TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2012-05-11, n. 201200475

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2012-05-11, n. 201200475
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201200475
Data del deposito : 11 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00055/2012 REG.RIC.

N. 00475/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00055/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 55 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-,
-OMISSIS-,
-OMISSIS-,
-OMISSIS-,
-OMISSIS-,
-OMISSIS-,
-OMISSIS-,
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-OMISSIS-,
-OMISSIS-,
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Andreozzi, Riccardo Caboni e Giulia Andreozzi, con domicilio eletto presso avv. Giuseppe Andreozzi in Cagliari, via Gianturco N.4;

contro

REGIONE SARDEGNA, rappresentata e difesa dagli avv. Patrizia Angius, Floriana Isola, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento N.69;

per l'annullamento

- della delibera n. 46/50 del 16.11.2011 emessa dalla RAS avente ad oggetto la legge n. 162/1998 sul fondo per la non autosufficienza in favore delle persone con grave disabilità, programma 2011 da attuarsi nel 2012 (riduzione del finanziamento in base al reddito ISEE del nucleo familiare);

- di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sardegna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2012 il Consigliere dott. G F e uditi per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Andreozzi, Riccardo Caboni e Giulia Andreozzi per i ricorrenti e Patrizia Angius e Floriana Isola per la Regione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Giunta Regionale con la delibera qui impugnata, n. 46/50 del 16.11.2011, ha approvato il seguente atto:

“L. n. 162/1998. Fondo per la non autosufficienza: Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. <Criteri per la predisposizione e l’erogazione dei finanziamenti. Programma 2011 da attuarsi nell’anno 2012>”.

In parte sono stati modificati ed in parte sono stati confermati “i criteri” contenuti nella delibera dell’anno precedente (G.R. 45/18 del 21.12.2010, riferita ai piani programmati nel 2010, da attuarsi nel 2011).

In particolare, per quanto qui interessa, per i Piani annuali da attuarsi nel 2012 è stata disposta la conferma della rilevanza del reddito ISEE del “nucleo familiare”, anziché del “singolo assistito”.

**

Con ricorso notificato il 17.1.2012 e depositato il 27.1, molti genitori di disabili gravi minori e alcuni adulti disabili gravi in proprio (complessivamente 30 soggetti interessati), hanno impugnato la delibera n. 46/50 del 16.11.2011, nella parte in cui ha ritenuto di “confermare l’applicazione della Tabella B di riduzione del finanziamento in base al reddito ISEE del nucleo familiare (per il Programma da realizzarsi nel 2012). Veniva cioè rinviata l’applicazione della Tabella C di compartecipazione al costo delle prestazioni sulla base della “capacità economica” del beneficiario ad una generale rivisitazione dei criteri di finanziamento dei Piani personalizzati di cui alla L. 162/1998.

In sostanza, per l’anno 2012, è stata disposta l’applicazione del criterio introdotto per l’anno precedente 2011 (con la delibera n. 45/18 del 21.12.2010 –impugnata da molti in via straordinaria-). In tal modo si determina una riduzione del finanziamento che sarebbe spettato secondo il diverso criterio (ISEE del solo assistito). La riduzione opera, in particolare, qualora il “nucleo familiare” abbia un reddito di oltre 9.000 euro (secondo i criteri fissati alla Tabella B dell’allegato A, pag. 11).

Con il ricorso giurisdizionale sono state formulate le seguenti censure:

violazione e falsa applicazione di legge: artt. 3, 38, 57 e 117, comma 2, lett. m della Costituzione;
violazione dei diritti di uguaglianza, non discriminazione, all’educazione, istruzione, integrazione e alla salute – violazione di legge: L. 18/2009 di ratifica della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità – per violazione dei principi di autonomia, indipendenza e non discriminazione dei disabili – violazione e falsa applicazione di legge: art. 3, comma 2 ter, del D. Lgs. 109/1998;
L. n. 162/1998 modificativa della L. 104/1992;
art. 39, comma 2, lett. 1 bis;
L. 328/2000 artt. 22 e 25;
LR sarda 23/2005 art. 30 lett. g: diritto a prestazioni per l’inserimento e l’integrazione sociale di persone con disabilità fisica e psichica in attuazione della L. 104/1992 – eccesso di potere: contraddittorietà tra atti della PA, ingiustizia manifesta.

E’ stata, inoltre, formulata in ricorso richiesta risarcitoria.

Si è costituita la Regione che ha sostenuto l’inapplicabilità della norma invocata (in particolare art. 3 comma 2 ter del D. Lgs. 109/98) e chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 61 del 8.2.2012 la domanda cautelare è stata accolta, con la seguente motivazione:

“Ritenuto che appare congruo il riferimento al reddito ISEE “individuale” (cioè del singolo soggetto disabile) e non al reddito del nucleo familiare (come stabilito nella delibera impugnata), trattandosi di prestazioni miste sociali ed assistenziali;

considerato che la riduzione prevista nella quantificazione del finanziamento appare in conflitto con la previsione contenuta nell’art. 27 2° comma della LR 23/2005, che stabilisce che la compartecipazione alla spesa è determinata sulla base della valutazione della situazione economica degli “aventi diritto”;

con sospensione della delibera della GR 46/59 del 2011, in parte qua (riduzione del finanziamento rapportato al reddito ISEE del nucleo familiare, anziché del solo assistito) e con fissazione dell'udienza pubblica al 9 maggio 2012.

Con memorie e repliche le parti hanno insistito nelle rispettive posizioni .

In particolare la Regione ha sollevato una serie di eccezioni in rito (di inammissibilità del ricorso) .

All’udienza del 9 maggio 2012 il ricorso, dopo discussione, è stato spedito in decisione.

DIRITTO

RITO-ECCEZIONI RAS

Preliminarmente vanno esaminate le molteplici eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione Sardegna.

1)MANCATA LESIVITA’ DIRETTA dell’ATTO GENERALE

L’eccezione di non immediata lesività della delibera che definisce “i criteri applicativi” va respinta.

I ricorrenti hanno impugnato il criterio che sarebbe poi (doverosamente) stato applicato in sede di elaborazione di “Piani personalizzati”, quindi come tale sicuramente lesivo, dovendo i secondi necessariamente adeguarsi al primo. I Piani costituiscono mera attuazione (dei criteri regionali stabiliti) e vengono elaborati da un sistema informatico, senza alcuna discrezionalità o possibilità di difforme applicazione.

Correttamente quindi l’impugnazione è stata anticipata contro l’atto di Giunta che ha imposto il criterio ampliativo (della base di riferimento ) del reddito e riduttivo del finanziamento spettante al singolo handicappato grave.

2)PRECEDENTI IMPUGNAZIONI

L’ esperita impugnazione, solo da parte di alcuni ricorrenti, avverso la delibera GR (21.12.2010 ) riferita all’anno precedente (2011), con ricorso straordinario, non è elemento che assume rilievo per definire l’ammissibilità/inammissibilità dell’odierna impugnazione.

Sussiste piena legittimazione all’impugnazione autonoma della nuova delibera da parte di tutti coloro che, anno per anno, subiscono gli effetti lesivi in relazione al proprio Piano personalizzato annuale (salvi effetti di giudicato sulla medesima questione di principio, qui non riscontrabile).

La controversia ora in esame si riferisce al Programma 2011 da attuarsi nell’anno 2012 (disciplinato con la delibera 16.11.2011, oggetto dell’odierno ricorso).

L’impugnazione può essere formulata sia da coloro che avevano già impugnato la delibera della GR riferita all’anno precedente (2011), sia da soggetti nuovi per il programma 2012, non potendo ritenersi sussistenti comportamenti acquiescenti (passati) rispetto a provvedimenti futuri, al tempo non ancora adottati. Eventuali accettazioni/acquiescenze poteva essere compiute per l’anno di riferimento (2011), ma non anche per gli anni futuri.

Contro il nuovo atto (per i Piani da attuarsi e da finanziarsi nel 2012) è assicurata tutela giurisdizionale a tutti coloro che vengono incisi con la definizione di criteri, per l’anno 2012, (innovativi o confermativi, rispetto agli anni precedenti) lesivi delle proprie posizioni.

3)RICORSO COLLETTIVO

Non sussiste l’inammissibilità contestata essendo le posizioni sostanzialmente omogenee e portatrici del medesimo interesse ad affermare un determinato principio (“ISEE esclusivo del beneficiario” e non esteso al “nucleo familiare”).

Non sussistono ruoli in conflitto essendo tutti i ricorrenti in posizione di handicap “grave” riconosciuto (ex art. 3 comma 2 ter 109/1998) e come tali in uno “status” idoneo per richiedere l’applicazione del peculiare trattamento privilegiato/derogatorio in materia di ISEE (del solo beneficiario e non del nucleo familiare).

L’art. 3 comma 3 L. 104/1992 definisce l’handicap grave quando è “necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale”.

La previsione di eventuali future “revisioni” (nel certificato sanitario di attestazione/riconoscimento dell’handicap grave) non modifica il giudizio espresso, che rimane (fino alla revisione) formulato in termini di riconosciuta “gravità”.

4)D.L. 201/2011

L’invocata normativa sopravvenuta (art. 5 del D.L. 201/2011, in materia di ISEE), non è applicabile alla fattispecie in esame, in quanto ancora da attuarsi tramite DPCM (non ancora adottato), e comunque applicabile dall’ 1.1.2013 .

Tale norma (di futura emanazione) non assume quindi rilevanza nella controversia in esame, riferita ai Piani da attuarsi e da finanziarsi nell’anno 2012.

***

MERITO

Nel merito la questione si concentra, in sostanza, nella contestazione della scelta della RAS di “ridurre” il finanziamento in base al reddito ISEE del “nucleo familiare” del disabile, con percentuale progressiva, anziché assumere come parametro di riferimento esclusivamente il “reddito individuale” proprio dell’assistito.

ESAME PRESUPPOSTI per l’applicazione del REGIME DEROGATORIO – PROFILO SOGGETTIVO.

La L. 162 21.5.1998 rubricata “Modifiche alla l. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave” definisce all’art. 3 i “soggetti aventi diritto”.

Al primo comma definisce l’ <handicap ordinario>:

“È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”;

al terzo comma definisce l’ <handicap “grave”>
:

“ Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. “Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

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