TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-11-13, n. 202302533

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-11-13, n. 202302533
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202302533
Data del deposito : 13 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/11/2023

N. 02533/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00176/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 176 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Territoriale del Governo Avellino e Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so V Emanuele, 58;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

per quanto riguarda il ricorso introduttivo,

a – del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale il Prefetto di Avellino ha rassegnato una informativa antimafia ostativa, ai sensi degli artt. 84 e ss. D.Lgs 159/2011;

b – ove e per quanto occorra, della nota del -OMISSIS- di trasmissione dell’informativa interdittiva sub a);

c – dei verbali del GIA del -OMISSIS- OMISSIS-OMISSIS-OMISSIS-e -OMISSIS-;

d – degli atti istruttori delle Forze di Polizia e degli altri organi di PS, non conosciuti e, precisamente:

d1 - delle note della Questura di Avellino prot.-OMISSIS-;

d2 – della nota della DIA di Napoli prot.-OMISSIS-;

d3 – della nota dei Carabinieri di Avellino n.-OMISSIS-

d4 – delle note dei Carabinieri Gruppo di-OMISSIS-;

e – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali;

per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:

f – del decreto dirigenziale n.-OMISSIS- (notificato con nota prot. -OMISSIS-), a firma del Dirigente dell’Unità 3 Operativa – -OMISSIS-, Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Servizio Territoriale Provinciale Avellino, nella parte in cui ha disposto la revoca del contributo PSR Campania 2014/2020 – Misura 4 – Tipologia d’Intervento 4.1.2. concesso per la realizzazione di “Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l’inserimento di giovani agricoltori qualificati”, in favore della -OMISSIS-, in ragione di una sopravvenuta informativa antimafia interdittiva, con richiesta di restituzione dell’importo totale del contributo di euro 67.433,76;

g - del decreto dirigenziale n.-OMISSIS-(notificato con nota prot. -OMISSIS-), a firma del Dirigente dell’Unità Operativa – -OMISSIS-, Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Servizio Territoriale Provinciale Avellino, nella parte in cui ha disposto la revoca del finanziamento PSR Campania 2014/2020 – Misura 6 – Tipologia d’Intervento 6.1.1. concesso quale “Riconoscimento del premio per i giovani agricoltori che la prima volta si insediano come capo azienda agricola”, in favore della -OMISSIS-, in ragione di una sopravvenuta informativa antimafia interdittiva, con richiesta di restituzione dell’importo totale del contributo di euro 50.000,00;

h – ove e per quanto occorra, delle richieste bonarie di restituzione, prot. -OMISSIS- e prot. -OMISSIS-, a firma del Dirigente dell’Unità Operativa e del Responsabile Esecuzione Pagamenti della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Servizio Territoriale Provinciale Avellino, con le quali viene richiesta la restituzione delle somme di cui ai decreti dirigenziali sub f) e g);

i – di ogni altro atto collegato, connesso e consequenziale.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Avellino, del Ministero dell'Interno e della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 la dott.ssa R A C;


1. -OMISSIS-, titolare della omonima ditta individuale, ha impugnato, per ottenerne l'annullamento, il provvedimento prot. n. -OMISSIS- con il quale il Prefetto di Avellino ha rassegnato una informativa antimafia ostativa, ai sensi degli articoli 84 e ss. D. Lgs. n. 159/2011 nei suoi riguardi perché ritenuta esposta a tentativi di infiltrazione mafiosa. La ricorrente ha affidato il ricorso ad un unico ed articolato motivo, rubricato « violazione di legge (artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011) – istruttoria incompleta e reticente – eccesso di potere (arbitrarietà – difetto assoluto di istruttoria – di motivazione – del presupposto – pretestuosità – iniquità – sviamento) », deducendo che non sussistono, a fondamento del provvedimento impugnato, elementi concreti idonei a fondare un giudizio di interferenza nell’esercizio dell’attività di impresa da parte di soggetti identificabili in delinquenti di tipo mafioso o portatori di profili di controindicazione rilevanti ai fini della prevenzione amministrativa antimafia.

1.1. In particolare, non costituirebbe elemento di criticità la cointeressenza nella impresa -OMISSIS-. con -OMISSIS-, indagato nell’ambito del procedimento penale relativo al clan -OMISSIS-, in quanto la società è inattiva da anni. Né sarebbe stato provato che il suo compagno, -OMISSIS-, fosse in grado di condizionare le scelte gestionali relative all’attività di impresa e, comunque, che appartenesse, all’attualità, alla categoria dei soggetti mafiosi, presunti mafiosi, indiziati di appartenenza ai clan o comunque collegati o che hanno direttamente o indirettamente avvantaggiato i clan. Non sarebbe, infine, stata provata neppure la rilevanza concreta delle vicende giudiziarie di -OMISSIS-, padre della ricorrente, sulle dinamiche di impresa della ditta della figlia.

2. Con ricorso per motivi aggiunti dell’8 giugno 2021, parte ricorrente ha impugnato i decreti dirigenziali regionali numeri -OMISSIS-, con i quali è stata disposta la revoca rispettivamente del contributo PSR Campania 2014/2020 – Misura 4 – Tipologia d’Intervento 4.1.2. e del finanziamento PSR Campania 2014/2020 – Misura 6 – Tipologia d’Intervento 6.1.1. in ragione della sopravvenuta informativa antimafia interdittiva, con richiesta di restituzione degli importi totali dei contributi, deducendo i vizi di violazione del contraddittorio procedimentale, violazione dell’articolo 92, comma 4, del D.lgs. 159/2011, il difetto di istruttoria e di motivazione.

3. Il Ministero dell'Interno, costituitosi in giudizio, ha svolto articolate e puntuali controdeduzioni, concludendo per la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti, siccome infondati.

4. Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Collegio ha rigettato la domanda cautelare in quanto: «- l’informativa antimafia interdittiva risulta supportata da una motivazione ampia, solida e articolata che valuta i legami familiari, sociali ed economici della titolare della ditta ricorrente con soggetti attinti da provvedimenti inclusi nell’articolo 84, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 159/2011 e comunque coinvolti in reati strumentali all’attività del crimine organizzato, evidenziando elementi concreti da quali è possibile desumere, secondo un criterio di ragionevolezza, il pericolo di tentativi di infiltrazione criminale tendenti a condizionare l’attività di impresa;
- i finanziamenti erogati sono comunque soggetti alla condizione risolutiva di cui all’articolo 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e la completa erogazione delle somme previste non ne impedisce il recupero in quanto la previsione di cui agli artt. 92, comma 3, e 94, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011 è riferibile unicamente ai rapporti contrattuali
».

4.1. La Regione Campania si è costituita con memoria depositata in data 31 agosto 2023, resistendo al ricorso per motivi aggiunti, chiedendone il rigetto.

5. All'udienza pubblica dell’8 novembre 2023, in seguito alla dichiarazione di permanenza dell’interesse al ricorso presentata dalla ricorrente e al deposito di ulteriori memorie e documenti, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso è infondato.

6.1. Preliminarmente, occorre richiamare, anche al fine di meglio contestualizzare la valutazione di legittimità da effettuare nella presente fattispecie, i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e della Corte Costituzionale in materia di interdittive antimafia, già richiamati e fatti propri anche da questa Sezione ( cfr ., da ultimo, T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 13 luglio 2023, n. 1692).

6.2. L'interdittiva antimafia, come è noto, ha natura cautelare e preventiva, in un'ottica di bilanciamento tra la tutela dell'ordine pubblico e la libertà di iniziativa economica riconosciuta dall'articolo 41 della Costituzione (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 6 aprile 2018, n. 3). Come chiarito dalla fondamentale sentenza del Consiglio di Stato in materia (Consiglio di Stato, Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743), la motivazione del provvedimento prefettizio deve indicare i concreti elementi di fatto e le ragioni in base alle quali gli elementi emersi nel corso del procedimento, da valutare nella loro globalità, ancorché risalenti nel tempo, siano tali da indurre a concludere in ordine alla perdita di fiducia nei confronti dell'imprenditore. Gli elementi indiziari da valutare nell'esercizio del potere discrezionale, che costituiscono nel loro insieme, per dirla con le parole della citata sentenza, un “catalogo aperto” delle situazioni sintomatiche del condizionamento mafioso, sono costituiti non solo dai provvedimenti "sfavorevoli" del giudice penale, ma anche dalle sentenze di proscioglimento o di assoluzione (da cui emergano valutazioni del giudice su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, sono però sintomatici della contaminazione mafiosa), dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dallo stesso d.lgs. n. 159 del 2011, dai rapporti di parentela (laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una "regia collettiva" dell'impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia "clanica"), dai contatti o dai rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia, da vicende anomale nella formale struttura dell'impresa e nella sua gestione (incluse le situazioni in cui la società compie attività di strumentale pubblico sostegno a iniziative, campagne antimafia, antiusura, antiriciclaggio, allo scopo di mostrare un "volto di legalità" idoneo a stornare sospetti o elementi sostanziosi sintomatici della contaminazione mafiosa), dalla condivisione di un sistema di illegalità, volto ad ottenere i relativi "benefici". Quanto al complesso dei requisiti che possono assumere rilievo ai fini della misura antimafia, la casistica giurisprudenziale richiama non solo i rapporti di parentela e le frequentazioni, ma anche le cointeressenze con società riconducibili a soggetti collegati con la criminalità organizzata, e quindi ritenuti a rischio;
possono rilevare, se accompagnati da ulteriori elementi rilevanti ai fini antimafia, perfino i rapporti di lavoro alle dipendenze di aziende colpite da misura antimafia, specie se di piccola dimensione, in quanto indicativi di contatto e frequentazione con persone a rischio, con l'aggiunta che costituisce un fenomeno abbastanza frequente quello dell'assunzione di persone intranee al clan, specie in casi di contiguità soggiacente.

6.3. I principi affermati dalla sentenza del 2016 sono stati recepiti e fatti propri dalla giurisprudenza successiva del Consiglio di Stato ( cfr . Consiglio di Stato, Sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758, secondo cui « l'equilibrata ponderazione dei contrapposti valori costituzionali in gioco, la libertà di impresa, da un lato, e la tutela dei fondamentali beni che presidiano il principio di legalità sostanziale, secondo la logica della prevenzione, richiedono alla Prefettura [...] un'attenta valutazione di tali elementi, che devono offrire un quadro chiaro, completo e convincente del pericolo di infiltrazione mafiosa, e a sua volta impongono al giudice amministrativo, nel sindacato sulla motivazione, un altrettanto approfondito esame di tali elementi, singolarmente e nella loro intima connessione, per assicurare una tutela giurisdizionale piena ed effettiva contro ogni eventuale eccesso di potere da parte del Prefetto nell'esercizio di tale ampio, ma - come detto - non indeterminato, potere discrezionale ». In tal senso si è ancora osservato che secondo « il sindacato giurisdizionale sull'atto adottato dal Prefetto [...] è pieno ed effettivo, in termini di full jurisdiction , [...], perché non solo investe, sul piano della c.d. tassatività sostanziale, l'esistenza di fatti indicatori di eventuale infiltrazione mafiosa, posti dall'autorità prefettizia a base del provvedimento interdittivo, ma sindaca anche, sul piano della c.d. tassatività processuale, la prognosi inferenziale circa la permeabilità mafiosa dell'impresa »;
cfr., altresì, Consiglio di Stato, Sez. III, 10 agosto 2020, n. 4979, secondo cui << il sindacato giurisdizionale sull'atto adottato dal Prefetto [...] è pieno ed effettivo, in termini di full jurisdiction, [...], perché non solo investe, sul piano della c.d. tassatività sostanziale, l'esistenza di fatti indicatori di eventuale infiltrazione mafiosa, posti dall'autorità prefettizia a base del provvedimento interdittivo, ma sindaca anche, sul piano della c.d. tassatività processuale, la prognosi inferenziale circa la permeabilità mafiosa dell'impresa >>).

6.4. In conclusione si può affermare che il potere discrezionale attribuito all'autorità prefettizia ai fini della valutazione dei fatti sintomatici del pericolo di infiltrazione mafiosa ( cfr . articolo 84, comma 4, lett. d), nonché articolo 91, comma 6, D. Lgs. n. 159/2011) deve essere esercitato, in vista della finalità per la quale è conferito (ed in considerazione del necessario contemperamento con il correlato diritto costituzionale di iniziativa economica dell'operatore privato su cui va ad incidere) sulla base di una rigorosa istruttoria, che miri all'accertamento dell'esistenza dei fatti ed alla verifica della loro coerenza logica, e deve trovare sbocco in un provvedimento finale sorretto da una motivazione attenta, puntuale e completa, sulla quale il giudice amministrativo gode di una giurisdizione altrettanto piena e penetrante. Tali principi giurisprudenziali hanno ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale. L'impianto normativo delle interdittive antimafia è conforme alla Costituzione (articoli 3 e 41), proprio in quanto, in base alla giurisprudenza del giudice amministrativo, da un lato, il potere discrezionale dell'autorità pubblica deve essere esercitato in base ad una “attenta valutazione” degli elementi sintomatici del pericolo di infiltrazione mafiosa ed il provvedimento interdittivo deve essere sorretto da una “motivazione accurata” e, dall'altro, tali valutazioni sono sottoposte ad un « vaglio giurisdizionale pieno ed effettivo », non limitato « ad un controllo estrinseco », ma esteso « ad un esame sostanziale degli elementi raccolti dal prefetto, verificandone la consistenza e la coerenza » (Corte Costituzionale, 26 marzo 2020, n. 57).

7. Ciò premesso in punto di diritto, il Collegio ritiene che l'informativa del Prefetto di Salerno qui in contestazione si fondi su un quadro indiziario grave e idoneo a sostenere la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l'autorità amministrativa ha tratto dalla sua valutazione.

7.1. Nella motivazione dell'interdittiva sono individuati, infatti, specifici e significativi elementi di fatto, sintomatici di possibili collegamenti con organizzazioni malavitose, supportati da atti investigativi e documentazione giudiziaria, con particolare riguardo alle relazioni di parentela e di affari sussistenti tra -OMISSIS- e:

a) -OMISSIS-, compagno convivente della ricorrente, figlio di -OMISSIS-, ritenuto affiliato al -OMISSIS-, ucciso in un agguato di camorra in data -OMISSIS-, con diversi precedenti penali e di polizia e raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare per il reato di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio, rientrante tra i reati elencati dall’articolo 51, comma 3- bis cod. proc. pen. Ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta individuale di -OMISSIS- negli anni 2018 e 2019 e che, nel 2020, risulta essere dipendente della -OMISSIS- società nella quale -OMISSIS- è socia al 50%;

b) -OMISSIS- padre della ricorrente, con diversi precedenti penali e di polizia (compreso un precedente del 13 giugno 2000 per il reato di estorsione continuata in concorso compiuto avvalendosi delle condizioni di cui all’articolo 416- bis cod. pen.), residente nello stesso stabile della figlia -OMISSIS-, che risulta essere anche sede legale dell’impresa individuale “-OMISSIS-”, denunziato, in concorso con la figlia, per distruzione o deturpazione di bellezze naturali, opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità di essa e lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio. La Prefettura ha desunto il suo stretto collegamento al mondo della criminalità organizzata da una nota del Comando Provinciale -OMISSIS-, in merito a dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia sul ruolo svolto da -OMISSIS- in un attentato e dalla sua partecipazione nella società “-OMISSIS-” con -OMISSIS-, figura apicale all’interno dell’organizzazione criminale “-OMISSIS-”, unitamente alle motivazioni del provvedimento di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza emesso dal Tribunale di Napoli, in data 6 novembre 2019, e ha ritenuto provata la sua presenza significativa nella attività economiche della figlia Lucia, in quanto: - è dipendente della -OMISSIS- società di cui la figlia è socia al 50% e che ha acquisito, in fitto, l’azienda “-OMISSIS-”, a sua volta cessionaria della “-OMISSIS- s.r.l. in liquidazione”, nella quale -OMISSIS- ha rivestito l’incarico di preposto all’esercizio;
- ha venduto, quale procuratore speciale di -OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS- e -OMISSIS-, alla figlia, in qualità di titolare della sua ditta individuale, alcuni appezzamenti di terreno che risultavano, in precedenza, di proprietà di -OMISSIS-, ai danni del quale ha perpetrato un’azione estorsiva proprio per la cessione di terreni, per la quale è stato condannato a sei anni di reclusione dal Tribunale di Avellino, con sentenza n. -OMISSIS-;

c) -OMISSIS-, socio al 45% della-OMISSIS-, società di cui -OMISSIS- risulta socia al restante 55%, indagato nell’ambito di un procedimento penale (n. -OMISSIS-) relativo al clan -OMISSIS-, dagli atti del quale emerge la sussistenza di un rapporto criminoso con esponenti al vertice del clan camorristico ( cfr . decreto di perquisizione personale e locale e sequestro della D.D.A. del 14 ottobre 2019).

7.2. Nel caso di specie, dunque, sono stati individuati ed indicati idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che sconsigliano l'instaurazione di un rapporto dell'impresa con la pubblica amministrazione e valgono a supportare in modo adeguato il giudizio probabilistico articolato dalla Prefettura, siccome idonei, nella loro globalità, a delineare il fondato pericolo di possibili contiguità e condizionamenti della ditta individuale di -OMISSIS- con ambienti criminali.

8. Le deduzioni di parte ricorrente non scalfiscono l'affidabilità del quadro indiziario composto dall'Autorità, in particolare nella parte in cui esso attesta una plausibile linea di contatto della ricorrente con ambienti esterni malavitosi attraverso il collegamento:

- con il compagno convivente -OMISSIS-, trasferitosi in altra società solo in seguito all’emissione dell’interdittiva impugnata ( cfr . contratto di lavoro a tempo indeterminato con la società -OMISSIS- del 9 marzo 2021 depositato da parte ricorrente) ed autore di diversi reati che, sebbene non necessariamente collegati al mondo della criminalità organizzata, sono dotati di un elevato disvalore sociale (ricettazione, lesioni personali, ingiuria e minaccia, rapina e sequestro di persona), e che, unitamente al delitto-spia - “tipizzato” dall'articolo 84, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 159/2011- di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio (essendo irrilevanti le vicende processuali del solo procedimento incidentale cautelare) e alla relazione di stretta parentela con un affiliato al clan -OMISSIS-, costituiscono forti elementi di rischio di condizionamento criminale;

- con il padre -OMISSIS- la cui residenza nello stesso stabile della figlia, coincidente anche con la sede legale della ditta individuale di quest’ultima, e la “presenza significativa” nelle sue attività economiche, richiamate analiticamente nel provvedimento impugnato, unitamente al suo “ curriculum ” criminale “ denso e persistente ” ( cfr . provvedimento di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza emesso dal Tribunale di Napoli, in data 6 novembre 2019) e alla sua vicinanza ad esponenti di spicco della criminalità organizzata, sono sintomatici per la logica del “più probabile che non”, che l'impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risulta estraneo il padre) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto, a nulla rilevando i provvedimenti assolutori menzionati dalla ricorrente o alla risalenza nel tempo di alcune condotte contestate al padre;

- con -OMISSIS-, membro attivo del clan -OMISSIS-, del quale, quindi, è dimostrata la cointeressenza economica in una società detenuta per più della metà del valore dalla ricorrente, non rilevando l’inattività della stessa al momento dell’emanazione del provvedimento di interdittiva, in quanto non è stato dimostrato dalla ricorrente né il tempo in cui la società ha svolto la sua attività, né il tempo della sua cessazione, affinché potesse essere dimostrato l’affrancamento dall’ambiente malavitoso del quale il socio di minoranza è esponente e, quindi, il superamento della ragionevole presunzione di persistente contiguità con esso.

8.1. Su questa articolata cornice istruttoria e sui ruoli svolti dai parenti stretti della ricorrente e dal socio di minoranza, per come desumibile dagli atti istruttori richiamati nel provvedimento impugnato, si innesta il compendio indiziario, in sé pienamente idoneo a legittimare, in termini di plausibilità e ragionevolezza, la valutazione di concretezza e attualità del pericolo infiltrativo e la conseguente azione di interdizione giuridica posta in essere dalla Prefettura.

8.2. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, quindi, nel caso in esame non vi è stato un automatico ed apodittico appiattimento della valutazione sul solo dato delle relazioni di parentela o di vicende penali risalenti nel tempo o superate da provvedimenti assolutori, bensì l'apprezzamento di un insieme di indici considerati nella loro organicità, che hanno interessato soggetti molto vicini alla titolare della ditta individuale attinta dal provvedimento e che hanno condotto ad un giudizio di verosimile e probabile condizionamento delle scelte e degli indirizzi dell'impresa da parte della criminalità organizzata.

8.3. Da quanto sopra osservato deriva, in conclusione, l’infondatezza del ricorso, che va dunque respinto.

9. Quanto ai motivi aggiunti aventi ad oggetto i provvedimenti dirigenziali di revoca dei finanziamenti concessi alla ditta individuale attinta dall’interdittiva, non può che riconoscersi che, a fronte della legittimità dell'interdittiva antimafia summenzionata, il potere di revoca disposto dalla Regione Campania risulta immune da censure, atteggiandosi quale atto dovuto e vincolato, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, D.lgs. n. 159/2011.

9.1. Infondata è, infine, la censura secondo cui il potere di revoca del finanziamento e contestuale richiesta di rimborso di quanto erogato, esercitato dalla Regione Campania, sarebbe, comunque, illegittimo per non aver " fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite ", ai sensi dell'ultimo inciso dell’art. 92, comma 3, D.lgs. n. 159/2011.

9.1.1. Sul punto, è sufficiente rinviare al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, mutuato dalla sentenza della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 23 del 26 ottobre 2020, secondo cui la clausola di salvezza summenzionata si applica soltanto con riferimento ai contratti di appalto di lavori, di servizi e di fornitura, trattandosi di una disposizione di natura derogatoria rispetto al complessivo sistema normativo disciplinante l'informazione antimafia e le sue conseguenze (posto a tutela di essenziali valori costituzionali). Pertanto, « l'esame ermeneutico degli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del decreto legislativo n. 159 nel 2011, nella parte in cui questi consentono la salvezza del pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite […] deve rispondere alla regola di stretta interpretazione propria delle norme di eccezione » (così, da ultimo, T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 17 gennaio 2023, n. 75). Del resto, per come precisato dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria sopra richiamata (n. 23/2020), a fronte di un'interdittiva antimafia non sussiste, in capo al relativo destinatario, beneficiario di un finanziamento pubblico, alcuna posizione di affidamento, meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, circa la possibilità di continuare a goderne in futuro così come di ritenere le somme già incamerate. Ed invero, posto che i contributi risultano concessi in via provvisoria, « l'atto c.d. di revoca non rappresenta affatto (come farebbe pensare il nomen) un nuovo provvedimento adottato in autotutela dall'amministrazione nell'esercizio di un potere discrezionale, ma un mero atto ricognitivo che constata », quale atto dovuto e vincolato, « l'avvenuta verificazione della condizione risolutiva afferente al contributo ancora precario» .

9.1.2. L'accertamento dell'intervenuta "condizione risolutiva" non è, dunque, altro che l'accertamento successivo (consentito dalla legge) dell'incapacità giuridica del soggetto ad essere destinatario, ab imis , di provvedimenti amministrativi ovvero ad essere parte del contratto ad evidenza pubblica. A ciò consegue, prosegue l'Adunanza Plenaria, « quanto ai provvedimenti di concessione di benefici economici, comunque denominati, che l'intervenuto accertamento dell'incapacità del soggetto, cui si riconnette la "precarietà" degli effetti dei medesimi, espressamente enunciata dalle norme, esclude che possa esservi legittima ritenzione delle somme da parte del soggetto beneficiario (giuridicamente incapace) ».

10. Alla luce delle suesposte considerazione, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti vanno rigettati.

11. Le spese, come per legge, sono liquidate in dispositivo e seguono la soccombenza di parte ricorrente.

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