TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-11-13, n. 202302533

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-11-13, n. 202302533
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202302533
Data del deposito : 13 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/11/2023

N. 02533/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00176/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 176 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ufficio Territoriale del Governo Avellino e Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento:

per quanto riguarda il ricorso introduttivo,

a – del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale il Prefetto di Avellino ha rassegnato una informativa antimafia ostativa, ai sensi degli artt. 84 e ss. D.Lgs 159/2011;

b – ove e per quanto occorra, della nota del -OMISSIS- di trasmissione dell’informativa interdittiva sub a);

c – dei verbali del GIA del -OMISSIS- OMISSIS-OMISSIS-OMISSIS-e -OMISSIS-;

d – degli atti istruttori delle Forze di Polizia e degli altri organi di PS, non conosciuti e, precisamente:

d1 - delle note della Questura di Avellino prot.-OMISSIS-;

d2 – della nota della DIA di Napoli prot.-OMISSIS-;

d3 – della nota dei Carabinieri di Avellino n.-OMISSIS-

d4 – delle note dei Carabinieri Gruppo di-OMISSIS-;

e – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali;

per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:

f – del decreto dirigenziale n.-OMISSIS- (notificato con nota prot. -OMISSIS-), a firma del Dirigente dell’Unità 3 Operativa – -OMISSIS-, Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Servizio Territoriale Provinciale Avellino, nella parte in cui ha disposto la revoca del contributo PSR Campania 2014/2020 – Misura 4 – Tipologia d’Intervento 4.1.2. concesso per la realizzazione di “Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l’inserimento di giovani agricoltori qualificati”, in favore della -OMISSIS-, in ragione di una sopravvenuta informativa antimafia interdittiva, con richiesta di restituzione dell’importo totale del contributo di euro 67.433,76;

g - del decreto dirigenziale n.-OMISSIS-(notificato con nota prot. -OMISSIS-), a firma del Dirigente dell’Unità Operativa – -OMISSIS-, Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Servizio Territoriale Provinciale Avellino, nella parte in cui ha disposto la revoca del finanziamento PSR Campania 2014/2020 – Misura 6 – Tipologia d’Intervento 6.1.1. concesso quale “Riconoscimento del premio per i giovani agricoltori che la prima volta si insediano come capo azienda agricola”, in favore della -OMISSIS-, in ragione di una sopravvenuta informativa antimafia interdittiva, con richiesta di restituzione dell’importo totale del contributo di euro 50.000,00;

h – ove e per quanto occorra, delle richieste bonarie di restituzione, prot. -OMISSIS- e prot. -OMISSIS-, a firma del Dirigente dell’Unità Operativa e del Responsabile Esecuzione Pagamenti della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Servizio Territoriale Provinciale Avellino, con le quali viene richiesta la restituzione delle somme di cui ai decreti dirigenziali sub f) e g);

i – di ogni altro atto collegato, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Avellino, del Ministero dell'Interno e della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 la dott.ssa R A C;

1. -OMISSIS-, titolare della omonima ditta individuale, ha impugnato, per ottenerne l'annullamento, il provvedimento prot. n. -OMISSIS- con il quale il Prefetto di Avellino ha rassegnato una informativa antimafia ostativa, ai sensi degli articoli 84 e ss. D. Lgs. n. 159/2011 nei suoi riguardi perché ritenuta esposta a tentativi di infiltrazione mafiosa. La ricorrente ha affidato il ricorso ad un unico ed articolato motivo, rubricato « violazione di legge (artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011) – istruttoria incompleta e reticente – eccesso di potere (arbitrarietà – difetto assoluto di istruttoria – di motivazione – del presupposto – pretestuosità – iniquità – sviamento) », deducendo che non sussistono, a fondamento del provvedimento impugnato, elementi concreti idonei a fondare un giudizio di interferenza nell’esercizio dell’attività di impresa da parte di soggetti identificabili in delinquenti di tipo mafioso o portatori di profili di controindicazione rilevanti ai fini della prevenzione amministrativa antimafia.

1.1. In particolare, non costituirebbe elemento di criticità la cointeressenza nella impresa -OMISSIS-. con -OMISSIS-, indagato nell’ambito del procedimento penale relativo al clan -OMISSIS-, in quanto la società è inattiva da anni. Né sarebbe stato provato che il suo compagno, -OMISSIS-, fosse in grado di condizionare le scelte gestionali relative all’attività di impresa e, comunque, che appartenesse, all’attualità, alla categoria dei soggetti mafiosi, presunti mafiosi, indiziati di appartenenza ai clan o comunque collegati o che hanno direttamente o indirettamente avvantaggiato i clan. Non sarebbe, infine, stata provata neppure la rilevanza concreta delle vicende giudiziarie di -OMISSIS-, padre della ricorrente, sulle dinamiche di impresa della ditta della figlia.

2. Con ricorso per motivi aggiunti dell’8 giugno 2021, parte ricorrente ha impugnato i decreti dirigenziali regionali numeri -OMISSIS-, con i quali è stata disposta la revoca rispettivamente del contributo PSR Campania 2014/2020 – Misura 4 – Tipologia d’Intervento 4.1.2. e del finanziamento PSR Campania 2014/2020 – Misura 6 – Tipologia d’Intervento 6.1.1. in ragione della sopravvenuta informativa antimafia interdittiva, con richiesta di restituzione degli importi totali dei contributi, deducendo i vizi di violazione del contraddittorio procedimentale, violazione dell’articolo 92, comma 4, del D.lgs. 159/2011, il difetto di istruttoria e di motivazione.

3. Il Ministero dell'Interno, costituitosi in giudizio, ha svolto articolate e puntuali controdeduzioni, concludendo per la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti, siccome infondati.

4. Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Collegio ha rigettato la domanda cautelare in quanto: «- l’informativa antimafia interdittiva risulta supportata da una motivazione ampia, solida e articolata che valuta i legami familiari, sociali ed economici della titolare della ditta ricorrente con soggetti attinti da provvedimenti inclusi nell’articolo 84, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 159/2011 e comunque coinvolti in reati strumentali all’attività del crimine organizzato, evidenziando elementi concreti da quali è possibile desumere, secondo un criterio di ragionevolezza, il pericolo di tentativi di infiltrazione criminale tendenti a condizionare l’attività di impresa; - i finanziamenti erogati sono comunque soggetti alla condizione risolutiva di cui all’articolo 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e la completa erogazione delle somme previste non ne impedisce il recupero in quanto la previsione di cui agli artt. 92, comma 3, e 94, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011 è riferibile unicamente ai rapporti contrattuali ».

4.1. La Regione Campania si è costituita con memoria depositata in data 31 agosto 2023, resistendo al ricorso per motivi aggiunti, chiedendone il rigetto.

5. All'udienza pubblica dell’8 novembre 2023, in seguito alla dichiarazione di permanenza dell’interesse al ricorso presentata dalla ricorrente e al deposito di ulteriori memorie e documenti, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso è infondato.

6.1. Preliminarmente, occorre richiamare, anche al fine di meglio contestualizzare la valutazione di legittimità da effettuare nella presente fattispecie, i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e della Corte Costituzionale in materia di interdittive antimafia, già richiamati e fatti propri anche da questa Sezione ( cfr ., da ultimo, T.A.R. Campania,