenziale n. 13 del 6 febbraio 2009, rettificato con decreto dirigenziale n. 17 del 17 febbraio 2009, pubblicato sul BURC n. 18 del 16 marzo 2009);
- approvato la relativa graduatoria (decreto dirigenziale n. 108 del 18 marzo 2016, pubblicato sul BURC n. 18 del 21 marzo 2016, rettificata con successivo decreto dirigenziale n. 363 del 30 dicembre 2016 e aggiornata all’esito del primo e del secondo interpello con decreto dirigenziale n. 96 dell’11 agosto 2017, pubblicato sul BURC n. 63 del 14 agosto 2017) avente validità quadriennale;
- pubblicato l’elenco delle sedi farmaceutiche disponibili (decreto dirigenziale n. 75 del 18 marzo 2015, pubblicato sul BURC n. 20 del 23 marzo 2015) ed effettuata la ricognizione delle sedi farmaceutiche disponibili all’esito del concorso (decreto dirigenziale n. 77 del 31 gennaio 2017, pubblicato sul BURC n. 12 del 6 febbraio 2017).
3. Espongono i ricorrenti che il 20 aprile 2018 Il sindaco del Comune di Torraca ha avuto notizia della rinuncia alla sede farmaceutica da parte della precedente titolare (risultata assegnataria di altra sede in Parma), poi autorizzata dalla Regione Campania alla gestione provvisoria fino al 31 maggio 2018.
L’8 maggio 2018 il dott. RI ha manifestato la propria disponibilità a gestire un dispensario farmaceutico nel medesimo Comune, secondo gli orari previsti dalle norme regionali.
La gestione provvisoria della precedente titolare dell’esercizio farmaceutico si è anticipatamente conclusa il 19 maggio 2018, come da comunicazione del 16 maggio 2018.
Il 18 maggio 2018, il Comune ha chiesto alla Regione Campania l’autorizzazione ad adottare un’ordinanza contingibile urgente per la disciplina del servizio farmaceutico nelle more dell’affidamento definitivo da parte della medesima; il successivo 23 maggio la Regione ha trasmesso il provvedimento con cui, preso atto della chiusura della farmacia, è stata dichiarata la vacanza della sede.
In pari data, la dott.ssa AR ha dichiarato la propria disponibilità alla gestione della farmacia.
4. Il Sindaco del Comune di Torraca ha quindi adottato l’ordinanza contingibile urgente n. 1670 del 23 maggio 2018, impugnata con l’odierno ricorso; tale ordinanza affida la gestione della farmacia e l’erogazione del servizio farmaceutico alla dott.ssa AR (già collaboratrice della medesima farmacia), “con le medesime modalità finora attuate da farmacia e nel rispetto degli stessi orari”, “in via del tutto eccezionale e temporanea, per il tempo strettamente necessario per il completamento della procedura per l’affidamento della farmacia in gestione provvisoria o a titolo definitivo all’avente diritto”; l’ordinanza considera le esigenze della popolazione del comune di circa 1251 residenti, per la quasi totalità a basso reddito, con la rilevante presenza di soggetti in età avanzata e con mobilità fortemente limitata anche per la carenza dei mezzi di trasporto pubblico locale e delle cattive condizioni delle vie di comunicazione e pertanto necessitante di un presidio di erogazione dell’assistenza farmaceutica con caratteristiche di completezza delle dotazioni e di svolgimento del servizio: di conseguenza la chiusura dell’unica farmacia operante genererebbe grave rischio per la salute dei cittadini e gravissimo disagio con possibile turbativa dell’ordine pubblico; al medesimo fine, l’istituzione di un dispensario farmaceutico si rivela insufficiente ad assicurare una adeguata assistenza farmaceutica, disponendo dei soli medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati, non essendo tenuto ad osservare gli orari minimi di apertura fissati dalla legge regionale né ad effettuare i turni previsti dalla medesima legge per assicurare il servizio ininterrotto diurno, festivo e notturno; si osserva poi che la farmacia costituisce presidio essenziale e, nei piccoli centri, primo se non unico punto di riferimento socio-sanitario, con la conseguente necessità e urgenza di provvedere al fine di assicurare il servizio fondamentale.
L’ordinanza considera peraltro che la SP 16 in entrambe le direzioni Sapri e Tortorella, sedi delle farmacie più vicine, è chiusa al traffico perché interessata lavori di ripristino dovuti alle numerose frane.
5. La citata ordinanza è stata altresì trasmessa alla Regione Campania – UOD Politiche del Farmaco, che non risulta abbia adottato ulteriori provvedimenti.
6. Con ricorso notificato il 20 luglio 2018 e depositato il 12 settembre 2018, i ricorrenti deducono:
- con il primo motivo di ricorso, l’insussistenza dei presupposti di contingibilità e urgenza in quanto il Comune ha avuto contezza della cessazione dell’esercizio farmaceutico già dal 20 aprile 2018 e non ha valutato la possibilità di fronteggiare la situazione con gli strumenti ordinariamente previsti;
- con il secondo motivo di ricorso, la violazione dell’art. 1, comma 2, della legge n. 48/1990 e dell’art. 2, comma 2, della legge n. 389/1999, dell’art. 129 del Regio decreto n. 1265/1934 nonché dell’art. 48, comma 29, del d.l. n. 269/2003, che impongono l’utilizzo della graduatoria formulata all’esito del concorso unico regionale per il conferimento delle sedi farmaceutiche divenute disponibili, anche ai fini della gestione provvisoria di farmacie urbane o rurali, con la conseguenza che la sede di Torraca avrebbe dovuto essere assegnata dalla Regione mediante interpello dei candidati idonei presenti nell’ambito della citata graduatoria regionale. La Regione peraltro non ha aderito all’iniziativa del Comune di provvedere la designazione mediante ordinanza contingibile e urgente che ha assegnato la gestione della citata farmacia a un soggetto non presente in graduatoria, avvantaggiato in danno degli idonei ivi indicati;
- con il terzo motivo di ricorso, la violazione dei principi di pubblicità e trasparenza in quanto il Comune non ha reso nota l’intenzione di affidare la gestione dell’esercizio farmaceutico e non ha quindi dato la possibilità agli interessati di manifestare la propria disponibilità, considerato che l’ordinanza non si sottrae ai principi di imparzialità dell’azione amministrativa;
- con il quarto motivo di ricorso, la piena equiparabilità tra farmacia e dispensario farmaceutico nel fornire una adeguata assistenza farmaceutica alla popolazione locale. L’art. 1, comma 54, della legge regionale n. 5/2013 affida al Comune il rilascio dell’autorizzazione all’apertura del dispensario farmaceutico e l’art. 1 della legge n. 221/1968 consente di istituire il dispensario farmaceutico laddove non sia aperta la farmacia prevista in pianta organica.
7. Non si è costituita la dott.ssa AR, controinteressata.
8. Il Comune, costituitosi, contesta la legittimazione e l’interesse dei ricorrenti e deduce argomenti a sostegno dell’infondatezza del ricorso; evidenzia inoltre che, a seguito dell’adozione dell’ordinanza, il Comune ha provveduto a