TAR Perugia, sez. I, sentenza 2023-05-10, n. 202300279

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2023-05-10, n. 202300279
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202300279
Data del deposito : 10 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/05/2023

N. 00279/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00040/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 40 del 2021, proposto da Società Vigi di Padovini Angelo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A F, M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Sellano, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in in Perugia, via degli Offici, 14;

per l’annullamento

- del provvedimento del Comune di Sellano di diniego di autorizzazione paesaggistica prot. n. 5333 del 16.11.2020, adottato nell’ambito procedimento di permesso di costruire in sanatoria, promosso ai sensi dell'art. 66 della legge regionale n. 11/2005 e avente ad oggetto l’immobile produttivo sito in Loc. Molino, Foglio n. 43, part. n. 510;

- della nota prot. MIBACT n. 16806 del 27.10.2020 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria, Direzione Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, con il quale è stato reso parere negativo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica richiesta;

- del preavviso di parere negativo di cui alla nota prot. MIBACT n. 13331 del 28.08.2020, adottato ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990 dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria, Direzione Archeologia, Belle Arti e Paesaggio;

- di ogni altro atto o provvedimento ad essi presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2023 il dott. E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del provvedimento con cui il Comune di Sellano ha negato alla società odierna ricorrente l’autorizzazione paesaggistica nell’ambito di un procedimento di permesso a costruire in sanatoria, sulla base del parere negativo della Soprintendenza parimenti impugnato.

Il procedimento amministrativo era stato attivato per ottenere, ai sensi dell’art. 66 della legge regionale n. 11/2005, la sanatoria di un edificio realizzato per far fronte all’emergenza post sismica e ricompreso dal Comune di Sellano nell’elenco degli edifici non conformi agli strumenti urbanistici vigenti e dunque da sottoporre ad apposita verifica.

L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi:

I. Falsa e/o erronea applicazione degli artt. 142, comma 1, lett. c), e 146 del D.lgs. n. 42/2004. Falsa e/o erronea applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione e per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per irragionevolezza e disparità di trattamento .

Il provvedimento gravato si appaleserebbe viziato laddove si riporta alla motivazione contenuta nel parere reso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, le cui statuizioni sono state richiamate con motivazione per relationem .

La motivazione posta a corredo del parere negativo, così come richiamata nel successivo provvedimento definitivo di diniego, si fonderebbe infatti sulla posizione del fabbricato “eccessivamente a ridosso del fiume Vigi” , considerata tale da modificare “in maniera significativa l’immagine dell’area” , a prescindere, quindi, dalle sue caratteristiche costitutive, tipologiche e dimensionali.

II. Eccesso di potere per difetto di proporzionalità. Eccesso di potere per difetto di motivazione con riferimento alle opere di mitigazione proposte .

Il parere della Soprintendenza si appaleserebbe viziato laddove si limita ad affermare, in modo tranchant e senza ulteriori precisazioni, che la collocazione del manufatto a ridosso del fiume impedisce di valutare la possibilità stessa di minimizzarne l’impatto ambientale mediante gli interventi proposti, così imponendone, di fatto, la demolizione.

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso, contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento degli atti impugnati.

All’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2023 la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Dalla planimetria e dai rilievi fotografici agli atti di causa emerge infatti la collocazione del manufatto de quo a ridosso del fiume Vigi, a tratti a distanza inferiore ai 10 metri, distanza minima di inedificabilità, con conseguente alterazione della piccola gola e dell’argine del fiume.

Di tali circostanze è stato dato puntuale riscontro nel parere impugnato, che nel definire il manufatto quale “elemento di alterazione del paesaggio, in quanto costruito a ridosso del fiume Vigi…” , la cui “…significativa volumetria, rapportata alla stretta gola, modifica in maniera significativa l’immagine dell’area che prima della delocalizzazione si presentava come un semplice pianoro, spazio di naturale esondazione del fiume, privo di costruzioni” , ha compiutamente motivato in ordine alle ragioni del contrasto della denegata sanatoria rispetto ai valori paesaggistici presenti in loco, in ossequio alla consolidata giurisprudenza secondo cui il diniego dell’autorizzazione paesaggistica “deve contenere una sufficiente esternazione delle peculiari ragioni per le quali si ritiene che un’opera non sia idonea a inserirsi nell'ambiente, attraverso l’esame delle sue caratteristiche concrete e l'analitica individuazione degli elementi di contrasto con il vincolo da tutelare” (T.A.R. Toscana, sez. III, 22 agosto 2019, n. 1204).

Appare pertanto evidente la piena legittimità del provvedimento impugnato, prevedendo del resto la valutazione di verifica sugli edifici costruiti in emergenza sismica, così come disciplinata dall’art. 66 della legge regionale n. 11/2005, la necessità (lett. b) di “rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, ambientale geologico, idrogeologico sismico ed igienico-sanitario, acquisendo il parere favorevole degli organi preposti alla loro tutela” .

Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

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