TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2021-01-14, n. 202100013

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2021-01-14, n. 202100013
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202100013
Data del deposito : 14 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/01/2021

N. 00013/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00263/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 263 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato L D A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale via Einaudi n. 11;

contro

Ministero dell’Interno,
Ufficio Territoriale del Governo Cagliari,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliati in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23/25;

per l’annullamento

del provvedimento della Prefettura di Cagliari – Ufficio territoriale del Governo, Area I/ Bis-Ordine e Sicurezza Pubblica, prot. n. 120495/Area I/bis, a firma “il dirigente l'Area I/bis Vice prefetto Aggiunto Dott. -OMISSIS-”, datato 19 dicembre 2017, con il quale è stata respinta la domanda di riesame di precedente divieto di detenzione armi;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Cagliari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2021, tenutasi in modalità telematica ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il dott. T A;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il 30 marzo 2016 i militari del Comando Carabinieri di Cagliari, a seguito di una segnalazione alla centrale operativa, intercettavano l’autoveicolo condotto dal sig. -OMISSIS- all’interno del quale rinvenivano una pistola Beretta calibro 9, matricola E92426P, con caricatore inserito contenente 14 cartucce, di cui 3 catalogate come munizionamento da guerra.

2. Dell’intervento e del sequestro delle armi e delle munizioni veniva data comunicazione alla Procura competente che, con decreto che veniva notificato al -OMISSIS- il 1 aprile 2016, convalidava il sequestro.

3. Il sig. -OMISSIS- proponeva, quindi, al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cagliari, istanza di applicazione pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.

4. Il P.m. esprimeva parere positivo a tale richiesta e, successivamente, veniva applicata nei suoi confronti, con il beneficio della sospensione condizionale, la pena di mesi sei di reclusione ed euro 1500,00 di multa.

5. Il 2 maggio 2016 veniva notificata al sig. -OMISSIS- la comunicazione di avvio del procedimento per l’adozione di un “provvedimento di divieto detenzione armi, munizioni e materie esplodenti e contestuale revoca dei titoli di guardia giurata.

6. Malgrado la presentazione di osservazioni procedimentali, il 7 giugno 2016 gli veniva notificato il provvedimento n. 29244 del 30 maggio 2016 del Prefetto della Provincia di Cagliari con il quale lo stesso decretava nei suoi confronti il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, ed inoltre disponeva la revoca del porto di pistola per difesa personale n. 851790- D.

7. Veniva inoltre decretata la sospensione, per un periodo di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla notifica del provvedimento, del titolo di polizia già concesso per l’esercizio delle funzioni di guardia particolare giurata, con l’avvertenza che, alla scadenza del predetto termine, il titolo sarebbe stato, eventualmente, restituito per lo svolgimento delle sole funzioni di g.p.g. non armata.

8. Avverso tale provvedimento il sig. -OMISSIS- proponeva al

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