TAR Torino, sez. I, ordinanza_collegiale 2024-10-17, n. 202401040

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, ordinanza_collegiale 2024-10-17, n. 202401040
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202401040
Data del deposito : 17 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/10/2024

N. 00801/2024 REG.RIC.

N. 01040/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00801/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 801 del 2024, proposto da

B L, rappresentato e difeso dall'avvocato P L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Alessandria, in persona rispettivamente del Ministro e del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;

per l'annullamento

dell'illegittimità del silenzio rigetto formatosi, in relazione all’istanza di accesso presentata dal ricorrente il 15 maggio 2024 e, conseguentemente, per l’accertamento del diritto del ricorrente all’accesso agli atti, con conseguente declaratoria dell’obbligo dell'Amministrazione resistente di esibire tutta la documentazione richiesta con istanza del 15 maggio 2022;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Alessandria;

Relatore nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024 il dott. L P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale:

Considerato:

- che il 2 novembre 201 il ricorrente ha presentato un’istanza per il rinnovo del proprio permesso di soggiorno e di quello di suo figlio minore;

- che il 15 maggio 2024 lo straniero ha sollecitato la definizione del procedimento presentando, al contempo, un’istanza di accesso agli atti della procedura che non è stata ottemperata dall’amministrazione procedente;

- che con ricorso, notificato e depositato il 10 luglio 2024, il ricorrente ha impugnato il silenzio rigetto formatosi sulla propria istanza di accesso, perché asseritamente illegittimo;

- che con memoria, depositata il 18 settembre 2024, la difesa erariale ha rappresentato che l’amministrazione procedente ha concluso il procedimento con il rilascio di un permesso di soggiorno valido sino al 5 ottobre 2024 e ha pertanto chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere;

- che all’udienza camerale del 16 ottobre 2024 il difensore del ricorrente ha dichiarato che l’istanza del figlio dello straniero è stata erroneamente archiviata.

Ritenuto pertanto necessario, ai fini del decidere:

- che l'Amministrazione depositi in giudizio, nel termine di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione del presente provvedimento un’accurata relazione sui fatti di causa compendiata da tutti i documenti in suo possesso relativi al procedimento de quo , con particolare riferimento alle ragioni per cui ritiene che il ricorrente non abbia più interesse al ricorso.

- di rinviare l’esame dell’istanza cautelare del ricorrente all’udienza camerale del 20 novembre 2024.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi